La discussione sulle unioni civili in streaming
Dopo che il Senato ha respinto le questioni pregiudiziali e sospensive al ddl Cirinnà, è cominciata la discussione generale
Il disegno di legge 2081, il cosiddetto “ddl Cirinnà” sulle unioni civili, è stato incardinato al Senato lo scorso 28 gennaio: si chiama così perché la senatrice Monica Cirinnà del PD è la prima firmataria. Martedì 2 febbraio le questioni pregiudiziali di costituzionalità e quelle sospensive sono state respinte ed è quindi cominciata la discussione generale. Le votazioni più attese e importanti (quelle all’articolo 3 sui diritti e doveri della coppia e quelle all’articolo 5 che parla di stepchild adoption) cominceranno martedì 9 febbraio. Il calendario del Senato dice che l’esame del ddl proseguirà fino all’11 febbraio.
Il ddl è diviso in due capi: il primo capo, all’articolo 1, introduce nell’ordinamento italiano l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso «quale specifica formazione sociale, ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione». Il testo stabilisce la netta separazione semantica tra “nuove” unioni e matrimonio, secondo le richieste di diversi cattolici del PD: cancella ogni riferimento al matrimonio e di conseguenza qualsiasi riferimento all’articolo 29 della Costituzione. La nuova legge introdurrà di fatto un nuovo istituto di diritto di famiglia, distinto dal matrimonio. Negli articoli successivi si disciplinano le modalità per la costituzione delle unioni civili e si spiegano le cause di impedimento, si definiscono diritti e doveri derivanti dall’unione, si estendono le disposizioni in materia di diritti successori dei coniugi, si stabilisce lo scioglimento dell’unione. Nell’articolo 5 si parla di stepchild adoption, cioè la possibilità di adottare il figlio del partner. Viene esclusa l’applicabilità dell’istituto dell’adozione legittimante: per le coppie dello stesso sesso unite civilmente non sarà possibile, quindi, adottare bambini che non siano già figli dell’altro o altra componente della coppia.
Il Capo II (articoli da 11 a 23) definisce la convivenza di fatto; stabilisce doveri di reciproca assistenza, diritti di permanenza nella casa comune di residenza, l’obbligo di mantenimento in caso di cessazione; parifica i diritti del convivente superstite a quelli del coniuge superstite; si spiegano le cause di nullità del contratto di convivenza.