Come funziona il “Superbonus 110%”
Cosa copre la nuova agevolazione decisa dal governo per gli interventi di miglioramento energetico, e cosa serve per ottenerla
Il governo ha pubblicato un’estesa guida (PDF) sulla misura che ha chiamato “Superbonus 110%”, un’agevolazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione che migliorano l’efficienza energetica degli immobili. Il “Superbonus” consente di detrarre dall’IRPEF – l’imposta sul reddito delle persone fisiche – il 110 per cento delle spese sostenute per specifici interventi di miglioramento degli edifici, entro certi limiti di spesa. E quindi, di fatto, di rientrare interamente della spesa nel giro di cinque anni, ottenendo anche un’ulteriore detrazione del 10 per cento.
Il Superbonus è contenuto nel cosiddetto “decreto rilancio“, un decreto convertito in legge dal Parlamento la settimana scorsa: è una misura pensata per stimolare l’economia durante l’epidemia da coronavirus, incentivando le ristrutturazioni per migliorare l’isolamento termico delle case, per renderle più resistenti ai terremoti o per installare strutture come pannelli fotovoltaici e colonnine per ricaricare i veicoli elettrici. Vale per le spese sostenute tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, e si aggiunge alle detrazioni già in vigore come i cosiddetti “ecobonus” e “sismabonus”.
Una delle novità principali del Superbonus, oltre alla percentuale della spesa detraibile, è la possibilità di ottenere non solo una detrazione fiscale – che si applica sull’IRPEF – ma anche eventualmente uno sconto in fattura direttamente da chi realizza l’intervento, che ottiene in cambio il pari importo in credito d’imposta: cioè uno “sconto” che può essere usato per ridurre altri debiti fiscali, oppure che può essere ceduto a terzi (che a loro volta possono usarlo per ridurre o compensare dei contributi). In alternativa, chi richiede il Superbonus può chiedere per sé il credito d’imposta, per poi cederlo per esempio a una banca in cambio di un finanziamento.
La guida del governo al Superbonus 110%, con le spiegazioni tecniche e gli esempi degli interventi che rientrano nell’agevolazione (PDF).
Chi può usufruirne
Possono usufruire del Superbonus le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, i condomìni, gli Istituti autonomi case popolari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni e società sportive dilettantistiche. Non è necessario essere proprietari dell’immobile: il Superbonus vale anche per chi è in affitto con regolare contratto, per chi gode del comodato d’uso e per gli usufruttuari, se c’è l’autorizzazione del proprietario. Gli interventi possono essere realizzati anche sulle parti comuni degli edifici, mentre sono esclusi gli immobili che rientrano nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). Non ci sono invece distinzioni tra prime e seconde case.
Quali interventi sono inclusi
Il governo ha definito “trainanti” gli interventi di ristrutturazione che consentono di accedere, da soli, al Superbonus. Ce ne sono poi altri definiti “trainati” ai quali si può applicare l’agevolazione soltanto se sono realizzati insieme ai primi. Negli interventi “trainanti” rientrano:
• quelli di isolamento termico delle superfici opache (cioè quelle che non fanno passare luce, come le pareti) verticali e orizzontali, il cosiddetto “cappotto termico”, che devono riguardare almeno il 25 per cento della superficie che disperde calore;
• sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;
• interventi antisismici.
Questi interventi principali, uniti a quelli secondari, devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche (o di una sola se due non sono possibili).
Gli interventi “trainati”, che quindi possono rientrare nelle detrazioni del Superbonus se fatti insieme a quelli “trainanti”, sono quelli di efficientamento energetico compresi nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, come l’installazione di pannelli solari o la sostituzione degli infissi, e l’installazione delle colonne per ricaricare i veicoli elettrici, che anche in questo caso devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche (o di una sola se due non sono possibili).
Come funziona la detrazione
La detrazione fiscale del 110 per cento dell’importo della spesa sostenuta è divisa in cinque quote annuali. Essendo una detrazione d’imposta, vale fino al raggiungimento dell’IRPEF. Cioè, se la quota annuale della detrazione supera la somma dell’imposta lorda derivante dalla dichiarazione dei redditi, la parte in eccesso viene persa.
A seconda dell’intervento, il governo ha fissato dei limiti di spese che sono detraibili: per l’isolamento termico delle pareti, per esempio, è di 50mila euro. Se la ristrutturazione costa di più, la parte in eccesso non è interessata dall’agevolazione fiscale.
Quali certificazioni servono
Ovviamente, per poter usufruire del Superbonus sono necessari un po’ di documenti. In primo luogo servono quelli dei tecnici abilitati che hanno realizzato gli interventi, che accertino l’avvenuto efficientamento energetico con relativa conferma del passaggio di classe energetica e la congruità delle spese sostenute. Ma per il Superbonus serve anche un “visto di conformità”, rilasciato per esempio da un commercialista o dal CAF, che certifichi che l’intervento di ristrutturazione rientra tra quelli coperti dall’agevolazione.