La stepchild adoption esiste già
Per le coppie eterosessuali da oltre trent'anni, sposate e non, ma di fatto l'attuale legge sulle adozioni la consente già anche per le coppie gay: e infatti è successo
In queste ultime settimane si è discusso molto della possibilità proposta dal ddl Cirinnà sulle unioni civili di estendere l’accesso alla cosiddetta stepchild adoption – letteralmente “adozione del figliastro” – alle coppie omosessuali. Questo istituto permette che il genitore non biologico adotti il figlio, naturale o adottivo, del suo partner. In Italia, di fatto, la stepchild adoption è prevista dall’attuale legge sulle adozioni del 1983 per i coniugi. Ma la cosa ulteriormente singolare è che di fatto permette già la stepchild adoption per le coppie gay, sebbene con un percorso più complesso e tortuoso di quanto sarebbe con la legge Cirinnà. Il fatto che questo istituto esista da oltre trent’anni fa dire a chi difende la legge che è surreale che diventi improvvisamente un problema adesso; chi si oppone alla legge dice invece che la sua approvazione farebbe “dilagare” il ricorso alla gestazione per altri (la cosiddetta “maternità surrogata”). La gestazione per altri però non ha a che fare con la legge Cirinnà, in Italia è illegale e resterebbe tale: storicamente ne usufruiscono – all’estero – in grandissima parte le coppie eterosessuali e negli ultimi trent’anni non ne è mai stato avvertito alcun “dilagare”.
Il famoso articolo 5 del ddl Cirinnà chiede di intervenire sull’articolo 44 della legge numero 184 del 1983 che regola in Italia le adozioni, aggiungendo alla parola «coniuge» la frase «o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso». La legge Cirinnà, se approvata, non introdurrebbe l’adozione per le coppie omosessuali ma legittimerebbe la stepchild adoption per qualsiasi tipo di unione tra i “casi speciali” (ci torniamo). Questa cosa però – attraverso il ricorso a un tribunale – può già verificarsi e di fatto è già accaduta. Per farla semplice: la legge italiana sulle adozioni, così com’è, non esclude la possibilità che il partner di un genitore – del suo stesso sesso – adotti il figlio naturale o adottivo di quest’ultimo o quest’ultima. E non esclude nemmeno l’adozione da parte di un single o di due conviventi.
La legge 184 del 1983 stabilisce i casi in cui è consentita l’adozione (a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni), precisa quando un minore può essere dichiarato adottabile, spiega le procedure per arrivare all’adozione, regola le adozioni internazionali e al Titolo IV si occupa delle adozioni in casi particolari. L’obiettivo generale della legge è garantire l’interesse del minore a crescere in una famiglia: ma anche garantire l’interesse del minore a crescere, nei casi specificati dal Titolo IV, nella propria famiglia. In questi “casi speciali” viene data priorità ai legami affettivi del minore, e si richiedono a chi adotta parametri meno rigidi.
L’articolo 44
L’articolo 44 della legge sulle adozioni stabilisce dei casi in cui prima di arrivare alla “adozione legittimante”, cioè all’interruzione dei rapporti fra il minore e la sua famiglia d’origine, può essere decisa una “adozione speciale”. Per l’adozione speciale vengono fissati dei requisiti per chi adotta («l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare»), ma sono meno rigidi e non hanno a che fare con l’obbligo da parte degli adottanti a essere sposati («l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato»). L’articolo inoltre dice che può esserci adozione anche quando i minori non si trovano in stato di abbandono.
Per procedere a queste adozioni speciali non basta fare domanda: serve un’indagine del tribunale dalla quale risulti, alla fine, che l’adozione speciale sia la soluzione migliore per quel minore. La valutazione del tribunale dei minori, dunque, sarà differente da caso a caso e basata su argomenti concreti. Nell’articolo 57 della legge sulle adozioni si dice infatti che il tribunale deve verificare «se l’adozione realizza il preminente interesse del minore».
L’articolo 44 elenca i casi “speciali” e dice che i minori possono essere adottati anche quando non ricorrano i presupposti dell’articolo 7 della legge, cioè lo stato di abbandono:
lettera a: da persone legate da vincolo di parentela entro il sesto grado o da preesistente stabile rapporto, se orfano di padre e di madre;
lettera b: dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio dell’altro coniuge, anche adottivo;
lettera c; quando il minore sia portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992, se orfano di padre e di madre;
lettera d: quando via sia la constata impossibilità di un affidamento preadottivo
Per quanto riguarda la lettera “a” si dice che nel caso di un minore rimasto orfano, la legge preferisce concedere il diritto di adozione alla famiglia intesa come famiglia biologica estesa o alle persone che pur non essendo parenti del minore avevano già costruito un legame con lui. Questo per assicurare al minore la possibilità di mantenere dei rapporti parentali o affettivi continuativi e evitargli l’ulteriore trauma di un distacco e di un inserimento in una nuova famiglia. È decisivo che ci sia uno stretto legame fra il minore e chi lo vorrebbe adottare. Questo tipo di adozione può essere disposto anche a favore di single o di due conviventi.
