Una multa da 43 milioni di euro per il copyright

Racconto questa storia senza alcuna pretesa di obiettività,  a beneficio di chi si ostina a richiedere maggiori strumenti repressivi a tutela dell’attuale sistema del copyright, e per chi non coglie gli effetti depressivi sull’economia e sull’innovazione che possono derivare da una anacronistica concezione proprietaria delle idee e delle opere dell’ingegno.

Parto dal finale (provvisorio, si spera), e copio, a onor del vero, una parte di un verbale di contestazione di una multa amministrativa fatta alcuni giorni fa dalla Guardia di Finanza nell’operazione “Music in Black“.

Sanzione1

sanzione2
Quarantatre milioni ottocentoventottomila trecentocinquantaquattro euro di multa per violazione dei diritti d’autore, anzi per la violazione dei diritti connessi al diritto d’autore, perchè dell’operazione beneficerà principalmente l’SCF Società Consortile Fonografici ovvero una delle associazioni di tutela dei produttori discografici.
L’avviso che “La parte viene resa edotta che per le suddette violazioni è ammesso il pagamento – con effetto liberatorio- di una somma pari ad un terzo del massimo…” e cioè di soli 14 milioni e rotti è la parte che preferisco.
Che fa, concilia?
Se c’è un bancomat…

Il destinatario della graziosa multa è un piccolo music provider che fornisce servizi di radio in store.
Nei punti vendita delle grandi catene di distribuzione, nelle palestre, negli alberghi, o semplicemente nei negozi, invece di metter in sottofondo una radio a caso viene fornita dal provider una programmazione personalizzata in cui si inseriscono spot mirati su offerte e prodotti, con un po’ di musica di sottofondo. È un tipico servizio reso disponibile dal digitale e dalle reti di comunicazione.
Essendo un servizio assimilabile alle radio, per quanto limitato nella diffusione ai soli clienti, implica uno sfruttamento a scopo commerciale di opere protette dal diritto d’autore: dunque è necessario approvvigionarsi legalmente di musica, versando il dovuto per l’utilizzo che delle opere si vuol fare. Nel nostro caso, a buon senso, si deve pagare il diritto di comunicazione al pubblico agli autori, agli artisti interpreti, e si deve riconoscere un compenso pure ai produttori. Nessuno, neppure il nostro provider pone in discussione la necessità di riconoscere il dovuto, ma è più facile a dirsi che a farsi, e nella vicenda la normativa italiana a tutela del copyright dà il meglio di sé.

Una prima considerazione è necessaria, a prescindere dal merito della vicenda.
Una multa da 43 milioni di euro a tutela di un diritto meramente patrimoniale, comminata ad una piccola impresa commerciale che non è certo un colosso della pirateria, dà il segno che qualcosa non funziona. Per quanto grave possa esser la violazione contestata, chiunque capirebbe che si è fuori da qualsivoglia criterio di effettività e proporzionalità della sanzione. E se io fossi un fornitore di servizi straniero che opera sui contenuti in rete, mi guarderei bene dall’investire in un paese in cui un organo di Polizia è abilitato a elevare una multa per un importo in grado di azzerare il fatturato di una multinazionale. Se poi verifico le ragioni della contestazione il dubbio diviene certezza. Perchè la contestazione non è sul mancato pagamento dei diritti di comunicazione al pubblico, ma sulla supposta abusiva duplicazione dei brani tutelati dalla SCF. Duplicazione che è però nel caso una mera modalità tecnica nella prestazione del servizio. Se in Italia vi fosse una rete a banda larga efficiente, un servizio di radio in store potrebbe esser realizzato in streaming evitando le duplicazioni, ma poichè così non è, la programmazione viene periodicamente aggiornata da remoto su macchine residenti presso i vari negozi con la conseguente necessitata duplicazione dei brani contenuti nelle differenti programmazioni. Nella vicenda il provider non possedeva affatto 459.518 opere tutelate come pare di capire dal verbale (che se ne sarebbe fatto di oltre 30.000 ore di musica?) , ma aveva duplicato presso i vari clienti – qualche centinaio di esercizi commerciali – un repertorio composto complessivamente da circa 3000 brani musicali, regolarmente acquistati.

Per la SCF, ovvero per i produttori discografici, e purtroppo anche per la Guardia di Finanza, ogni copia tecnica deve esser pagata, come se fosse una riproduzione destinata ad autonoma vendita. Il fatto che la duplicazione, contenuta in un file criptato e inaccessibile, sia una necessità per la fornitura di un servizio di comunicazione al pubblico regolarmente assentito e retribuito dal provider non ha rilievo.
I discografici, che con l’uscita di scena dei supporti hanno un po’ smarrito il loro mestiere e ritengono che se solo sfiori a scopo di lucro un qualsiasi “loro” contenuto senza autorizzazione vi sia comunque una violazione di un qualche diritto esclusivo, hanno un concetto di “copia” e di “riproduzione” medioevale, del tutto incompatibile con le attuali modalità di fruizione sulle reti di comunicazione dove tutto viene costantemente duplicato.  Non hanno ancora preteso un diritto di messa in pausa dei brani, ma prima o poi ci arriveranno. La tecnologia aiuta non solo i pirati.

Nel caso delle radio in store, le copie sono sempre la duplicazione dei medesimi brani, riprodotti per ragioni tecniche presso gli esercizi commerciali al solo ed unico fine di comunicarli al pubblico in quei locali. Voglio credere che la legge sul diritto d’autore non abbia trasformato i titolari dei diritti connessi, i produttori discografici, nei doganieri del film di Troisi. Una duplicazione, un euro. O un fiorino.

Se così fosse, non ci resta che piangere.

Carlo Blengino

Avvocato penalista, affronta nelle aule giudiziarie il diritto delle nuove tecnologie, le questioni di copyright e di data protection. È fellow del NEXA Center for Internet & Society del Politecnico di Torino. @CBlengio su Twitter