La sentenza su Alfredo Cospito è stata rinviata al 26 giugno

Era attesa in un'udienza che si è svolta oggi a Torino: i giudici dovranno rideterminare la pena, la procura ha chiesto l’ergastolo

Alfredo Cospito in videocollegamento dal carcere di Sassari durante l'udienza
(ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO)
Alfredo Cospito in videocollegamento dal carcere di Sassari durante l'udienza (ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO)
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Lunedì nel palazzo di giustizia di Torino si è tenuta una nuova udienza del processo contro Alfredo Cospito, militante anarchico insurrezionalista già giudicato responsabile di un attentato risalente a 17 anni fa che non provocò né morti né feriti. Ci si aspettava che potesse essere anche l’ultima udienza del processo, e quindi che la sentenza definitiva venisse pronunciata al massimo entro oggi, invece i giudici l’hanno rinviata a lunedì prossimo, il 26 giugno.

Cospito era stato condannato a 20 anni di carcere, ma la procura aveva chiesto di rideterminare il reato di cui era accusato e di condannarlo all’ergastolo. Ora i giudici sono chiamati a decidere sulla pena e le possibilità sono due: l’ergastolo, come chiesto dal procuratore generale Francesco Saluzzo, oppure una pena tra i 21 e i 24 anni di carcere grazie al riconoscimento di alcune attenuanti, come richiesto dai suoi avvocati difensori.

La sentenza è piuttosto attesa perché negli ultimi mesi questo caso è stato oggetto di un esteso dibattito e di molte discussioni che hanno coinvolto la politica italiana in merito alla proporzionalità della pena a cui è stato condannato Cospito. Dal 20 ottobre al 19 aprile, per 182 giorni, Cospito ha condotto uno sciopero della fame che aveva l’obiettivo di riportare l’attenzione su come vengono applicati in Italia i regimi di detenzione estremi, come il 41-bis, riservati in teoria a persone molto pericolose.

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Nel 2014 Cospito fu condannato a dieci anni e otto mesi di carcere per aver ferito a Genova il dirigente dell’Ansaldo Roberto Adinolfi. Gli sparò colpi di pistola alle gambe. Quando era già in carcere venne accusato di un attentato fallito alla scuola allievi dei carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo. Gli avvenimenti risalivano al 2006: tra il 2 e il 3 giugno di quell’anno vennero posizionati due pacchi bomba davanti alla scuola allievi. Le bombe erano state realizzate con una pentola a pressione e un tubo di metallo con dentro 800 grammi di polvere pirica. Esplosero a mezz’ora di distanza l’una dall’altra. Non ci furono né morti né feriti.

Alfredo Cospito e la sua compagna, Anna Beniamino, vennero condannati rispettivamente a 20 e 16 anni di carcere secondo l’articolo 422 del codice penale, e cioè “strage” (non esiste il reato di tentata strage). Cospito venne sottoposto a una sorveglianza stretta, come previsto per i reati di tipo associativo, ma con alcune garanzie e diritti come la possibilità di scrivere per pubblicazioni di area anarchica.

Nel 2022 il ministero della Giustizia decise di sottoporlo al regime di 41-bis che prevede una serie di misure estremamente restrittive, tra cui isolamento nei confronti degli altri detenuti, la limitazione dell’ora d’aria (solo due ore e anch’esse in isolamento), la limitazione dei colloqui (solo con i familiari, con un vetro divisorio e senza possibilità di contatto fisico), il visto di controllo della posta in entrata e in uscita, la privazione di giornali e libri.

– Leggi anche: Come si vive al 41-bis

La ministra della Giustizia Marta Cartabia giustificò l’applicazione del 41-bis a Cospito con i «numerosi messaggi che, durante lo stato di detenzione, ha inviato a destinatari all’esterno del sistema carcerario; si tratta di documenti destinati ai propri compagni anarchici, invitati esplicitamente a continuare la lotta contro il dominio, particolarmente con mezzi violenti ritenuti più efficaci». Il ricorso presentato dagli avvocati di Cospito contro il 41-bis è stato respinto lo scorso 24 febbraio.

