domenica 15 Dicembre 2024

In teoria

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti italiano ha approvato un nuovo “codice deontologico” che sarà in vigore dal giugno 2025. Il codice deontologico è una lista di regole che dovrebbero essere accettate e condivise tra gli iscritti all’Ordine e tra chi esercita la professione giornalistica: ne esiste già uno in vigore dal 2016 ma l’Ordine ha ritenuto che dovesse essere aggiornato. Diciamo “regole che dovrebbero essere accettate” perché la loro violazione è oggi piuttosto frequente e abituale, e l’Ordine mette poco o nessun impegno nel farle rispettare.

Anche il nuovo codice ha preziose, benintenzionate e utili prescrizioni ma di cui sarà improbabile l’applicazione anche nelle maggiori testate. Per esempio le seguenti:

La/il giornalista esercita la sua attività in autonomia e indipendenza, pertanto rifiuta compensi, privilegi, favori e incarichi che possano condizionare la sua attività;

La/il giornalista rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che, dopo la loro diffusione, si siano rivelate inesatte o errate.

La/il giornalista assicura ai cittadini il diritto di ricevere un’informazione sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni;

La/il giornalista: a) rispetta il diritto alla presunzione di non colpevolezza; b) in caso di assoluzione o proscioglimento, non appena informato, ne dà notizia con appropriato rilievo e adeguata tempestività; c) osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone accusate di reati minori o condannate a pene lievi, salvo i casi di particolare rilevanza sociale; d) si adopera affinché risultino chiare le differenze tra documentazione e rappresentazione, tra cronaca e commento, tra indagato, imputato e condannato, tra pubblico ministero e giudice, tra accusa e difesa, tra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti giudiziari, inquadrandoli nell’evoluzione delle fasi procedimentali e dei gradi di giudizio; e) garantisce adeguato spazio alle parti coinvolte in inchieste giudiziarie e processi.

La/il giornalista verifica l’attendibilità e l’autorevolezza delle fonti prima di diffondere notizie su temi ambientali, scientifici e sanitari, evitando di suscitare timori o speranze infondate e correggendo le notizie rivelatesi non veritiere;

Le/i titolari di un trattamento pensionistico per attività giornalistica, a qualunque titolo maturato, non possono essere nuovamente impiegati dal medesimo datore di lavoro, anche con forme di lavoro autonomo, ed inserite/i nel ciclo produttivo in identiche condizioni e/o per l’espletamento delle stesse funzioni che svolgevano in virtù del precedente rapporto, neppure per il tramite di service esterni, fatta salva la fattispecie della prestazione occasionale.

La/il giornalista che si renda responsabile di violazioni del presente Codice è sottoposta/o a procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare è avviato d’ufficio oppure su segnalazione di qualsiasi persona fisica o giuridica.

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