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  • Domenica 27 settembre 2026

L’eccezionalità del processo per l’omicidio di Giulio Regeni

Lunedì 28 settembre è prevista la sentenza di primo grado, un fatto che per molto tempo era sembrato impensabile ed era stato ostacolato in ogni modo

L'avvocata Alessandra Ballerini e i genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni, fuori dal tribunale di Roma, 12 novembre 2024 (Cecilia Fabiano/LaPresse)
L'avvocata Alessandra Ballerini e i genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni, fuori dal tribunale di Roma, 12 novembre 2024 (Cecilia Fabiano/LaPresse)

Lunedì 28 settembre è attesa la sentenza di primo grado della Corte d’Assise di Roma sul sequestro e sull’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Non era affatto scontato che si arrivasse a questo punto. Ci sono stati depistaggi clamorosi, le autorità egiziane si sono rifiutate di collaborare e tutta la vicenda è stata molto complicata dal fatto che Italia ed Egitto hanno rapporti molto stretti, come di recente ha ribadito il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Da quando è iniziato nel 2021, dopo moltissime difficoltà, il processo è stato sospeso più volte. Se si è potuto celebrarlo lo si deve soprattutto a un’importante sentenza della Corte Costituzionale, che nel 2023 ha cambiato, in un certo senso, la giustizia italiana stabilendo un precedente, a prescindere da cosa deciderà la Corte d’Assise. È una sentenza importante anche perché, sommata agli sforzi degli investigatori italiani e all’impegno della famiglia Regeni insieme all’avvocata Alessandra Ballerini, ha imposto al regime autoritario di Abdel Fattah al Sisi le regole di uno Stato di diritto.

Per capirne la portata bisogna tornare un po’ indietro. Gli imputati al processo sono quattro agenti dei servizi di sicurezza interni egiziani, che secondo l’accusa hanno avuto ruoli diversi in questa vicenda: il generale Tariq Sabir, i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Uhsam Helmi, e il generale Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Sono tutti accusati di sequestro di persona pluriaggravato, mentre Sharif deve rispondere in concorso con altre persone mai identificate anche di lesioni personali aggravate e di omicidio aggravato. Per lui la procura ha chiesto la condanna all’ergastolo, per gli altri tre imputati 17 anni e sei mesi di carcere.

Fin qui il processo è andato avanti senza che gli imputati si presentassero mai in aula. Formalmente sono irreperibili, perché l’Egitto non ha mai dato all’Italia le informazioni necessarie per rintracciarli e notificare loro gli atti processuali.

Uno dei noti striscioni gialli per Giulio Regeni, qui appeso alla facciata del comune di Genova, 3 febbraio 2026 (ANSA/LUCA ZENNARO)

In Italia per legge è vietato fare un processo a qualcuno che è assente, cioè che non si presenta fisicamente in tribunale. È una garanzia del giusto processo e dunque del diritto di una persona a difendersi. L’articolo 420-bis del codice di procedura penale prevede però delle precise eccezioni per cui è possibile procedere in assenza dell’imputato, tra cui quella che dice che si può fare il processo se c’è la prova che quella persona sia consapevole del processo a suo carico e si stia sottraendo a esso in modo volontario.

Nel 2021 la Corte d’Assise e poi nel 2023 la Corte di Cassazione dissero che il processo per l’omicidio di Giulio Regeni iniziato nel 2021 non rientrava in nessuna di queste eccezioni, e che quindi doveva essere sospeso.

Semplificando molto, secondo i giudici non era possibile procedere perché non c’era la prova che i quattro agenti dei servizi avessero ricevuto la notifica formale della citazione in giudizio, con la data e il luogo dell’udienza. Detta in altre parole, il fatto che gli imputati fossero verosimilmente a conoscenza delle indagini a loro carico, anche per via della vasta copertura mediatica internazionale del caso Regeni, non bastava per i giudici a dimostrare che sapessero dell’avvio del processo e che pertanto non si stessero palesando per scelta.