Il caso alla lettera “b” parla del coniuge che adotta il figlio minorenne dell’altro coniuge. In questo caso il minore non si trova in uno stato di abbandono: l’obiettivo è riconoscere un rapporto che di fatto già esiste, e garantire al minore una vita di tipo familiare. Il minore può essere anche figlio adottivo dell’altro: un minore adottato da una coppia di coniugi che poi abbiano divorziato o dei quali uno sia morto. Si tratta insomma della stepchild adoption, cioè della possibilità che il genitore non biologico adotti il figlio, naturale o adottivo, del partner nel caso in cui l’altro genitore sia morto o rinunci alle sue prerogative. Va sottolineato che “coniuge” viene inteso in modo generico, relativamente al sesso.
Nel caso di un minore portatore di handicap orfano di genitori (lettera “c”) ma con parenti che comunque potrebbero accudirlo, si preferisce procedere a una adozione a favore di chi si è occupato di quel minore, anche se non ha i requisiti per l’adozione legittimante e non fa parte della famiglia. Si tutela insomma il minore, che proprio per il suo handicap potrebbe avere difficoltà di inserimento nella famiglia d’origine che magari non ha mai frequentato. La lettera “d” parla di “constatata impossibilità di un affidamento pre-adottivo”: nei casi in cui un minore abbandonato non riesca a inserirsi in una famiglia adottiva – o al termine del periodo di affidamento preadottivo viene rifiutato dalla famiglia – si preferisce l’inserimento di quello stesso minore in un ambiente a lui favorevole, formato da una persona o due persone che non hanno i requisiti per adottare ma che hanno con lui un rapporto stabile.
La sentenza del Tribunale dei Minorenni di Roma del 29 agosto 2014
Nel 2014 il tribunale dei minorenni di Roma ha riconosciuto l’adozione di una bambina di cinque anni da parte della compagna della sua madre naturale. A. (l’iniziale della bambina) era nata dalla madre naturale O., che si era sottoposta a procreazione eterologa in Spagna di comune accordo con la convivente C. Dopo la nascita della bambina la coppia era tornata a vivere a Roma. Da allora la bambina ha sempre vissuto con le due donne. Quando A. aveva cinque anni la signora C. – genitore non biologico, compagna di O. – aveva presentato un ricorso al tribunale dei minori di Roma per adottarla. L’adozione era stata richiesta in base alla premessa dell’articolo 44, che prevede che i minori possano «essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell’articolo 7», e in base alla lettera d: «quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo».
Il tribunale di Roma (con conferma della Corte di Appello nel dicembre del 2015) aveva disposto l’adozione interpretando alla lettera la legge: non sussistevano ostacoli all’adozione di un minore da parte della convivente omosessuale del genitore, il fatto che C. e O. non fossero sposate non contava poiché il requisito è previsto solo alla lettera b) della norma.
Non applicare l’articolo 44 a questo caso specifico avrebbe costituito, per il tribunale, una grave violazione dell’obiettivo della legge sulle adozioni (cioè l’interesse del minore) e dell’articolo 3 della Costituzione. La legge 184/1983 parla di «realizzazione del preminente interesse del minore», mentre l’articolo 3 della Costituzione dice che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Nelle motivazioni finali della sentenza si diceva che:
«Gli elementi sui quali il Collegio ha posto la sua attenzione, nella convinzione che può, non essendovi alcun divieto nella legge in vigore, e deve aderire a questa interpretazione, sono il benessere e la tutela di un sano sviluppo psicologico della piccola A, il cui unico pregiudizio nel percorso di crescita andrebbe presumibilmente rintracciato nel convincimento diffuso in parte della società, esclusivamente fondato, questo sì, su pregiudizi e condizionamenti cui questo Tribunale, quale organo superiore di tutela del benessere psicofisico dei bambini, non può e non deve aderire stigmatizzando una genitorialità “diversa”, ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale».
L’emendamento Collina
L’articolo 3 del ddl Cirinnà parla dei diritti e dei doveri derivanti dall’unione civile. E al quarto comma dice:
«Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge nonché alle disposizioni di cui al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184».
Nel quarto comma spiega che le disposizioni su diritti e doveri non si applicano al Titolo II della legge del 4 maggio 1983: quello sulle adozioni legittimanti, non “speciali”. Tuttavia questa esclusione prevista dal ddl Cirnnà non riguarda il Titolo IV della stessa normativa sulle adozioni: quella che prevede dell’adozione del figlio del partner. Alcuni senatori cattolici del PD hanno dunque presentato un emendamento, a prima firma di Stefano Collina, per estendere l’esclusione anche al Titolo IV: questo contribuisce a dimostrare che il Titolo IV della legge sulle adozioni può già prevedere la stepchild adoption a favore delle coppie omosessuali. La differenza è che la legge Cirinnà renderebbe il processo più semplice e rapido.