I congiunti sono anche gli amici
«Congiunti è una formula un po’ [..] ampia, generica, […] che non significa che si potrà andare in casa altrui […] a trovare amici, parenti […], scusate, parenti sì, a trovare amici, a far delle feste, eccetera. Si andranno a trovare le persone con cui ci sono rapporti di parentela, con cui ci sono stabili relazioni affettive e via discorrendo. […] Non significa incontriamoci liberamente nelle case tra amici, diamoci pacche sulle spalle, perché, vorrei ricordarlo ancora una volta, […] la causa di un quarto dei contagiati è nelle relazioni negli appartamenti, in casa, nella abitazioni private».
Così ha detto Giuseppe Conte, in un’intervista del 27 aprile. Così c’è scritto nel decreto presidenziale del 26 aprile scorso (art. 1, comma 1, lettera a):
«sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza»
(“Gazzetta Ufficiale”, serie generale n. 108, 27 aprile 2020).
Ma chi sono esattamente i congiunti? Sono innanzitutto i parenti, stretti o strettissimi. E i coniugi? Anche loro, malgrado l’assenza di un rapporto di parentela fra moglie e marito, sono da ritenersi congiunti? Sì, ovviamente. In italiano congiunto, sebbene non combaci alla perfezione con coniuge, è un sinonimo di questa parola fin dal Trecento, e anche il nostro Codice penale non manca di considerarlo tale:
«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole
(art. 307, «Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata»).
Dal 4 maggio posso dunque spostarmi per incontrare, oltreché un parente, mio marito o mia moglie. E gli affini, i parenti di un coniuge rispetto all’altro coniuge? Dal momento che il Codice penale parla di «prossimi congiunti», e il decreto del 26 aprile di semplici «congiunti», sono ammessi a loro volta senz’altro, anche se mio marito (o mia moglie) fosse defunto e figli non ne avessimo. E si può forse impedire a una madre di andare a trovare la moglie del figlio, o a un marito di far visita al padre della moglie? No, certo.
Via libera, perciò, anche per andare a trovare suoceri e generi, nuore e cognati, o per accoglierli in casa. Sorge però un altro dubbio, sul congiunto contenuto nel decreto. Se, a partire dal 4 maggio, chi si è unito civilmente (Legge n. 76/2016) con una persona del suo stesso sesso potrà incontrare la sua metà, sempre per l’art. 307 del Codice penale, qualora i due alloggino al momento in due diverse abitazioni, i genitori dell’uno potranno vedere i genitori dell’altro? Difficile dirlo.
Il Governo, fra le proteste di molti esclusi, decide a un certo punto di precisare. Con “congiunti”, informa Palazzo Chigi, sono da intendersi «parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili».
Non è finita. Il 27 aprile il premier dice che non si può andare a casa di amici per far festa? Il 29 aprile Pierpaolo Sileri, viceministro del Ministero della Salute, dichiara alla trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”: «anche un’amicizia è un affetto stabile» (e spesso, aggiunge, perché «le fidanzate o i fidanzati sono pro tempore»).
Come si fa a escludere dai congiunti, dice ancora, un «amico vero»? In serata però, in un’altra intervista, Sileri fa parziale retromarcia sugli amici: un amico si può ritenere un affetto stabile soltanto se la persona di cui stiamo parlando è l’«unica persona cara» presente nella città in cui al momento ci troviamo.
In italiano amico o fidanzato non possono in alcun modo significare congiunto, eppure per il nostro Governo la cosa è possibile: è come se il legislatore, un giorno, decidesse di cancellare ogni differenza fra morto e moribondo. Fra gli “affetti stabili”, a questo punto, se ci fosse l’approvazione o il tacito consenso della moglie o del marito, si potrebbe includere anche una relazione extraconiugale di media o lunga durata: si potrà autocertificare che il matrimonio è da tempo “inattivo”, e la moglie o il marito potrebbero confermarlo. L’amante diventerebbe così una sorta di seconda moglie o di secondo marito. Già in latino, d’altronde, coniunx, oltre a significare “coniuge”, e a riferirsi a fidanzate o future spose, poteva indicare una concubina o un’amante.
E ora è finita? Macché. Il decreto del 26 aprile stabilisce anche, per i parenti e gli affini, i conviventi, i compagni e gli innamorati che, dal 4 maggio, decideranno di incontrarsi, l’obbligo di stare ad almeno un metro di distanza gli uni dagli altri. Viene un po’ da ridere al pensiero di due fidanzati che potranno incontrarsi ma senza toccarsi o abbracciarsi né tantomeno baciarsi (neanche mascherina contro mascherina). Anche i poliamoristi, qualora abbiano pensato a più rapporti carnali da consumarsi nello stesso lasso temporale, dovranno pazientare in attesa di tempi migliori. Le unioni sessuali di gruppo sono doppiamente impedite. C’è anche il divieto di assembramento.