Cosa si può fare in zona gialla e in zona arancione
Da oggi quasi tutte le regioni sono in zona gialla, mentre Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Alto Adige sono in zona arancione
Da oggi sono in vigore le ultime ordinanze relative alle restrizioni disposte nelle regioni italiane per contenere la pandemia da coronavirus, firmate sabato dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Quasi tutte le regioni italiane sono in “zona gialla”, mentre Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e provincia autonoma di Bolzano sono in “zona arancione”.
Cosa si può fare in “zona gialla”
Secondo le regole valide fino al 15 febbraio, in zona gialla ci si può muovere liberamente all’interno della propria regione o provincia autonoma senza bisogno di autocertificazione, anche se resta in vigore il coprifuoco notturno tra le 22 e le 5. Gli spostamenti verso altre regioni (anche altre regioni in zona gialla) sono permessi solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Tra le 5 e le 18 si potranno consumare cibi e bevande all’interno di bar e ristoranti, che nel resto della giornata potranno comunque operare per il servizio da asporto o consegna a domicilio. Le risposte del governo alle domande poste più di frequente (faq) specificano che dalle 18 alle 22 la vendita con asporto è però «vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande».
Come anche in area arancione, in zona gialla nelle giornate festive e prefestive continuano a rimanere chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, con l’eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. In zona gialla mostre e musei saranno visitabili con capienza ridotta dal lunedì al venerdì ma saranno chiusi nel fine settimana.
Sono sempre consentite le attività sportive all’aperto, purché si mantenga il distanziamento fisico e si evitino gli assembramenti. Le risposte alle faq chiariscono che le attività di palestre, piscine, centri benessere e centri termali in zona gialla rimangono sospese, tranne che per le prestazioni legate ai «livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP».
Cosa si può fare in “zona arancione”
Per le regioni in zona arancione restano in vigore le regole generali, come il coprifuoco dalle 22 alle 5, mentre dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Non ci si può spostare tra comuni se non per motivi di lavoro, salute o necessità, ma si può sempre rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione (quindi anche spostandosi tra regioni): l’abitazione è considerata il posto in cui si vive «con una certa continuità e stabilità», quindi le persone che vivono abitualmente nella stessa casa possono ricongiungersi.
I negozi possono rimanere aperti, ma devono rispettare le linee guida già in vigore, per esempio contingentando gli ingressi e facendo mantenere il distanziamento fisico. In zona arancione è sempre vietato consumare cibi e bevande sia all’interno dei locali delle attività di ristorazione che nelle loro adiacenze: bar e ristoranti potranno lavorare soltanto con le consegne da asporto e quelle a domicilio. Come in zona gialla, la vendita con asporto di cibi e bevande è consentita dalle 5 alle 22, ma dalle 18 è vietata alle attività che svolgono servizio di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande.
In area arancione resta in vigore anche la “deroga sulle visite”, secondo cui è possibile spostarsi una volta al giorno, dalle 5 alle 22, per fare una visita a una sola casa (di chiunque, amici o parenti) che si deve trovare nel proprio comune. In questo spostamento si può essere al massimo in due, eventualmente accompagnati da minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti senza restrizioni di numero.
Le risposte alle faq sulle aree arancioni confermano anche che chi vive in un comune che ha meno di 5mila abitanti può spostarsi entro 30 chilometri dal confine del proprio comune, «quindi eventualmente anche in un’altra regione o provincia autonoma»: questi spostamenti sono ammessi sempre tra le 5 e le 22, anche per fare visita a parenti o amici, ma non è consentito andare nei capoluoghi di provincia.
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