Alfredo Cospito potrebbe ottenere uno sconto di pena
La Corte Costituzionale ha stabilito che è illegittimo non considerare eventuali attenuanti nel caso che riguarda il detenuto anarchico
La Corte Costituzionale ha giudicato incostituzionale la norma del codice penale che, per i reati puniti con l’ergastolo e in caso di recidiva, impedisce di considerare l’applicazione di un’attenuante. La Corte Costituzionale ha dunque preso una decisione che potrebbe consentire ad Alfredo Cospito, militante anarchico in sciopero della fame dallo scorso 19 ottobre, di ottenere uno sconto di pena rispetto all’ergastolo per l’attentato del 2006 alla Scuola allievi dei carabinieri di Fossano.
Cospito è stato accusato di aver posizionato, nella notte tra il 2 e il 3 giugno del 2006, due pacchi bomba davanti alla Scuola allievi dei carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo. L’esplosione non causò né morti né feriti. Per quei fatti fu condannato in primo e secondo grado a 20 anni di carcere in base all’articolo 422 del codice penale, e cioè “strage comune” (non esiste il reato di tentata strage).
Lo scorso anno la Cassazione, su richiesta del procuratore generale e cioè dell’accusa, aveva però riqualificato il reato da “strage comune” a “strage politica”: aggravandolo e applicando l’articolo 285 del codice penale che prevede la pena dell’ergastolo anche se l’attentato non ha causato vittime. Sia per le stragi di Capaci e di via d’Amelio sia, ancora prima, per la strage di Bologna del 1980, che causò 80 vittime, venne applicato l’articolo 422, e cioè strage comune.
Dopo la riqualificazione del reato, la Cassazione aveva rimandato gli atti alla Corte d’assise d’appello di Torino chiedendo che venisse rideterminata la pena precedente di Cospito. In questa seconda fase, il procuratore generale aveva chiesto per Cospito, in base all’articolo 285, l’ergastolo con 12 mesi di isolamento diurno.
Gli avvocati difensori di Cospito avevano dunque presentato una questione di legittimità costituzionale. A Fossano non ci furono né morti né feriti, ma solo danni. Per questo, secondo loro, si sarebbe potuta riconoscere l’attenuante dei fatti di lieve entità e una conseguente riduzione della pena. Cospito era stato però dichiarato recidivo e l’articolo 69 del codice penale impedisce che in un caso come il suo si possa applicare una diminuzione della pena.
La Corte d’assise d’appello di Torino aveva deciso di accogliere la richiesta degli avvocati di Cospito e di far intervenire la Corte Costituzionale sull’articolo 69 del codice penale per risolvere la questione del cosiddetto “bilanciamento”, cioè un conflitto tra diverse pretese giuridiche, in questo caso caso attenuanti e aggravanti come la recidività: e doveva stabilire se fosse costituzionale l’articolo 69 nella parte in cui vieta al giudice di considerare l’applicazione di eventuali circostanze attenuanti per i reati puniti con l’ergastolo, come la strage politica, e in presenza di recidiva.
In un comunicato stampa, la Corte ha fatto sapere che «il carattere fisso della pena dell’ergastolo esige che il giudice possa operare l’ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dai primi tre commi dello stesso articolo 69. Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva». La Corte d’assise d’appello di Torino che dovrà rideterminare la pena di Cospito potrà dunque decidere di non condannarlo all’ergastolo.