L’ergastolo ostativo è incompatibile con la Costituzione, ha stabilito la Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha stabilito l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo, una pena senza fine prevista nell’ordinamento penitenziario italiano che “osta” a qualsiasi sua modificazione e che non può essere né abbreviata né convertita in pene alternative, a meno che la persona detenuta decida di collaborare con la giustizia.
La Corte Costituzionale ha detto che il Parlamento avrà un anno per provvedere con una legge, ma che se a maggio del 2022 la nuova legge non ci sarà ancora, la norma che permette l’ergastolo ostativo verrà abolita perché «in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione».
L’associazione Antigone, che si occupa di tutelare i diritti delle persone che si trovano in carcere, ha commentato: «l’incostituzionalità è accertata e non si potrà tornare indietro».
L’ergastolo ostativo – introdotto nell’ordinamento penitenziario italiano all’inizio degli anni Novanta, dopo le stragi nelle quali furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – è regolato dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario e stabilisce che le persone condannate per alcuni reati di particolare gravità, come mafia o terrorismo, non possano essere ammesse ai cosiddetti “benefici penitenziari” né alle misure alternative alla detenzione. Per queste persone è escluso l’accesso alla liberazione condizionale, al lavoro all’esterno, ai permessi-premio e alla semilibertà. La pena dell’ergastolo ostativo coincide dunque, per la sua durata, con l’intera vita del condannato: è quella per cui si usa spesso l’espressione “fine pena mai”.
Contro l’ergastolo ostativo si era espressa nel 2019 anche la Corte europea per i diritti umani (CEDU), che aveva invitato l’Italia a rivedere la legge, ritenendola in contraddizione con la Convenzione europea dei diritti umani, che proibisce “trattamenti inumani e degradanti”.
Quell’anno la stessa Corte Costituzionale lo aveva definito “parzialmente incostituzionale”: la sentenza era arrivata in merito a due questioni di costituzionalità sollevate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, riguardo a due condannati per mafia all’ergastolo ostativo e a cui venivano quindi negati anche i permessi premio.