I braccialetti elettronici di chi è agli arresti domiciliari

In Italia sono utilizzati poco, anche se avrebbero dovuto essere uno strumento per ridurre il sovraffollamento nelle carceri

Un braccialetto elettronico 
(ANSA/MAURIZIO DEGL INNOCENTI)
Un braccialetto elettronico (ANSA/MAURIZIO DEGL INNOCENTI)

Il 22 marzo l’imprenditore russo Artem Uss, detenuto agli arresti domiciliari in un appartamento poco fuori Milano, è evaso tagliando il braccialetto elettronico che indossava per ordine della procura. Il braccialetto elettronico – ma sarebbe meglio chiamarlo cavigliera visto che normalmente viene fissato alla caviglia – attiva un allarme se la persona ai domiciliari si allontana dal perimetro stabilito. L’allarme arriva alla centrale operativa delle forze dell’ordine incaricate della sorveglianza e si attiva anche se il braccialetto viene manomesso, danneggiato o tagliato (farlo è abbastanza facile, bastano un paio di forbici). Uscendo dal perimetro stabilito o danneggiando il braccialetto si commette il reato di evasione, punibile con una pena da uno a tre anni di reclusione.

Nel caso di Artem Uss l’allarme è partito ma la fuga era stata preparata attentamente. Dalle indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Corsico (Milano) è emerso che ad attenderlo c’erano quattro auto e che lui sarebbe salito su una soltanto, le altre sarebbero servite per depistare le forze dell’ordine.

L’utilizzo del braccialetto elettronico come strumento di controllo è da alcuni anni motivo di discussioni e polemiche. Il braccialetto può essere imposto dalla magistratura a persone che si trovano in misura cautelare agli arresti domiciliari o anche a persone già condannate che scontano la pena, o parte della pena, in detenzione domiciliare. La persona a cui viene applicato il braccialetto deve dare il proprio consenso: può rifiutarsi, ma l’alternativa è il carcere. Dal 2019 è prevista un’applicazione anche nell’ambito della legge 69, il cosiddetto “codice rosso” («Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»).

Di solito il braccialetto elettronico funziona così: durante il giorno invia regolarmente un segnale a un apparecchio ricevente, fisso, che viene posizionato nel luogo da cui la persona non si deve allontanare. La centrale delle forze dell’ordine controlla il segnale mandato dal braccialetto all’apparecchio: se smette di arrivare scatta l’allarme, perché significa che la persona si è allontanata. Nel momento in cui l’apparecchio ricevente viene posizionato gli operatori stabiliscono il perimetro entro cui la persona può muoversi. Per le persone che scontano la pena ai domiciliari, quindi già condannate, il controllo può essere continuativo oppure può attivarsi solo in determinate ore della giornata.

Il braccialetto elettronico avrebbe dovuto essere uno strumento in grado di alleggerire la pressione sul sistema carcerario e rappresentare una delle possibili soluzioni al sovraffollamento. In realtà non è stato così. Secondo un rapporto dell’associazione Antigone in Italia mancano indicazioni sulla reale efficacia dello strumento, così come mancano i dati sulle violazioni della misura e sulla recidiva.

Di recente l’associazione ha inviato una serie di domande al ministero dell’Interno, chiedendo «il numero di dispositivi elettronici attualmente a disposizione dell’Autorità giudiziaria, il numero di quelli attualmente in utilizzo per provvedimenti di arresti domiciliari e di detenzioni domiciliari, il numero di dispositivi non funzionanti, eventuali manomissioni o trasgressioni della misura del braccialetto elettronico, il numero di braccialetti elettronici utilizzati per il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa». Il ministero ha negato le informazioni rispondendo che la divulgazione di quei dati avrebbe creato un «pregiudizio concreto alla tutela degli interessi-limite inerenti alla sicurezza pubblica e all’ordine pubblico».

Mancano i dati recenti, si può però ripercorrere la storia del braccialetto elettronico in Italia. Fu introdotto a livello sperimentale nel 2001 in cinque città. Nel 2003 la Telecom si aggiudicò il servizio per un costo totale di dieci milioni di euro all’anno. Nel 2012 la stessa società si aggiudicò il rinnovo del contratto fino al 2018. Ci furono molte polemiche sul costo dell’operazione e sulla lentezza delle procedure: l’allora capo della Polizia, Alessandro Pansa, nel 2017 si lamentò della mancanza di braccialetti, e parlando con Il Secolo XIX nel 2018 disse che in totale il rinnovo del contratto sarebbe costato 9 milioni di euro all’anno: «quello che costa moltissimo è la rete di gestione degli allarmi, la sala operativa aperta ventiquattro ore su ventiquattro che fa il monitoraggio di ogni braccialetto».

