L’anagrafe italiana non trascriverà gli atti stranieri che riconoscono la filiazione del genitore non biologico di bambini nati dalla gestazione per altri
La Corte di Cassazione ha stabilito che le anagrafi italiane non possono trascrivere gli atti stranieri che riconoscono il rapporto di filiazione tra un bambino nato grazie alla gestazione per altri e il suo genitore non biologico. Dunque le coppie che hanno avuto figli all’estero ricorrendo alla gestazione per altri non possono ottenere che lo stato italiano riconosca automaticamente il rapporto di parentela tra il bambino e il genitore con il quale non ha un legame biologico. Tuttavia i genitori non biologici potranno comunque fare richiesta per adottare i propri figli, come previsto dall’articolo 44 della legge n. 184 del 1983 sulle adozioni in casi particolari.
La Cassazione ha spiegato la decisione, arrivata in risposta al caso di una coppia di uomini omosessuali che ha avuto due figli grazie alla gestazione per altri, dicendo che è «a tutela della gestante e dell’istituto dell’adozione». Secondo la Cassazione «il riconoscimento del rapporto di filiazione con l’altro componente della coppia» va contro «il divieto della surrogazione di maternità, previsto dall’art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004».