Cosa dice il decreto sulla chiusura delle aziende
E qual è la lista delle aziende esentate dalla sospensione delle attività produttive: le altre dovranno chiudere entro mercoledì
È stato firmato domenica il decreto annunciato dal Presidente del Consiglio Conte sabato notte in una diretta online, che riguarda la chiusura delle “attività produttive non necessarie” come nuova misura per cercare di contenere la diffusione del coronavirus. Il decreto sancisce che da lunedì (ma con tempo fino a mercoledì) e fino al 3 aprile “sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1”, ovvero nella lista acclusa al decreto, e visibile qui sotto.
Più in dettaglio il decreto dice che:
Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Nel decreto si spiega che “le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”.
Il decreto contiene poi anche la nuova limitazione agli spostamenti al centro dell’ordinanza dei ministri dell’Interno e della Salute diffusa nel pomeriggio:
“È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1 comma 1 lettera a) del dpcm 8 marzo 2020 le parole “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse”
Quindi il rientrare presso il proprio domicilio da solo non è più una motivazione sufficiente per spostarsi da un comune all’altro, ma deve accompagnarsi a comprovate esigenze lavorative, o di salute o di assoluta urgenza.