Com’è alla fine questa storia delle seconde case
Le risposte del governo su cosa si può e non si può fare dal 16 gennaio al 5 marzo risolvono la discussa questione sulle seconde case
Con un po’ di ritardo rispetto al solito, il sito del governo ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti (FAQ) che riguardano il decreto legge e il DPCM in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021. Le risposte chiariscono soprattutto la possibilità per le persone di spostarsi o meno durante questo periodo verso una seconda casa di proprietà o in affitto.
Le regioni italiane sono ancora divise in tre aree di diverso colore (gialla, arancione e rossa) in base alla situazione epidemiologica. L’attuale divisione è stata decisa con le ordinanze del ministero della Salute dell’8 e del 16 gennaio, ma nelle prossime settimane potrebbe ancora cambiare. Al momento nessuna regione fa parte della nuova “area bianca”. Sono considerate in “area gialla” Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna e Toscana; in “area rossa” ci sono Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano e Sicilia; tutte le altre regioni sono inserite in “area arancione.”
A una settimana dalla pubblicazione dei decreti, è stata spiegata la questione sulle cosiddette “seconde case”, molto discussa negli ultimi giorni perché risultava poco chiara dal testo degli stessi decreti e si prestava a diverse interpretazioni. Dal momento che è sempre possibile fare rientro verso una propria abitazione, sarà sempre possibile raggiungere la propria seconda casa, anche se si trova in un’altra regione o provincia autonoma e a prescindere dai colori delle regioni di partenza e di arrivo.
L’unica condizione è che queste “seconde case” siano state acquistate o affittate da una persona prima del 14 gennaio 2021 (data di uscita dell’ultimo decreto). Solo chi fa parte dello stesso nucleo familiare della persona in questione potrà raggiungere l’abitazione, che ovviamente non dovrà essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare.
Cosa dice la risposta del governo sulle seconde case
È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?
Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.