Un uomo è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale perché “scherzava”
La sgradevole storia di cui scrive oggi Massimo Gramellini sulla Stampa
Sulla Stampa di oggi Massimo Gramellini critica le motivazioni di una sentenza del tribunale di Palermo sul caso di un uomo assolto dall’accusa di molestie sessuali. La sentenza è dello scorso 23 novembre ma le motivazioni sono state depositate martedì 2 febbraio.
A quanto riportano diversi giornali, Domenico Lipari, ex direttore dell’agenzie delle entrate di Palermo, 65 anni, era stato accusato di violenza sessuale attenuata nei confronti di due colleghe che lavoravano con lui. Una delle due donne aveva raccontato che Lipari le aveva toccato il sedere, l’altra che aveva toccato un bottone della sua camicia all’altezza del seno e un’altra volta le aveva sfiorato la «zona vaginale». Il 23 novembre la seconda sezione del tribunale di Palermo – il collegio era presieduto da Bruno Fasciana; il giudice estensore, cioè quello che scrive la sentenza, era Annalisa Tesoriere – lo ha però assolto. Dopo il deposito delle motivazioni la storia è finita su diversi giornali nazionali e ora la procura di Palermo e gli avvocati delle due donne dovranno decidere se presentare appello contro la decisione di primo grado.
Nelle motivazioni si parla di un comportamento «inopportuno e prevaricatore» che testimonia «l’immaturità» dell’imputato. Secondo il tribunale, però, non è stato commesso un reato perché Lipari fece effettivamente quel che gli viene contestato ma senza trarne «appagamento sessuale» e senza «limitare la libertà sessuale delle due donne». I giudici avrebbero inoltre tenuto conto del contesto in cui si sono svolti i fatti, che era «scherzoso», e quegli atti erano di conseguenza «privi di connotato sessuale». La sentenza è stata criticata anche da diverse femministe, perché il giudice avrebbe giudicato l’accusato come fosse un minore: avrebbe sostanzialmente deciso che è il molestatore a decidere se un contesto è scherzoso, e non il molestato; e in questo caso quindi a decidere se, quando e come una donna deve sentirsi violata.
L’agenzia di stampa AGI riporta una parte della sentenza, che non è stata ancora resa pubblica:
«Il comportamento del capufficio imputato era oggettivamente dettato da un immaturo e inopportuno atteggiamento di scherzo, frammisto ad una larvata forma di prevaricazione e ad una, sia pur scorretta, modalità di impostazione dei rapporti gerarchici all’interno dell’ufficio».
«(…) non si deve però fare riferimento alle parti anatomiche aggredite e al grado di intensità fisica del contatto instaurato ma si deve tenere conto dell’intero contesto. Nel comportamento del Lipari non era ravvisabile alcun fine di concupiscenza o di soddisfacimento dell’impulso sessuale».
La violenza sessuale è regolata dall’articolo 609 bis del codice penale, che sostanzialmente unifica i reati di violenza carnale e gli atti di libidine violenti, e dice: «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni». Si dice anche che «Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi». Viene considerata circostanza attenuante «quando, con riferimento ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell’azione, si ritiene che la libertà personale o sessuale della vittima sia stata compressa in maniera meno grave». Per “atti sessuali” si specifica che «si tratta di atti espressione di un appetito o di un desiderio sessuale». Sarebbe proprio questo elemento soggettivo a non essere stato riconosciuto nella sentenza: Lipari ha commesso i fatti ma non con concupiscenza. La molestia sessuale non è prevista dal codice penale come reato speciale, né sul posto di lavoro né in qualunque altro luogo.