Da luglio cambieranno i pagamenti degli stipendi

Salvo poche eccezioni sarà vietato pagarli in contanti: dovranno essere tracciabili, per evitare magheggi

(ANSA/STRINGER)
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Lo scorso dicembre è stata approvata la legge di bilancio del 2018, quella che regolerà il bilancio dello Stato per il 2018 e che è entrata in vigore il primo gennaio. Tra i provvedimenti ce n’è uno che riguarda le modalità di pagamento degli stipendi, che cambieranno dal prossimo primo luglio. In sintesi: i pagamenti dovranno essere tracciabili, per evitare che al lavoratore o alla lavoratrice venga corrisposta in contanti una cifra diversa rispetto a quella indicata sulla busta paga. La proposta di legge era stata presentata da Titti Di Salvo (del PD) già nel 2013.

Nel testo della legge all’articolo 1, comma 910 si dice che dal primo luglio il pagamento degli stipendi avverrà attraverso un bonifico bancario, un bonifico postale, un assegno o comunque attraverso strumenti di pagamento elettronico o tracciabili. Questo per evitare che sotto ricatto o minaccia di licenziamento vengano corrisposte in contanti cifre più basse rispetto a quelle previste dalla busta paga.

«A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento e’ il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni».

Al comma 911 e 912 si aggiunge esplicitamente che le retribuzioni non potranno essere corrisposte in contanti direttamente al lavoratore «qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato», e che «la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione»: l’avvenuto pagamento sarà dunque dimostrato non dalla firma sulla busta paga, ma dalla copia del pagamento stesso. Chi non rispetterà questi nuovi obblighi di legge potrà essere sanzionato con una somma che va dai mille ai 5 mila euro.

Nella nuova norma sono inclusi vari tipi di rapporti di lavoro (contratti a tempo pieno e part-time, rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, contratti di apprendistato e tutte le altre forme di lavoro flessibile come il contratto a chiamata, i soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati, le collaborazioni coordinate e continuative). Il divieto di pagamento della retribuzione in contanti non si applica invece nella pubblica amministrazione e nei rapporti di lavoro domestici.