Il Consiglio di Stato ha deciso nuovamente che gli insegnanti diplomati non potranno essere inseriti nelle graduatorie che permettono l’assunzione
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha emesso due sentenze nelle quali viene ribadito che gli insegnanti in possesso di un diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 saranno esclusi dalle Graduatorie a Esaurimento (GaE), cioè le graduatorie a cui sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento e che sono utilizzate per l’assunzione in ruolo, come era già stato deciso nel 2017. Chi ha il diploma magistrale dovrà quindi essere inserito non nelle GaE ma nelle Graduatorie d’istituto, quelle che vengono utilizzate per le supplenze annuali e temporanee.
Le nuove sentenze sono state emanate in seguito a un’ordinanza della Sesta Sezione, che chiedeva una revisione dell’orientamento assunto nel 2017 anche alla luce delle norme emanate successivamente con il decreto legge 87 del 2018, in cui non veniva riconosciuto valore abilitante al diploma magistrale, ma si ribadiva la necessità di superare un concorso per accedere al GaE. Repubblica scrive che per quanto riguarda «le sentenze passate in giudicato prima dell’Adunanza Plenaria del 2017, favorevoli all’inserimento dei diplomati magistrali nelle Gae, il Consiglio di Stato ha chiarito che i relativi effetti rimangono circoscritti alle sole parti di quei giudizi».