Circolare ministeriale sulla passeggiata

Procediamo con ordine.

Fase uno
Nella giornata del 31 marzo il Ministero dell’Interno emette una circolare in cui viene consentito a un genitore (uno soltanto) e relativi figli (minori) di fare una passeggiata. Questo il testo della circolare per la parte che qui interessa:

«per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.

Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione».

All’emissione della circolare, firmata dal Capo di Gabinetto, un po’ tutti i media titolano: “Viminale. Sì alla passeggiata fra genitore e figlio, no al jogging”. Monta il caos. In molti si chiedono, disorientati: “Ora è vietato anche il jogging?”. In effetti è proprio così: la circolare vieta di fare jogging. L’attività motoria, tenuto altresì conto della distinzione del Decreto Legge del 9 marzo fra le due attività, dice il testo ministeriale, non va considerata equivalente all’attività sportiva. Equivale invece a una passeggiata vicino casa, e perciò il jogging è vietato. La parola «jogging», infatti, è posta (fra parentesi), subito dopo «attività sportiva».

Ecco l’ art. 1 del decreto del 9 marzo richiamato nella circolare del Viminale, limitatamente al comma 3 (quello in cui si distingue fra attività sportiva e attività motoria):

«lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro».

Questa disposizione parrebbe in contrasto con un’ordinanza del Ministero della Salute, emessa il 20 marzo (“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale”, serie generale, n. 73, del 20 marzo 2020). In quell’ordinanza si specificava (art. 1, comma 1):

«Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:
a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona»

L’ordinanza del Ministero della Salute parla della sola attività motoria. Se ne dovrebbe dedurre che l’attività sportiva è vietata? Ci sarà pure un motivo, si sarà chiesto il Viminale, se nel decreto del 9 marzo le due attività sono state tenute distinte. E dunque, sì, avrà pensato chi ha steso la circolare: una cosa è il moto, un’altra cosa è lo sport. Ti concedo di far moto – a parlare è sempre il Viminale – ma non ti concedo di fare sport, altrimenti perché, nel decreto del 9 marzo, il Presidente del Consiglio avrebbe tenute distinte le due attività? Le cose non si pongono esattamente in questi termini. Il jogging lo si può invece fare. Spieghiamo perché.

Evidentemente il Ministero della Salute, nella sua circolare del 20 marzo, ha dimenticato di menzionare lo sport (il decreto del 9 marzo, ripetiamolo, teneva distinte le due cose) oppure, più banalmente, l’ha fatto rientrare nell’«attività motoria». A confermarci che le cose stanno proprio così è la sezione dedicata dal sito del Governo alle FAQ (le domande più frequenti), anche se al momento in cui scrivo (1° aprile, ore 13.50), ad aumentare il caos informativo, la sezione reca ancora questa dicitura:

«Attenzione: pagina in aggiornamento in seguito all’entrata in vigore del Dpcm 22 marzo 2020». Ecco la risposta, nelle FAQ governative, alla domanda «Si può uscire per fare una passeggiata?»:

«Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto».

Nella stessa sezione, alla domanda «è consentito fare attività motoria?», il Governo risponde invece così:

«L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Sono sempre vietati gli assembramenti».

Nelle FAQ si chiarisce dunque che si può passeggiare per ragioni di salute o di necessità (sorvolo sull’«assoluta urgenza» menzionata nella circolare del Ministero dell’Interno, aprirei un altro fronte e la cosa è già complicata così), oppure per fare attività sportiva o attività motoria (purché nei paraggi di casa). Rispunta dunque l’attività sportiva, quella su cui taceva l’ordinanza del Ministero della Salute e che il Ministero dell’Interno ha inopportunamente richiamato nella sua circolare, generando confusione.

Fase due
Alle 19.47 del 31 marzo il Viminale, per rimediare al caos prodotto dalla sua circolare, smentisce se stesso. Posta un tweet in cui si legge: «è consentita l’attività sportiva (#jogging) e l’attività motoria (#camminata) nei pressi della propria abitazione». Dietrofront. Le agenzie stampa si affrettano a correggere, e i giornali pure: “Viminale. Sì alla passeggiata fra genitore e figlio, jogging ammesso”.
È finita qui? No.

Fase tre
Nella mattinata del 1° aprile il Ministero pubblica sul suo sito un “chiarimento” sul contenuto della circolare del 31 marzo. Questo il contenuto del testo, aggiornato l’ultima volta alle ore 10.03:

«Le regole sugli spostamenti per contenere la diffusione del coronavirus non cambiano.
Si può uscire dalla propria abitazione esclusivamente nelle ipotesi già previste dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri: per lavoro, per motivi di assoluta urgenza o di necessità e per motivi di salute.

La circolare del ministero dell’Interno del 31 marzo si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute al Viminale. In particolare, è stato specificato che  la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute.

Per quanto riguarda l’attività motoria è stato chiarito che, fermo restando le  limitazioni indicate, è consentito camminare solo nei pressi della propria abitazione. La circolare ha ribadito che non è consentito in ogni caso svolgere attività ludica e ricreativa all’aperto e che continua ad essere vietato l’accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.

La medesima circolare ha ricordato infine che in ogni caso tutti gli spostamenti sono soggetti a un divieto generale di assembramento e quindi all’obbligo di rispettare la distanza minima di sicurezza. Le regole e i divieti sugli spostamenti delle persone fisiche, dunque, rimangono le stesse».

Nel “chiarimento” si dice che, nella circolare del 31 marzo, «è stato specificato che  la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione spostamenti [sic] motivati da situazioni di necessità o di salute». Il Ministero dell’Interno smentisce quindi il tweet del Ministero dell’Interno che smentiva la circolare del Ministero dell’Interno che smentiva le FAQ del sito del Governo che parevano smentire la circolare del Ministero della Salute del 20 marzo che pareva smentire il decreto presidenziale del 9 marzo.

Il Ministero dell’Interno, scrivendo quel che ho appena riportato, afferma che un genitore può uscire coi figli minori solo per una passeggiata motivata da necessità o da ragioni di salute: non può fare una corsetta intorno al palazzo, coi suoi figli, e non può nemmeno, senza giusta motivazione (necessità o salute), far loro sgranchire le gambe. È finita qui? Nemmeno per idea. Ecco un altro interessante passaggio del “chiarimento” ministeriale (qui il riferimento è generale, non c’entrano genitori e figli):

«Per quanto riguarda l’attività motoria è stato chiarito che, fermo restando le  limitazioni indicate, è consentito camminare solo nei pressi della propria abitazione».

E il jogging, e l’attività sportiva? Sono scomparsi di nuovo.

 

Massimo Arcangeli

Linguista, critico letterario, sociologo della comunicazione. Si è sempre nutrito di parole, che ama cercare in giro per il mondo.