La Corte Costituzionale è intervenuta su questo punto, rispondendo a una questione di legittimità costituzionale posta dal giudice per l’udienza preliminare di Roma su richiesta della procura.

La Corte Costituzionale ha stabilito che era possibile avviare il processo anche senza gli imputati perché si trattava di un caso evidente di tortura inflitta da funzionari pubblici di uno Stato. Secondo la Corte, il rifiuto acclarato di collaborare da parte delle autorità egiziane creava una sorta di protezione per gli imputati che era lesiva della dignità umana, per come è riconosciuta dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Un’udienza del processo per l’omicidio di Giulio Regeni, 5 giugno 2025 (Cecilia Fabiano/LaPresse)

Nella pratica quello che la Corte Costituzionale ha fatto è stato colmare un vuoto normativo aggiungendo un pezzetto alla norma – nello specifico, alle eccezioni previste dall’articolo 420-bis del codice di procedura penale – per tutelare i diritti sanciti dalla Costituzione e dal diritto europeo: l’idea di fondo è che questi diritti sarebbero stati violati se i quattro membri dei servizi segreti egiziani non fossero stati processati.

È un’operazione giuridica che Barbara Randazzo, docente di diritto costituzionale all’università degli studi di Milano, definisce «delicata, chirurgica e ben costruita», per il «bilanciamento molto alto» dei diritti che contiene: da una parte, dice Randazzo, quello della vittima e dell’accertamento della verità, dall’altro quello degli imputati al giusto processo.

Nessuno di questi ultimi è formalmente accusato di tortura, perché all’epoca del sequestro e dell’omicidio di Giulio Regeni il reato di tortura in Italia non c’era (fu introdotto nel 2017). Nella sentenza la Corte dice però che le loro azioni sono riconducibili al reato di tortura così come è definito nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. Quello di Regeni non è l’unico caso in cui si sono presentate condizioni simili: Randazzo ricorda per esempio il G8 di Genova del 2001.

Sia l’Italia che l’Egitto hanno ratificato la Convenzione contro la tortura e sono quindi obbligati a collaborare e a perseguire i casi di tortura che coinvolgono loro cittadini o che avvengono sul loro territorio. L’Egitto però si è rifiutato di collaborare, sebbene le persone coinvolte fossero funzionari dello stesso governo egiziano. Per Randazzo l’eccezionalità della sentenza del 2023 sta nel fatto che «ha stabilito che la mancata collaborazione di uno Stato in un caso come questo, in cui c’è una tortura commessa da suoi funzionari, non può impedire l’accertamento dei fatti e quindi il processo».

Randazzo spiega che la sentenza «va dritta al cuore della tutela dei diritti fondamentali, visto che ci dice che uno Stato sovrano non può decidere a sua discrezione, e rimettersi semplicemente al proprio potere, quando c’è tortura». Al contempo la sentenza ha garantito i diritti degli imputati, ribadendo il loro diritto a partecipare al processo nel momento in cui dovessero presentarsi in aula.

Con questa sentenza la Corte Costituzionale ha insomma introdotto un’altra eccezione che prima non c’era, per cui è possibile processare qualcuno in sua assenza, fissando una norma generale per eventuali futuri casi simili a quello di Giulio Regeni. In passato la Corte era già intervenuta in modo analogo, anche se per vicende completamente diverse, come sul suicidio assistito.

Claudio Regeni e Paola Deffendi in tribunale a Roma, 20 febbraio 2024 (AP Photo/Andrew Medichini)

Nel 2026 la Corte Costituzionale si è espressa con un’altra sentenza che va considerata una conseguenza di quella del 2023. Ha stabilito che lo Stato può e deve anticipare le spese dei difensori d’ufficio degli imputati, avvalendosi del diritto di recuperare i soldi da loro nel momento in cui dovessero rendersi reperibili. In questo modo ha sia nuovamente assicurato il loro diritto al giusto processo, sia consentito il proseguimento del processo, che era stato sospeso ancora una volta.