Il blocco degli scrutini non si può fare
Malgrado se ne parli sempre, un accordo firmato dagli stessi sindacati lo impedisce nei fatti, e non ci sarà neanche quest’anno
In questi giorni diversi giornali hanno riportato l’ipotesi che gli insegnanti che protestano contro la riforma scolastica del governo Renzi – il disegno di legge cosiddetto “La Buona Scuola” – possano “bloccare” gli scrutini di fine anno (cioè i consigli di classe in cui si decidono i voti finali degli studenti). Il presidente della Commissione di Garanzia e Sciopero è intervenuto molto duramente ipotizzando la precettazione degli insegnanti in caso di “blocco” degli scrutini. In realtà il blocco degli scrutini è impedito da un codice di autoregolamentazione firmato dagli stessi sindacati nel 1999, che consente solo forme di sciopero molto limitate durante gli scrutini e di certo non il loro “blocco”.
Nei giorni scorsi la proposta di scioperare durante gli scrutini è stata esplicitamente citata dai COBAS, uno dei sindacati di sinistra che si occupa spesso di scuola. Giovedì sera anche UNICOBAS – un sindacato differente dai COBAS – ha notificato ufficialmente alla Commissione di Garanzia sugli Scioperi di aver indetto uno sciopero degli scrutini. La proposta non è comunque stata accolta dai sindacati principali, come spiega un articolo di Repubblica («Anna Maria Furlan, segretario CISL, dice: “Non mi piace”. La UIL la considera l’ultima spiaggia»).
Stamattina il presidente dell’Autorità di garanzia per gli scioperi Roberto Alesse ha minacciato molto duramente di precettare gli insegnanti in caso di “blocco” degli scrutini, cioè di impedimento totale del loro svolgimento.
«Al riguardo spero davvero che il ricorso allo strumento della precettazione resti solo un’opzione teorica, perché, in caso di blocco degli scrutini, sarebbe la via obbligata e doverosa per evitare la paralisi dei cicli conclusivi dei percorsi scolastici (esami di terza media, maturità, abilitazioni professionali)»
In realtà il blocco degli scrutini è impedito da un accordo sul diritto allo sciopero firmato dagli stessi sindacati nel 1999 e allegato all’allora Contratto Nazionale di lavoro degli insegnanti. Quegli accordi non sono stati firmati dai sindacati che hanno proposto il blocco degli scrutini, ma una volta approvati hanno valore di legge: tutti devono attenersi a quanto prescrivono. Nonostante negli anni successivi siano stati sottoscritti altri Contratti nazionali, gli accordi sul diritto allo sciopero non sono stati modificati e quindi il Garante è tenuto a far rispettare quelli del 1999. Questi riportano limiti molto precisi per gli scioperi relativi alla scuola, come spiegano tre comma dell’articolo 3 dell’accordo:
– non si possono organizzare scioperi «a tempo indeterminato» o che durino più di due giorni consecutivi;
– non è possibile scioperare durante gli scrutini delle classi che dovranno sostenere gli «esami conclusivi dei cicli di istruzione» (cioè quelli di terza media o quinta superiore);
– anche nel caso di classi i cui studenti non saranno impegnati in esami conclusivi, la data della fine dello scrutinio non può essere rimandata per più di cinque giorni a causa di uno sciopero. Di conseguenza, è improprio parlare di “blocco” degli scrutini.
Le dichiarazioni del Garante, secondo lo stesso ufficio stampa del Garante contattato dal Post, evocano quindi la precettazione a tutela di un regolamento deciso dagli stessi sindacati; accordo che lo stesso garante ha ipotizzato di modificare in futuro, dato anche il tempo trascorso dal momento dell’approvazione (16 anni). Un eventuale blocco degli scrutini in violazione degli accordi e della precettazione sarebbe di fatto una violazione della legge e come tale sarebbe trattata e sanzionata, anche se il risultato della stessa nota e dell’uso della formula “precettazione” suona più aggressivo e prepotente di quanto sarebbe probabilmente stato un più conciliante “guardate che non si può fare”.