Nel 2018 fu poi Fastweb ad aggiudicarsi l’appalto per la fornitura di circa mille braccialetti al mese, fino al 2021. In realtà le attivazioni sono state inferiori, ma questo sarebbe stato dovuto, secondo l’associazione Antigone, alle decisioni delle autorità giudiziarie competenti, cioè dei giudici. Nell’aprile del 2022 è stato pubblicato un nuovo bando per la fornitura di braccialetti elettronici negli anni dal 2023 al 2026. Il bando non risulta ancora aggiudicato.

Nei primi anni il braccialetto elettronico era utilizzato come uno strumento di controllo nel caso la persona fosse condannata a scontare la pena nella propria abitazione, come è previsto dall’articolo 284 del codice di procedura penale («Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta»).

L’impulso a un maggiore utilizzo ci fu con il decreto-legge 92/2014 e la successiva legge numero 47 del 2015, introdotta a seguito delle indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo in merito alle condizioni di sovraffollamento nelle carceri. La legge aveva lo scopo di ridurre gli ambiti di applicazione della carcerazione preventiva e quindi, automaticamente, favorire la custodia cautelare agli arresti domiciliari.

Nel codice di procedura penale a regolare l’applicazione del braccialetto elettronico sono gli articoli 275 e 275 bis. Nel primo si legge, al comma 2 bis, che:

non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.

Il secondo dice invece:

Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

La persona che lo dovrebbe indossare però può rifiutarsi, dice il codice:

L’imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all’applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all’ufficiale o all’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la misura.

Comunque la decisione del giudice è soggetta anche alla disponibilità degli stessi braccialetti: se non ce ne sono, o non ce ne sono a sufficienza, il giudice può anche ordinare gli arresti domiciliari senza misure tecnologiche di controllo.

Secondo il rapporto di Antigone dal 2014 al 2021 i provvedimenti con controllo elettronico per ciò che riguarda l’esecuzione della pena ai domiciliari, cioè a condanna avvenuta, sono stati 5.625. Il vero aumento ci fu nel 2020 con il cosiddetto provvedimento “Cura Italia” emanato in seguito alla pandemia da coronavirus. Si passò dai 251 provvedimenti del 2019 ai 2.605 di quell’anno. Già nel 2021 il numero era però calato a 1.897. Invece, per quanto riguarda l’applicazione durante la misura cautelare, cioè in attesa del processo, i provvedimenti sono stati 2.618 nel 2020, 2.753 nel 2019 e 2.840 nel 2018. In termini percentuali, nel 2020 il braccialetto elettronico è stato applicato nell’11,9% dei 21.949 arresti domiciliari totali.

Sono numeri in crescita ma ancora molto lontani da quelli di altri paesi. Nel suo rapporto l’associazione Antigone fa il paragone con l’Inghilterra, domandandosi anche se le forme di controllo elettronico siano realmente in grado di incidere sulle effettive presenze in carcere. Il governo inglese stima che ogni anno sarebbero circa 70.000 le persone sottoposte a sorveglianza elettronica. Un numero molto alto che però, spiega Antigone, non ha determinato una riduzione del numero dei detenuti: «Inghilterra e Galles ospitano circa 80mila detenuti, 132 ogni 100.000 abitanti, un tasso tra i più alti d’Europa e ben più elevato di quello italiano [circa 90 ogni 100.000, ndr]. I 100 milioni di sterline spesi ogni anno per il controllo elettronico non hanno influito significativamente sull’affollamento delle carceri e sui tassi di detenzione».

Dal 2019 il “codice rosso” contro la violenza sulle donne ha introdotto nuovi reati, inasprito le sanzioni per quelli già esistenti e ha previsto nuove procedure per tutelare meglio e prima chi vive in situazioni a rischio. Per il giudice è prevista anche la possibilità di disporre di modalità di controllo tra cui il braccialetto elettronico che lancia un allarme nel caso di avvicinamento del soggetto pericoloso. La legge sul codice rosso ha esteso la misura di controllo con il braccialetto elettronico «al divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa».