Come funziona il reato di omicidio stradale
Il Senato ha approvato il ddl che introduce nel codice penale il reato di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali: il governo è stato battuto su due emendamenti
Il Senato ha approvato il disegno di legge che introduce e disciplina nel codice penale il reato di omicidio stradale e anche quello di lesioni personali stradali. Hanno votato a favore 163 senatori, contro 2 e 65 si sono astenuti. Il testo ha subìto delle modifiche e deve ora tornare alla Camera. Le principali modifiche sono state introdotte da due emendamenti su cui il governo aveva dato parere contrario, ma che sono stati comunque votati dal Senato con un ampio margine: il primo ha ottenuto 189 sì, 46 voti contrari e 6 astenuti e è stato presentato da Marco Filippi (della minoranza Pd). Il secondo, passato con 172 sì, 56 no e 7 astenuti, è stato presentato da Luis Alberto Orellana (ex M5S).
Omicidio stradale
Dopo l’articolo 589 del codice penale – quello che riguarda l’omicidio colposo – sono stati inseriti un bis e un ter: il primo prevede il carcere da otto a dodici anni per omicidio colposo commesso da un conducente in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o sotto l’effetto di droghe. Si specifica che il conducente può essere «alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un’imbarcazione o di una moto d’acqua». Se il conducente esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose, si applica la stessa pena con tassi alcolemici inferiori: il limite è fissato a 0,8 grammi per litro.
La pena diminuisce tra i sette e i dieci anni di carcere se l’omicidio colposo stradale viene commesso in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro. Stessa pena se il conducente di un mezzo a motore procede «in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita» e se l’omicidio in acqua è provocato da un’imbarcazione o una moto ad acqua che procede al doppio della velocità consentita o se circola in un’area interdetta alla navigazione. In caso di morte di più persone la pena può arrivare a essere triplicata, ma non può superare i diciotto anni. Il 589-ter introduce un’aggravante: in caso di fuga la pena viene aumentata da un terzo alla metà.
Il governo è stato battuto due volte su emendamenti presentati a questo articolo del ddl (gli emendamenti in realtà erano tre, ma due erano identici, sono stati accorpati e c’è stata su questi un’unica votazione): il primo ha soppresso la parte che puniva da sette a dieci anni anche chi commetteva il delitto, per colpa, «a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua». Il secondo ha eliminato la parte che puniva da 7 a 10 anni anche chi commetteva il reato, sempre per colpa, passando con il rosso o circolando contromano.
Lesioni stradali
Chiunque provochi a qualcuno lesioni personali per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe viene punito con la reclusione da due a quattro anni. Se il conducente esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose, si applica la stessa pena con tassi alcolemici inferiori: il limite è fissato a 0,8 grammi per litro.
La pena viene ridotta tra i 9 mesi e i 2 anni di carcere se il reato viene commesso in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro. Stessa pena se il conducente di un veicolo a motore procede «in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita» e se le lesioni in acqua sono provocate da un’imbarcazione o moto ad acqua che procede al doppio della velocità consentita o se circola in un’area interdetta alla navigazione.
Nel caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; nel caso di lesioni personali gravissime, è aumentata dalla metà a due terzi. In caso di concorso di colpa la pena è diminuita. In caso di lesioni a più persone viene triplicata, anche se non può superare i sette anni. In caso di fuga la pena viene aumentata da un terzo alla metà.
La revoca della patente
La revoca della patente (di guida e nautica) è prevista come pena accessoria sia in caso di omicidio stradale che di lesioni. Nel primo, la revoca arriva fino a 15 anni e fino a 20 anni se in passato si è stati condannati per violazione del codice della strada all’articolo 186, quello che fa riferimento alla guida sotto influenza di alcol (quindi per tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) o per aver guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Dieci anni se al conducente di un’imbarcazione o di una moto a acqua sono state applicate le sanzioni amministrative previste per le violazioni commesse con unità da diporto (articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171). Se oltre a tutte le circostanze precedenti si supera il limite di velocità scatta la revoca massima dei 30 anni.
Se si commette il reato di lesioni personali, la revoca è inferiore: 5 anni di base, fino a 10 se in passato si è stati condannati per violazione del codice della strada all’articolo 186 o per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope o se al conducente di un’imbarcazione o di una moto a acqua sono state applicate le sanzioni amministrative previste per le violazioni commesse con unità da diporto, 12 se c’è anche violazione dei limiti di velocità.