Le condizioni di Alfredo Cospito stanno peggiorando
Secondo i suoi legali ha avuto una crisi cardiaca, rischia danni irreversibili e fa molta fatica a camminare
Martedì le condizioni di salute di Alfredo Cospito, il detenuto anarchico in sciopero della fame da 150 giorni contro il regime detentivo del 41-bis a cui è sottoposto, sono molto peggiorate. Cospito in questo momento si trova nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano, dove è stato trasferito l’8 marzo. Un mese fa la Corte di Cassazione aveva respinto la richiesta di revoca del 41-bis fatta dai legali di Cospito.
Il suo avvocato, Flavio Rossi Albertini, dice che Cospito ha avuto una crisi cardiaca. A comunicarlo a lui è stato un altro dei suoi legali, Benedetto Ciccarone, che lunedì si è incontrato con Cospito poco dopo il malore. Secondo il racconto di Rossi Albertini, Cospito ha sentito un forte dolore al petto e un tremore alla mano, e un agente della polizia penitenziaria ha dato l’allarme. Sono quindi arrivati, dopo dieci minuti, un medico e un’infermiera. Questo è il racconto dell’avvocato Ciccarone, riportato da Rossi Albertini:
Dopo dieci minuti è arrivata l’infermiera col medico urlando e dicendo che avevano visto dal monitoraggio un problema. Erano molto preoccupati e dicevano che stava morendo. Gli hanno somministrato il potassio con l’ago a farfalla che ha sempre in vena perché secondo i medici bisognava intervenire subito. Alfredo ha aggiunto di avere visto un foglio col tracciato del cuore da cui si vedeva un grosso sbalzo. Poi la situazione è rientrata e si è stabilizzata.
Rossi Albertini dice che nonostante sia passata l’emergenza Cospito rischia danni irreversibili: «Gli è stato detto che rischia una paralisi per tutta la vita e comunque dei danni irreversibili potrebbero già essere intervenuti e non è detto che recuperi le funzionalità che aveva prima». Sempre secondo i legali, da alcuni giorni fa molta fatica a camminare per via di un problema al piede dovuto alla carenza di vitamine.
I medici del reparto carcerario del San Paolo hanno dato una versione diversa di quanto accaduto lunedì. Il Corriere della Sera cita fonti mediche non meglio specificate, secondo cui il racconto degli avvocati sarebbe esagerato: «Dall’interno del San Paolo viene precisato che la situazione è stata decisamente meno grave di quella narrata e Cospito non ha mai rischiato la vita», né avrebbe avuto rischi neurologici. Sempre secondo le stesse fonti, i vertici del carcere di Opera dove Cospito è detenuto, quelli dell’amministrazione penitenziaria e i magistrati sarebbero stati avvertiti dell’accaduto.
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Giovedì 24 marzo il tribunale di sorveglianza di Milano analizzerà la richiesta avanzata dalla difesa di Cospito di differimento della pena, cioè il rinvio, per motivi di salute: è previsto da due articoli del codice penale, il 146 e il 147. Il primo specifica che è obbligatorio il rinvio dell’esecuzione della pena tra gli altri casi nei confronti di «persona affetta da AIDS […] ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più […] ai trattamenti disponibili e alle terapie curative».
L’articolo 147 prevede il «rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena». Riguarda le madri con bambini di età inferiore a tre anni, chi ha presentato richiesta di grazia e chi si trova in «condizioni di grave infermità fisica». La norma non specifica meglio cosa si intenda per «grave infermità fisica», ma una sentenza della Corte di Cassazione del 1994 specifica:
La guaribilità o reversibilità della malattia non sono requisiti richiesti dalla normativa vigente in tema di differimento dell’esecuzione della pena, per la cui concessione è sufficiente che l’infermità sia di tale rilevanza da far apparire l’espiazione in contrasto con il senso di umanità cui fa riferimento l’articolo 27 della Costituzione.
Stando a questa sentenza, non ha importanza se la persona in grave infermità fisica possa guarire o meno. Ciò che conta è lo stato fisico in quel momento.
La differenza tra gli articoli 146 e 147 è che mentre nel primo caso il differimento della pena è obbligatorio, nel secondo è il giudice che deve valutare se le condizioni di salute siano compatibili o meno con le finalità rieducative della pena. In ogni caso questi due articoli non modificano il regime detentivo, quindi se Cospito ottenesse gli arresti domiciliari, una volta ristabilito dovrà verosimilmente tornare in carcere e lo farà ancora in regime di 41-bis.
Intanto, sei giorni fa il tribunale di sorveglianza di Perugia ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Cospito e di altre cinque persone accusate del reato di istigazione a delinquere, aggravata dalle finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, per quanto scritto sulla rivista anarchica Vetriolo.
Cospito sta scontando condanne per reati più gravi, cioè l’attentato del 2006 alla caserma dei carabinieri di Fossano, in Piemonte, e il ferimento del dirigente di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi. Per la difesa è però importante l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare, perché proprio gli articoli che scrisse sulla rivista erano stati citati dal ministro della Giustizia Carlo Nordio come uno dei fattori determinanti nella decisione di mantenere per il detenuto il regime di 41-bis.
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