Che senso ha per Giorgia Meloni registrare il suo “marchio sonoro”

Secondo gli esperti è un modo inefficace per proteggersi da truffe e contraffazioni, ma potrebbe comunque funzionare come deterrente

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con una mano davanti alla bocca
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante un incontro con il primo ministro portoghese Luís Montenegro a Palazzo Chigi, il 20 luglio 2026 (Marco Iacobucci/SOPA/Zuma/Ansa)

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha richiesto che la sua voce sia riconosciuta e protetta come un marchio sonoro. La domanda è stata presentata martedì all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), l’agenzia responsabile della gestione dei marchi, e consiste in un suono composto da quattro parole, pronunciate da Meloni e ripetute due volte: «Io sono Giorgia Meloni, io sono Giorgia Meloni». A preparare la domanda è stata la società Praxi, che in passato si era occupata anche della registrazione dei marchi sonori associati alle voci del doppiatore Luca Ward e della cantante Giusy Ferreri, tra gli altri.

Come ha spiegato al Corriere Adriatico il consulente di Praxi Gianluca Statti, l’obiettivo della registrazione del marchio è soprattutto scoraggiare truffe basate sulla contraffazione della voce del personaggio pubblico che presenta la domanda, e allo stesso tempo rafforzarne la notorietà. Depositare il marchio non impedisce che quella voce sia clonata tramite software di intelligenza artificiale, persino nel timbro e nelle inflessioni, per fare dire al personaggio cose che non ha mai detto (i deepfake vocali). Ma agisce come deterrente, in Italia e in tutti gli altri Stati membri dell’Unione.

Secondo diversi esperti, però, la registrazione del marchio sonoro in casi del genere è uno strumento improprio e probabilmente inefficace, perché è nato esclusivamente per fini commerciali e d’impresa. Per marchio si intende qualsiasi segno distintivo di un prodotto o di un servizio di un’impresa rispetto ai prodotti e servizi di un’altra impresa. Tra i marchi sonori l’esempio più citato è uno dei suoni più famosi di sempre, registrato all’EUIPO nei primi anni Duemila: il ruggito del leone della Metro Goldwyn Mayer, la nota azienda di produzione cinematografica di Hollywood (che poi non era un leone, ma è un’altra storia). Altri esempi, per capirci, sono il tudum di Netflix o la musichetta di avvio di Windows ’95 realizzata da Brian Eno.

Il marchio sonoro «deve essere un segno distintivo utilizzato commercialmente per beni e servizi presenti sul mercato, su uno specifico mercato», spiega Carlo Blengino, avvocato penalista esperto di diritto delle nuove tecnologie e copyright. Ed è per questo motivo che a fare richiesta di registrazione sono tipicamente gli imprenditori, interessati a tutelare da possibili contraffazioni un loro specifico prodotto o servizio, all’interno di una determinata classe merceologica.

Le classi indicate nella domanda presentata da Meloni includono molti servizi di intrattenimento e di produzione artistica (classe 41) e i contenuti digitali (classe 9). Oltre a queste due classi, ce n’è un’altra associata all’«organizzazione di manifestazioni politiche», e questo lascia supporre che l’obiettivo sia scoraggiare anche eventuali utilizzi della voce di Meloni per campagne elettorali non autorizzate.

L’obiettivo è probabilmente «dare un segnale politico generale», dice Luigi Mansani, professore di diritto commerciale all’università di Parma e partner dello studio legale internazionale Hogan Lovells. Registrare un marchio sonoro in questo contesto potrebbe essere un modo di segnalare che la presidente del Consiglio «ha adottato delle misure per impedire che altri usino la sua voce o il suo nome per diffondere dei messaggi fake, che siano riconducibili a lei senza essere suoi veri messaggi». Ma se le finalità sono queste, prosegue, lo strumento del marchio sonoro non è coerente con queste finalità.

– Leggi anche: Associamo molti animali al verso sbagliato, per colpa del cinema

C’è inoltre un equivoco molto frequente su cosa sia protetto da un marchio sonoro e cosa non lo sia. Prima del 2017, per registrarne uno, serviva depositare uno spettrogramma corrispondente: è una rappresentazione grafica univoca, che funziona come una specie di impronta digitale dei suoni. Successivamente è stata introdotta la possibilità di depositare direttamente un file audio, e questo ha reso meno immediatamente chiaro cosa il marchio tutelasse: se il suono in sé o un suo specifico attributo (come il timbro vocale, nel caso di una voce).

Tra gli esperti di marchi non ci sono però dubbi di interpretazione. Se il marchio sonoro è costituito da una frase pronunciata da una voce umana, ciò che viene tutelato sul piano giuridico non è la voce in astratto, ma la specifica sequenza sonora registrata. Come chiarito a maggio dall’avvocato Niccolò Ferretti, specializzato in proprietà industriale e intellettuale, il marchio sonoro in questi casi è il contenuto verbale, cioè la frase, unito al timbro, all’intonazione, alla cadenza e alle altre modalità di emissione per come sono fissate nella registrazione.

Per assurdo, spiega Blengino, se qualcuno utilizzasse la voce di Meloni per creare un messaggio audio in cui dice «io sono comunista», non ci sarebbe alcuna violazione del marchio sonoro. Sarebbe come registrare un marchio sonoro composto dalle prime nove note di una composizione al pianoforte, e poi aspettarsi che qualsiasi composizione al pianoforte sia una violazione di quel marchio, aggiunge Blengino, citando come esempio un caso di studio noto.

È possibile però che l’azione di Meloni abbia comunque un effetto deterrente, considerato che in molti non sanno esattamente quale sia l’effettivo ambito di protezione dei marchi, e in particolare di quelli sonori, spiega Mansani. Qualcuno che magari avesse in mente di utilizzare la voce di Giorgia Meloni per le attività per cui questo marchio sonoro è stato protetto potrebbe preoccuparsi di più di prima. Ma è improbabile, secondo lui, che la registrazione del marchio scoraggi o complichi le azioni di grandi organizzazioni specializzate nella diffusione di fake news o deepfake.

Potrebbe invece rientrare nell’ambito di protezione del marchio, conclude Mansani, chi realizza post, video, meme con l’intento di parodiare Meloni, come nei molti scaturiti da un suo noto discorso del 2019, «Io sono Giorgia…», se quei contenuti sono diffusi con finalità commerciali (perché associati a pubblicità, per esempio).

Il punto su cui diversi esperti di marchi concordano, in ogni caso, è che la registrazione del marchio sonoro non sia l’unico né il più appropriato strumento di tutela giuridica della voce. Intesa come un attributo distintivo dell’identità e della riconoscibilità di una persona, la voce umana è infatti tutelata innanzitutto dall’articolo 10 del Codice Civile, sui diritti dell’immagine, e dalla legge sul diritto d’autore. E in quanto dato biometrico personale è tutelata dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

In Italia esiste inoltre, dal 2025, un articolo del Codice Penale (612 quater) che sanziona con il carcere fino a 5 anni il reato di deepfake. Rientrerebbe in un caso del genere anche l’ipotetica contraffazione della voce di Giorgia Meloni, intesa come contraffazione di un dato biometrico, non del marchio sonoro «Io sono Giorgia Meloni, io sono Giorgia Meloni» pronunciato dalla presidente del Consiglio. E secondo Blengino avrebbe sicuramente più senso appellarsi a questa fattispecie anziché alla presunta violazione di un marchio sonoro, per sollecitare un’eventuale azione di urgenza, come per esempio la rimozione (takedown) del deepfake da una piattaforma.