Il reato che non c’è
Prendete questa frase di Sergio Lari, procuratore capo a Caltanissetta, a proposito della famigerata inchiesta sulla «trattativa»: «Non sono emersi elementi per dire che ci sono responsabilità di uomini politici… È sbagliato parlare di mandanti esterni, casomai si può parlare di concorso di soggetti esterni». Concorso, esterni: voilà, ecco servito un trait d’union con le polemiche sul processo Dell’Utri e relativo canaio sul «concorso esterno». Il quale va corretto, disciplinato, uniformato, tipizzato: balle. Va cancellato, perlomeno così com’è, anche perché come reato – è stato ripetuto ad nauseam – non esiste, è un’invenzione giurisprudenziale, ecco perché ha particolarmente senso che sia stato proprio un procuratore della Cassazione a farlo a pezzi: e chi altri?
Del resto non è un caso che nel Nuovo Codice del 1989 non ce lo vollero: infatti il famigerato «concorso esterno in associazione mafiosa» è diventato la libera somma di due ipotesi di reato (il «concorso» previsto dall’art.110 e l’«associazione mafiosa» prevista dall’art. 416 bis) ) a mezzo del quale la magistratura ha ritenuto di colmare una lacuna legislativa: col risultato, noto, di aver creato una configurazione molto generica le cui applicazioni sono continuamente reinventate e stilizzate dalle sentenze appunto della Cassazione, e questo ben fregandosene dei supposti «principi molto rigorosi» con cui le Sezioni unite della stessa Suprema Corte hanno cercato più volte di disciplinarlo.
Questo mostriciattolo giuridico dovrebbe realizzarsi, in teoria, quando una persona pur non inserita in una struttura mafiosa svolga un’attività anche di semplice intermediazione che sia utile a questa struttura; le sezioni unite della Cassazione, il 5 ottobre 1994, dapprima la misero giù così: il concorso doveva riguardare «quei soggetti che, sebbene non facciano parte del sodalizio criminoso, forniscano, sia pure mediante un solo intervento, un contributo all’ente delittuoso tale da consentire all’associazione di mantenersi in vita». Ergo, il concorrente esterno doveva aver manifestato una chiara volontà di partecipare all’associazione nella consapevolezza di concorrere a programmi criminali. Il semplice supporto (agevolazione, fiancheggiamento, compartecipazione in un singolo reato) perciò non poteva e doveva bastare. Poi ci fu la citata sentenza Mannino del 2005, quella che il pm Antonio Ingroia – secondo il procuratore della Cassazione – ha finto che non esistesse: si stabiliva che il «partecipe» fosse colui che risultasse inserito organicamente in un’associazione mafiosa, «da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status», ma con un «concreto, specifico, consapevole, volontario contributo». Detto malissimo, le ricostruzioni dei pm palermitani potrebbero anche essere vere – secondo lo scrivente lo sono in buona parte – ma non costituiscono reato, tutto qui.
L’opposizione a questo non-reato è sempre stata trasversale da destra a sinistra. Un’opinione doc, per capirci, è sempre stata quella dell’attuale sindaco di Milano Giuliano Pisapia: da presidente della Commissione giustizia della Camera, anni addietro, fece una proposta di legge di un solo articolo «volta a superare l’equivocità giuridica sull’ipotesi definita “concorso esterno in associazione mafiosa”, una nuova figura di reato non prevista da alcuna norma di legge e in contrasto con il principio di tassatività della norma, che è uno dei cardini dello Stato di diritto». Questa norma inesistente, secondo Pisapia, determinava «la contestazione nei confronti di medici responsabili di aver curato persone ritenute partecipi a un’associazione mafiosa, di sacerdoti per aver prestato presenza spirituale alle medesime persone, e, addirittura, a vittime di estorsioni» (Camera, atto. n.854, 14 giugno 2001). Chissà che ne pensa, oggi, quella stessa sinistra che oggi fa finta di nulla. Del resto una sinistra garantista esiste ancora: l’abolizione del concorso esterno fu proposta nel 1996 anche dal diessino Pietro Folena: il quale, poi, malvoluto da Veltroni, lasciò i Ds nel 2005. Pisapia invece ebbe modo di riproporre l’abrogazione del concorso esterno dopo che ci avevano lavorato anche le commissioni Pagliaro, Grosso e Nordio: ma niente da fare. Il leitmotiv risuonò e risuonerà anche oggi: abolire quel «reato» significa fare il gioco della mafia.
Per sostenere questo mostriciattolo impalpabile (che non esiste in nessun altro paese del mondo, ovviamente) come al solito si scomoda impunemente Giovanni Falcone, continuamente. È vero, il 17 luglio 1987 c’era la sua firma in una delle prime sentenze che prefiguravano il concorso esterno in associazione mafiosa; nell’ordinanza del cosiddetto maxi-ter il giudice si pose effettivamente «il problema dell’ipotizzabilità del delitto di associazione mafiosa anche nei confronti di coloro che non sono uomini d’onore, sulla base delle regole disciplinanti il concorso di persone nel reato» (Tribunale di Palermo, Ufficio Istruzione, 1987, p. 429). Ma, nei fatti, Falcone non si sognò mai di contestare questo reato da solo, senza un corollario di altre e individuate ipotesi. Ecco perché, in un suo libro scritto con Marcelle Padovani, Falcone vedeva lungo anche solo sull’applicazione del 416bis: «Non sembra abbia apportato contributi decisivi nella lotta alla mafia. Anzi, vi è il pericolo che si privilegino discutibili strategie intese a valorizzare, ai fini di una condanna, elementi sufficienti solo per aprire un’inchiesta». Tanto che la definizione specifica del «reato», in mano ai presunti epigoni di Falcone, è diventata indefinibile, creta nelle mani del magistrato: è stato imbracciato per cercar di sanzionare ogni presunto e opinabile collaborazionismo della politica, dell’amministrazione, dell’imprenditoria, delle professioni, della stessa magistratura. E comunque questo continuo e vigliacco rifarsi a Falcone è stucchevole: le leggi non valgono per il proposito che si davano da principio, ma per l’applicazione che ne è stata fatta. Da altri, nel caso. Per dirla con Dante: «Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?».