Questa storia degli autovelox “illegali” va avanti da anni

Il recente sequestro si basa ancora su un conflitto nell'interpretazione della legge, che il ministero dei Trasporti non sta risolvendo

Un autovelox fisso in provincia di Torino
Un autovelox fisso in provincia di Torino (Marco Alpozzi/LaPresse)
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Lunedì la procura di Cosenza ha disposto il sequestro di una trentina di autovelox in 15 città italiane perché considerati non a norma. Secondo la polizia stradale di Cosenza che ha portato avanti le indagini, il modello dei dispositivi sequestrati – il T-exspeed v.2.0 distribuito da diverse aziende italiane – non risulta omologato, ma soltanto autorizzato dal ministero dei Trasporti. Questa questione giuridica alla base di tutti i sequestri fatti finora non è nuova, anzi si trascina da anni senza che il ministero riesca a trovare una soluzione.

Il T-exspeed v.2.0 è un dispositivo con tre telecamere capace di accertare l’eccesso di velocità grazie a un’elaborazione di immagini ad alta definizione, che consente di leggere le targhe delle auto in transito. Gli amministratori delle aziende che forniscono questo modello ai comuni sono accusati di «frode nella pubblica fornitura» per «la mancata omologazione del rilevatore e l’assenza del prototipo».

In teoria l’omologazione è una procedura di competenza del ministero per lo Sviluppo economico, che prevede che l’autovelox venga testato in laboratorio per accertare la presenza di alcune caratteristiche fondamentali previste dal regolamento d’attuazione del codice della strada. La procedura di autorizzazione – stando all’interpretazione della giurisprudenza più diffusa – riguarda invece la verifica di elementi che non sono esplicitamente indicati nel regolamento. Mentre l’approvazione è sicuramente di competenza del ministero dei Trasporti, non è mai stato chiarito chi debba fare la procedura di omologazione.

Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, la principale norma di riferimento per la circolazione stradale, stabiliva che i dispositivi per il controllo della velocità, come per l’appunto gli autovelox, dovessero essere «soggetti all’approvazione od omologazione» del ministero dei Trasporti. Nel 2015 però una sentenza della Corte Costituzionale stabilì che il decreto era incostituzionale, perché non prevedeva esplicitamente che tutte le «apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità» fossero sottoposte a «verifiche periodiche di funzionalità e taratura».

La procura di Cosenza sostiene che la mancata omologazione potrebbe causare un danno erariale, cioè una perdita economica per lo Stato. Il ragionamento non è così immediato: un comune paga l’azienda per avere l’autovelox, il quale in caso di ricorso da parte degli automobilisti multati si rivelerebbe inutile, anzi soltanto una spesa per lo Stato. Per questo si parla di danno erariale, anche perché un dispositivo non omologato è una ragione sufficiente a vincere il ricorso. Le indagini hanno portato al sequestro di autovelox anche a Venezia, Modena, Reggio Emilia, Vicenza e in comuni più piccoli come Pomarico, in provincia di Matera, a Pianezza in provincia di Torino e a Piadena Drizzona, nel cremonese.

Non è la prima volta che la procura di Cosenza si interessa di questo specifico modello di autovelox: esattamente un anno fa, il 28 luglio del 2023, i magistrati disposero un sequestro identico a quello di ieri, con le stesse motivazioni. All’epoca la procura indagò sull’azienda LaBconsulenze, una delle ditte che forniscono questi dispositivi ai comuni. Nel settembre del 2023, in seguito al ricorso contro il sequestro presentato dagli avvocati della LaBconsulenze, il tribunale del Riesame ordinò il dissequestro degli autovelox che furono poi riaccesi dai comuni.

I giudici del Riesame motivarono la loro decisione con una circolare del ministero dei Trasporti del 2020 in cui era stato spiegato che le procedure di approvazione e di omologazione dei dispositivi di rilevamento automatico erano equivalenti e che, di conseguenza, gli autovelox approvati ma non omologati potessero essere utilizzati per accertare violazioni di velocità.

Cosa è cambiato rispetto a un anno fa? Lo scorso aprile c’è stata una sentenza della Corte di Cassazione, che ha accolto un ricorso presentato da Andrea Nalesso, un avvocato di Treviso. Nalesso era stato multato per aver superato di 7 chilometri orari il limite di velocità sulla tangenziale della città, che è di 90 chilometri orari. La Cassazione aveva annullato la multa proprio perché l’autovelox che aveva rilevato la velocità della macchina di Nalesso era stato approvato ma non omologato, e ritenendo che quando il codice della strada parla di «approvazione od omologazione», quella congiunzione od implichi una distinzione tra le due procedure, entrambe necessarie.

Il ministero dei Trasporti avrebbe potuto risolvere definitivamente la questione con il decreto autovelox approvato alla fine di maggio, ma non lo ha fatto. Alla voce “modalità di uso dei dispositivi e attività complementari al controllo” inserita nel decreto si legge che durante l’installazione dei dispositivi bisogna rispettare le prescrizioni “contenute nei decreti di approvazione o di omologazione dei medesimi”, senza fare distinzione tra omologazione e approvazione. In questo momento, insomma, c’è da un lato la Cassazione che ritiene le procedure due cose diverse, invitando implicitamente il ministero a risolvere la situazione modificando la legge oppure trovando un ente che si occupi di omologare tutti i dispositivi presenti in Italia; e dall’altro il ministero e le sue diramazioni, secondo cui i due procedimenti sono la stessa cosa e gli autovelox sono da considerarsi a norma di legge.

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