L’altra misura contro cui Alfredo Cospito ha condotto un lungo sciopero della fame è la possibilità che la sua pena diventi un ergastolo ostativo, cioè la pena senza fine prevista nell’ordinamento penitenziario italiano che “osta” a qualsiasi sua modificazione, e che non può essere né abbreviata né convertita in pene alternative.

Oggi i giudici della Corte d’assise di appello dovrebbero concludere il lungo percorso giudiziario che ha messo in discussione l’ergastolo ostativo nei confronti di Cospito.

Nel maggio dello scorso anno l’accusa chiese alla Corte di cassazione di riconoscere il reato commesso da Cospito non come “strage”, bensì come “strage politica” sulla base dell’articolo 285 del codice penale: «Chiunque allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l’ergastolo». Il reato di strage politica prevede la condanna all’ergastolo anche se l’attentato non ha causato vittime. La Corte di cassazione accolse la richiesta dell’accusa.

Dopo la riqualificazione del reato, la Cassazione aveva rimandato gli atti alla Corte di assise di appello di Torino chiedendo che venisse definita la pena precedente di Cospito, condannato a 20 anni di carcere. In questa fase il procuratore generale, cioè l’accusa, aveva chiesto la condanna all’ergastolo con 12 mesi di isolamento diurno per Alfredo Cospito e a 27 anni e un mese di carcere per Anna Beniamino.

Durante il processo gli avvocati difensori di Cospito avevano presentato una questione di legittimità costituzionale per chiedere il riconoscimento di un’attenuante per fatti di lieve entità, con conseguente riduzione della pena. Alla scuola di Fossano infatti non ci furono né morti né feriti, ma soltanto danni. Cospito era stato però dichiarato recidivo e l’articolo 69 del codice penale impedisce che in un caso come il suo si possa applicare una diminuzione della pena.

I giudici di Torino, tuttavia, avevano deciso di accogliere la richiesta degli avvocati di Cospito e di far intervenire la Corte costituzionale sull’articolo 69 del codice penale per risolvere la questione del cosiddetto “bilanciamento”, cioè un conflitto tra diverse pretese giuridiche, in questo caso caso la compresenza di attenuanti da una parte e aggravanti come la recidività dall’altra. Alla Corte è stato chiesto di stabilire se fosse costituzionale l’articolo 69 nella parte in cui vieta al giudice di considerare l’applicazione di eventuali circostanze attenuanti per i reati puniti con l’ergastolo, come la strage politica, e in presenza di recidiva.

Il 18 aprile la Corte costituzionale ha giudicato incostituzionale la norma del codice penale che impedisce di considerare l’applicazione di un’attenuante. La Corte ha spiegato che «il carattere fisso della pena dell’ergastolo esige che il giudice possa operare l’ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dai primi tre commi dello stesso articolo 69. Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva».

La Corte d’assise d’appello di Torino dovrà rideterminare la pena di Cospito in base alla nuova possibilità concessa dalla Corte costituzionale. La presidente del Collegio giudicante che ha condotto fin qui il processo a Torino, Piera Caprioglio, è andata in pensione. Al suo posto lunedì mattina si è insediata Alessandra Bassi. Anche i componenti della giuria popolare sono nuovi.

Prima della sentenza della Corte costituzionale le condizioni di salute di Cospito si erano aggravate per via del prolungato sciopero della fame. Era stato trasferito dal carcere di Sassari a quello di Opera, in provincia di Milano. Dopo la decisione della Corte costituzionale, Cospito aveva interrotto lo sciopero della fame ed era stato trasferito di nuovo a Sassari. Secondo gli aggiornamenti più recenti diffusi dai suoi avvocati, Cospito ha ripreso peso e forze e ora è in buone condizioni di salute.