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  • Venerdì 1 maggio 2020

Le nuove regole della Lombardia su mascherine e guanti

Dal 4 maggio la mascherina andrà indossata sempre quando si esce di casa, sui mezzi pubblici anche i guanti

(ANSA / PAOLO SALMOIRAGO)
(ANSA / PAOLO SALMOIRAGO)

Giovedì 30 aprile il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha firmato due nuove ordinanze a integrazione delle norme nazionali previste dal Dpcm del 26 aprile, che dà inizio alla cosiddetta Fase 2 dell’emergenza da coronavirus.

Mascherine
La prima ordinanza, la n. 537, conferma l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine, o «indumenti utili a coprire naso e bocca», quando ci si trova fuori dalla propria abitazione. La mascherina non è obbligatoria per i bambini fino ai sei anni, per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro. L’ordinanza sarà in vigore dal 4 al 17 maggio.

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Trasporto pubblico

L’ordinanza n. 538 riguarda invece le misure di sicurezza su tutti i servizi di trasporto pubblico (treni regionali, metropolitane, autobus, filobus, tram, funivie e servizio di navigazione sul lago di Iseo) e non di linea (taxi e NNC) e hanno validità per tutti i passeggeri e gli operatori di trasporto del territorio regionale dal 4 maggio al 31 agosto.

Oltre alle mascherine, a bordo dei mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio l’utilizzo di guanti. «È cura del passeggero procurarsi guanti e mascherine e indossarli correttamente dal momento in cui entra in stazione, sosta alle fermate o banchine, si accoda per salire sui mezzi, al momento in cui si allontana», si legge nella nota della regione.

I sedili da non utilizzare per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza saranno contrassegnati da segnali ben visibili, come già succede a Milano; igienizzazione, sanificazione e disinfezione di mezzi, infrastrutture e stazioni vengono effettuate almeno una volta al giorno; gli ascensori della metropolitana e delle stazioni ferroviarie sono destinati in via prioritaria alle persone a ridotta mobilità. Inoltre resta sempre consentito il trasporto di monopattini, biciclette pieghevoli e altri dispositivi di micromobilità elettrica.

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Mercati
Nell’ordinanza 537 ci sono inoltre alcune disposizioni per i mercati all’aperto, per il commercio al dettaglio e per altre attività economiche. «I comuni possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che garantiscano l’osservanza delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza previste nell’ordinanza», si legge nella nota della regione. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato: presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita, e sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza.

Altre attività economiche
L’ordinanza 537 consente la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero ed è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento senza contatto diretto tra le persone.

Inoltre l’ordinanza obbliga i concessionari di slot machines a bloccarle. Gli esercenti dovranno anche «disattivare monitor e televisori di giochi, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti, che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, in modo da impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali».

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