Cosa dice la Costituzione sul popolo sovrano
L'articolo 1 dice che è sovrano con dei limiti, come dicono altri articoli: ed è meglio conoscerli e citarli tutti
L’articolo 1 della Costituzione italiana dice la cosa qui sotto. Come tutti sanno e come insegnano a scuola, la grandezza della Costituzione italiana sta molto nella sua semplicità e chiarezza, e nel fatto che ogni parola serva a dire una cosa deliberata e non una parola sia sprecata. Per questo è utile saperlo bene, e citarlo a proposito, l’articolo 1.
Art. 1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
L’articolo 1 insomma non si limita a parlare della “sovranità” del popolo, ma sta attento a ricordare che questa sovranità deve essere esercitata nelle forme e “nei limiti” della Costituzione. Quindi non sempre e non sempre direttamente (è proprio di ogni grande valore, sapergli dare dei limiti: pensate alla libertà e a quel principio per cui però “la mia finisce dove comincia la tua”) .
Per esempio, un “limite” dell’esercizio della sovranità riguarda il ricorso alle elezioni, le cui “forme” – ovvero i tempi – sono descritte all’articolo 60.
Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
A sua volta l’articolo 60 conosce delle eccezioni, stabilite molto semplicemente e chiaramente nell’articolo 88.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Quindi la Costituzione non dice niente, deliberatamente, sulle ragioni di scioglimento anticipato delle Camere: lo scioglimento è infatti prerogativa e scelta autonoma del presidente della Repubblica (quasi autonoma: “sentiti i loro Presidenti”). Il presidente della Repubblica è infatti legittimato a dare invece l’incarico di formare il governo a chiunque ritenga, e con qualunque maggioranza (e persino a prescindere dall’esistenza di una maggioranza predefinita), come dice l’articolo 92.
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
Quello che serve e che basta a un governo nominato dal presidente della Repubblica per entrare in carica è quindi un voto di fiducia a maggioranza, qualunque maggioranza, anche una sola formatasi in quel voto di fiducia: la maggior parte dei deputati e la maggior parte dei senatori. Lo dice l’articolo 94.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Questo è quello che ha voluto decidere per l’Italia l’Assemblea Costituente, eletta dal popolo sovrano. Questa è la Costituzione italiana, chiara.