La proposta di rimborsare le spese legali a chi è stato assolto in un processo penale
È nella legge di Bilancio che il Parlamento sta discutendo: il rimborso fino a 10.500 euro scatterebbe in caso di assoluzione definitiva
La commissione Giustizia della Camera ha approvato all’unanimità un emendamento alla legge di Bilancio che prevede il rimborso delle spese legali per l’imputato che sia stato assolto in un processo penale. L’emendamento, proposto dal deputato di Azione Enrico Costa, stabilisce un rimborso fino a 10.500 euro per chi venga assolto «perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato». Per ottenere il rimborso l’assoluzione deve essere con «sentenza irrevocabile», cioè definitiva.
Se sarà approvato definitivamente, l’emendamento introdurrà un nuovo articolo del codice penale, il 177bis. Per garantire i rimborsi l’emendamento istituisce un fondo di 8 milioni di euro all’anno a partire dal 2021. Il rimborso, che riguarderà le assoluzioni successive all’entrata in vigore della legge di Bilancio, verrà versato agli imputati assolti in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dall’anno successivo a quello dell’assoluzione definitiva.
Per ottenere il rimborso bisognerà presentare la fattura dell’avvocato difensore, che riporti la causale, e la ricevuta di avvenuto pagamento. Inoltre dovrà essere presentato anche un parere del Consiglio dell’ordine degli avvocati che stabilisca che la cifra pagata dall’imputato al legale è stata congrua e una copia delle sentenza della cancelleria del tribunale con l’attestazione dell’assoluzione definitiva. Ulteriori criteri e modalità con cui ottenere il rimborso saranno definiti da un apposito decreto del ministero della Giustizia che dovrà essere firmato entro sessanta giorni dall’approvazione della legge di Bilancio.
L’emendamento specifica anche i casi in cui non è possibile ricevere il rimborso. L’imputato che sia stato assolto «da uno o più capi di imputazione», ma sia stato «condannato per altri» non ne avrà diritto. Così come se l’assoluzione ci sia stata per «estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione», o per la depenalizzazione del reato contestato all’imputato.