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  • Giovedì 12 gennaio 2017

Tentare di uccidere la convivente è meno grave che tentare di uccidere la moglie

Lo ha deciso la Cassazione concretizzando i timori di difformità di trattamento penale dovuta ai limiti della legge Cirinnà

(RONALDO SCHEMIDT/AFP/Getty Images)
(RONALDO SCHEMIDT/AFP/Getty Images)

Il 10 gennaio la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha depositato una sentenza in cui si dice, di fatto, che uccidere o tentare di uccidere il o la propria convivente è meno grave che uccidere o tentare di uccidere la propria moglie o il proprio marito. La Cassazione ha ritenuto che l’aggravante prevista dall’articolo 577 del codice penale per le ipotesi di omicidio valga solo se la vittima è la coniuge, mentre non si applica alla convivente. I giudici non hanno dunque riconosciuto l’assimilazione dei rapporti “more uxorio” ai rapporti matrimoniali, come invece stabilito dalla legge Cirinnà. La sentenza riguarda il tentato omicidio e il maltrattamento di una donna da parte del suo convivente di 27 anni.

Cosa non funziona nella legge Cirinnà?
La sentenza dimostra come la legge Cirinnà sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e sulle convivenze non abbia tenuto conto delle conseguenze indirette che avrebbe avuto sul codice penale: nonostante le coppie di fatto siano state equiparate a quelle sposate, dal punto di vista penale questa equiparazione non vale. Prima della sua approvazione, diversi esperti di diritto e anche il Comitato per la legislazione avevano fatto notare che la legge Cirinnà, per come era scritta e per alcuni vuoti di cui non teneva conto, avrebbe generato difformità di trattamento tra le diverse relazioni di coppia giuridicamente riconosciute.

Uno dei paradossi più evidenti che erano stati segnalati prima dell’approvazione della legge aveva a che fare con l’omicidio aggravato. L’articolo 577 del codice penale prevede che questo reato sia aggravato e punito con la reclusione da 24 a 30 anni – anziché da 21 a 24 anni – se il fatto è commesso contro il/la coniuge. La stessa ratio (l’applicazione di aggravanti in determinati casi) vale anche per molte altre tipologie di reato, compreso il tentato omicidio. La Corte di Cassazione, però, ha stabilito che nel concetto di «coniuge» non possa rientrare quello di «convivente». E questo per un motivo ben preciso: il diritto penale deve soddisfare i cosiddetti principi di “tassatività” e di “precisione”. Lo stabilisce l’articolo 1 del codice penale e lo riafferma anche la Costituzione all’articolo 25.

Il principio di tassatività vieta al giudice e al legislatore di estendere la disciplina contenuta nelle norme oltre i casi che in quelle norme sono espressamente previsti. Il principio di precisione impone poi di disciplinare con precisione il reato e le sanzioni penali, in modo da delimitare l’ambito di discrezionalità dei giudici e assicurare dunque i diritti di libertà dei cittadini e delle cittadine. Il diritto penale, semplificando, non può cioè avere un’interpretazione analogica o estensiva come accade nel diritto civile, ma deve restare saldato al dato letterale del testo. La legge Cirinnà e il successivo decreto delegato non hanno però disciplinato l’aspetto penale – e processuale penale – delle unioni civili e delle convivenze di fatto.

La storia
La sentenza della Cassazione si basa su due precedenti sentenze: una del novembre 2014 della Corte di appello di Roma e una del febbraio 2014 del Tribunale di Roma. Un uomo era stato condannato a sei anni e mezzo di prigione per aver maltrattato e tentato di uccidere la convivente. Nelle carte del tribunale viene ricostruita la vicenda. Il 6 ottobre del 2013 la donna si era presentata con la figlia alla stazione dei carabinieri di Roma Centocelle, accompagnata dal padre: era in stato confusionale, aveva gli abiti sporchi di sangue ed evidenti ferite sul corpo. La donna aveva da subito indicato come responsabile il convivente che, dopo la nascita della loro figlia, aveva cominciato a uscire tutte le sere con gli amici, a ubriacarsi e a maltrattarla. La sera della denuncia l’uomo era rientrato ubriaco; alla richiesta di spiegazioni della donna su dove fosse stato, l’aveva aggredita stringendola per il collo con il braccio destro e colpendola al viso e sulle braccia nonostante lei avesse la figlia in braccio. Dopo che la donna era riuscita ad appoggiare la bambina sul letto, lui aveva continuato a colpirla con il casco da motociclista, aveva preso un coltello dalla cucina, l’aveva ferita al ginocchio destro e alle braccia, senza riuscire a colpirle i reni perché lei si era riparata con un cuscino. Dopodiché la donna era riuscita a prendere la figlia e a scappare.

L’uomo era stato condannato in primo grado, oltre che per maltrattamenti, anche per tentato omicidio con applicazione dell’aggravante prevista dall’articolo 577. Lui aveva fatto ricorso in appello e la Corte di appello aveva stabilito, tra le altre cose, che per quanto riguardava il reato di tentato omicidio andasse confermata l’aggravante «pur in mancanza di una equiparazione formale tra il coniuge e il convivente more uxorio, in conformità alla evoluzione giurisprudenziale, dottrinale e del costume sociale». L’uomo aveva presentato ricorso in Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza di secondo grado, proprio per la parte in cui era stata confermata la sua condanna per il reato di tentato omicidio aggravato. Tra le motivazione del ricorso, diceva:

«Il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione di legge con riguardo all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 577, comma secondo, codice penale. Secondo il ricorrente, non ricorrono i presupposti di detta aggravante che richiede un rapporto di coniugio, fondato sul vincolo matrimoniale, e non di mera convivenza».

La Corte di Cassazione ha accolto questa parte del ricorso «ritenendo non irrazionale il diverso trattamento normativo nei confronti del coniuge» rispetto al trattamento di un o una convivente. E ancora: «Non appare condivisibile l’iter logico-argomentativo della sentenza impugnata, che, al di fuori di un pertinente riferimento normativo e richiamando l’evoluzione della interpretazione giurisprudenziale e dottrinale e del costume sociale, finisce con l’estendere, in forza di una non consentita applicazione analogica, il contenuto di una norma di diritto penale sostanziale, come tale, di stretta interpretazione».