La Chiesa cattolica sarà un po’ più cauta nel riconoscere presunti eventi soprannaturali
Lo stabiliscono le nuove norme pubblicate dal Vaticano: prevedono che solo il papa possa definire un fenomeno come “miracoloso”
Il Vaticano ha modificato dopo oltre 40 anni le norme che regolano il riconoscimento del carattere soprannaturale di eventi apparentemente inspiegabili, interpretati dalla Chiesa cattolica come miracoli. Col nuovo regolamento il riconoscimento di un evento come soprannaturale sarà riservato al papa e avverrà solo in casi straordinari. I vescovi e la Curia (l’insieme di organi e autorità che governano la Chiesa) potranno solo dichiararlo non in conflitto con la fede o, al contrario, proibirne il culto e dichiararlo non soprannaturale.
Le nuove norme per il «discernimento di presunti fenomeni soprannaturali» sono state pubblicate venerdì dal Dicastero per la Dottrina della Fede, l’organo della Curia romana che si occupa tra le altre cose della promozione e della tutela della dottrina della fede e della morale cattolica, e che fino al 1908 si chiamava Santa Romana e Universale Inquisizione. Sostituiscono regole precedenti, pubblicate nel 1978, e mirano a “regolare” soprattutto il riconoscimento di presunte apparizioni e messaggi della Madonna, o il ritrovamento di statue con apparenti sanguinamenti, di cui ci sono stati alcuni casi controversi negli ultimi tempi.
La gestione dell’indagine per il riconoscimento o meno del presunto carattere soprannaturale di tali fenomeni è assegnata ai vescovi, il cui giudizio dovrà però essere approvato dal Dicastero per la Dottrina della Fede. I vescovi dovranno istituire una commissione composta almeno da un teologo, da un esperto di diritto canonico e da un perito scelto in base alla natura del fenomeno (come un medico o un chimico). In base alle conclusioni di questa commissione il vescovo potrà scegliere fra sei possibili giudizi per valutare la presunta natura soprannaturale del fenomeno in questione.
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In precedenza i giudizi possibili erano solo tre: una formula di rifiuto del carattere soprannaturale dell’evento (constat de non supernaturalitate), una formula di accettazione (constat de supernaturalitate) e una formula dubitativa, che non riconosce né smentisce l’origine soprannaturale di un fenomeno. Per esempio il giudizio espresso dalla Chiesa a marzo sul culto della Madonna a Trevignano, in provincia di Roma, è stato del primo tipo.
Ora invece ne sono previsti sei, che permettono di includere maggiori sfumature nel giudizio. Uno di essi, per esempio, permette di riconoscere criticità non «legate al fenomeno in sé, ricco di elementi positivi, ma a una persona, a una famiglia o a un gruppo di persone che ne fanno un uso improprio».
La supervisione da parte del Dicastero, una novità, è motivata dal fatto che oggi i media e i social permettono una rapida diffusione di culti spontanei anche al di fuori della diocesi (cioè dell’area di competenza di un vescovo) in cui avviene un miracolo. Fra questi ci sono pellegrinaggi verso luoghi di presunte apparizioni sacre, o la devozione verso presunti veggenti.
Il giudizio più favorevole possibile è il nihil obstat, secondo cui il fenomeno presenta «molti segni di un’azione dello Spirito Santo» e non si rilevano aspetti particolarmente critici o rischiosi. In tal caso il vescovo della diocesi in cui è avvenuto il “miracolo” è incoraggiato a promuovere la diffusione della devozione verso il fenomeno, «anche mediante eventuali pellegrinaggi».
Il regolamento specifica che anche in questo caso né il vescovo né il Dicastero per la Dottrina della Fede può dichiarare che un certo fenomeno è di origine soprannaturale: una procedura in tal senso può essere avviata solo dal papa. I fedeli non sono tenuti a credervi, ma possono approcciarsi a tali eventi come strumento per approfondire la propria spiritualità.
Il giudizio più negativo è invece la Declaratio de non supernaturalitate, con cui il vescovo dichiara apertamente un fenomeno come non soprannaturale. Tale dichiarazione può essere espressa quando per esempio «un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando testimoni credibili […] permettono di scoprire la falsificazione del fenomeno, l’intenzione errata o la mitomania».
Un altro giudizio possibile è il Prohibetur et obstruatur, quando pur in presenza di alcuni elementi positivi, le criticità e i rischi appaiono gravi. In questo caso il vescovo dovrà dichiarare apertamente che l’espressione di devozione verso un certo fenomeno è proibita.
Fra gli elementi che possono portare a giudicare negativamente l’autenticità del presunto miracolo ci sono «una ricerca evidente di lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale collegata strettamente al fatto» e «alterazioni psichiche o tendenze psicopatiche» da parte delle persone direttamente coinvolte, ma anche «atti gravemente immorali compiuti nel momento o in occasione del fatto».
Il nuovo regolamento raccomanda in generale ai vescovi di limitare il clima sensazionalistico attorno a fenomeni come lacrimazioni di immagini sacre, sudorazioni, sanguinamenti e mutazione di ostie consacrate. Il vescovo deve cercare di contenere la diffusione di materiali riguardanti questi fenomeni e limitare «manifestazioni religiose confuse».
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