Il comune di Milano può limitare la circolazione ai mezzi pesanti senza sensori per l’angolo cieco, dice il Consiglio di Stato
Una sentenza del Consiglio di Stato, che è il secondo e ultimo grado della giustizia amministrativa, ha stabilito che il comune di Milano può imporre i limiti di circolazione in alcune aree della città e quindi vietare l’ingresso nell’area urbana ai mezzi pesanti (camion, furgoni, autoarticolati) sprovvisti di sensori per l’angolo cieco. La sentenza ribalta quella del tribunale amministrativo regionale (TAR) della Lombardia, che a novembre aveva a sua volta annullato la delibera del comune di Milano che introduceva l’obbligo dei sensori per i mezzi pesanti dopo una serie di incidenti mortali che avevano coinvolto diversi ciclisti.
Il TAR è il primo grado della giustizia amministrativa, che giudica sulle controversie tra cittadini e pubblica amministrazione. A impugnare la delibera del comune facendo ricorso al TAR erano state alcune aziende di trasporto e Assotir, l’associazione delle imprese di autotrasporto. La sentenza del TAR vietava ai comuni di imporre limitazioni alla circolazione per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, mentre secondo il Consiglio di Stato possono farlo nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza, sulla circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
La sentenza ha effetto immediato, ma il comune di Milano ha deciso di dare tempo ai conducenti di dotarsi dei sensori. Prima della sentenza del TAR, il comune aveva concesso l’ingresso in area B – cioè quella grande zona a traffico limitato che comprende quasi tutta la città – anche ai mezzi pesanti in possesso del contratto di acquisto del sensore e in attesa di riceverlo, che comunque possono circolare senza sensori fino a non oltre il 31 dicembre 2024.