La legge di bilancio sembra permettere alle auto ibride di circolare nelle aree pedonali
Lo ha spiegato Simone Cosimi su Wired, esaminando le conseguenze del comma 103 della discussa manovra del governo
Le legge di bilancio approvata negli ultimi giorni del 2018 contiene un emendamento che, così come è scritto, sembra permettere alle auto elettriche o ibride di circolare liberamente nelle aree pedonali o a traffico limitato di ogni città italiana; di fatto scardinando le politiche urbanistiche di decine di grandi città, che da anni si stanno orientando verso la chiusura totale del centro storico per le auto. Lo ha fatto notare su Medium Lorenzo Spallino, avvocato e professore di Diritto urbanistico, e lo ha spiegato più nel dettaglio Simone Cosimi su Wired. Nel frattempo Michele Dell’Orco, sottosegretario ai Trasporti, ha scritto su Twitter che il governo è pronto a rivedere la norma «nel primo provvedimento utile».
Il punto in questione è il comma 103 all’articolo 1 (a pagina 18 della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre). Dice così:
All’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida».
Cosimi spiega su Wired perché la modifica del comma 9 dell’articolo 7 del codice della strada permetterebbe a certe auto di girare liberamente per aree al momento riservate ai pedoni.
Come sempre, per capire le leggi italiane occorre andare a vedere cosa preveda il comma 9 dell’articolo 7 del Nuovo codice della strada. E al contempo tenere a mente quell’inciso: “in ogni caso”. Quel comma, come tutto l’articolo, si occupa della regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
Come tutti sanno, con deliberazione della giunta, le amministrazioni “provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta”. E ancora, il comma parla della delimitazione di “altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8”.