Come cambiano gli ammortizzatori sociali
Un importante decreto attuativo del Jobs Act è entrato in vigore pochi giorni fa e riguarda quelli che un lavoro l'hanno perso: ci sono novità soprattutto per i precari
di Marco Surace – @suracemarco
È entrato in vigore lo scorso 7 marzo 2015 il D.Lgs. 22/2015, cioè uno dei principali decreti applicativi che fanno parte del cosiddetto “Jobs Act”, la legge delega per la riforma del lavoro approvata dal Parlamento all’inizio di dicembre. In particolare, il decreto riscrive la normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, introducendo nuovi strumenti – e nuove sigle: NASpI, ASDI e DIS-COLL – che diverranno operativi a partire dal prossimo maggio. Per capirci: con l’espressione “ammortizzatori sociali”, come scrive il sito del ministero del Lavoro, si intendono “tutta una serie di misure che hanno l’obiettivo di offrire sostegno economico ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro”.
Dove eravamo
In realtà, una modifica significativa al sistema nazionale degli ammortizzatori sociali era entrata in vigore già nel gennaio 2013, come uno dei cambiamenti principali di tutta la riforma del lavoro Fornero. Fino ad allora l’indennità di disoccupazione durava 8 mesi per chi aveva meno di 50 anni e 12 mesi per gli altri. Con l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI) introdotta dalla riforma Fornero oggi l’indennità dura 10 mesi per chi ha meno di 50 anni, 12 mesi fino a 55 e 16 per gli altri. La vecchia indennità dava diritto al 60 per cento della retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi, al 50 per cento per il settimo e l’ottavo mese e al 40 per cento per i mesi successivi. L’ASPI dà diritto per sei mesi a 894,73 euro (o 596,49 euro più un quarto della precedente retribuzione, se maggiore, con un tetto massimo): l’importo viene ridotto del 15 per cento dopo i primi sei mesi e di un ulteriore 15 per cento nei mesi successivi.
La vecchia indennità aveva una serie di requisiti che rendevano impossibile usufruirne per certi lavoratori atipici come lavoratori part-time, apprendisti, lavoratori in somministrazione (cosa sono?). L’ASPI invece prevede anche una cosiddetta mini-ASPI – di valore uguale all’ASPI, ma che viene erogata per un massimo di sei mesi – che elimina parte di questi requisiti e allarga molto il numero di quelli che possono ricevere il sussidio.
Cosa cambia col Jobs Act
Il nuovo decreto legislativo, ispirandosi ai principi e criteri direttivi della legge delega, prevede una rimodulazione dell’ASPI, uniformando la disciplina, eliminando la mini-ASPI ed estendendo la tutela ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa; rapporta la durata degli ammortizzatori alla storia contributiva del lavoratore, incrementandone la durata massima per i lavoratori con carriere contributive più lunghe; aggiunge un sussidio ulteriore per le situazioni economiche più svantaggiate. Vengono così abrogati tutti gli attuali strumenti di sostegno del reddito, prevedendo comunque, prima dell’entrata in vigore di alcune delle nuove misure, un periodo di sperimentazione a risorse definite – questo è un aspetto su cui torneremo: tutto comunque funziona fino all’esaurimento dei fondi. Viene inoltre previsto il coinvolgimento attivo dei lavoratori beneficiari dei trattamenti citati, con l’obbligo di partecipare alle iniziative di formazione o con lo svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali.
NASPI
La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) è riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti, a parte quelli pubblici con contratto a tempo indeterminato e gli operai agricoli (per questi ultimi è ancora in vigore la normativa precedente alla riforma Fornero). Viene erogata se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
– essere disoccupati;
– avere avuto un contratto nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, per almeno tredici settimane, e aver lavorato effettivamente per almeno trenta giorni negli ultimi dodici mesi.
La NASPI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno dato le dimissioni per giusta causa e in alcuni casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
L’erogazione della NASPI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’impiego (oggetto anche questi di una possibile riforma prevista nel “Jobs Act”). Si tratta di un’indicazione alquanto vaga – bisogna partecipare a tutte o solo alcune? Ed eventualmente quante? – e infatti la norma indica che in un prossimo decreto saranno aggiunte le modalità di ricerca attiva di occupazione e reinserimento nel mondo del lavoro, necessarie per fruire della NASPI, oltre ai criteri per l’attuazione e le conseguenze per chi non partecipa attivamente.
L’importo dei primi 3 mesi può variare tra un minimo del 75 per cento della retribuzione mensile media degli ultimi quattro anni e un massimo di 1300 euro (dato rivalutato annualmente). Poi si riduce del 3 per cento ogni mese, e dura per la metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, con un limite di 78 settimane a partire dal 2017.
Per incentivare l’autoimprenditorialità, chi ha diritto al trattamento può richiederne la liquidazione anticipata in un’unica soluzione, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui poi andrà a lavorare.
La fruizione della NASPI è compatibile – anche se con importo ridotto – con contratti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi e importo annuale inferiore a 8000 euro, o con lavoro autonomo fino a 4800 euro annui.
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore o la lavoratrice instaurano un normale rapporto di lavoro, iniziano una attività come dipendente o autonomo compatibile ma non lo comunicano nei tempi previsti o raggiungono i criteri per aver diritto alla pensione o all’assegno di invalidità. Per la NASPI sono stati stanziati mediamente circa 1,5 miliardi di euro l’anno per i prossimi 10 anni.
DIS-COLL
L’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL) si applica ai lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS che perdono involontariamente il lavoro, non pensionati e privi di partita IVA: è forse la principale novità del decreto, introdotta in via sperimentale per il solo 2015 e con uno stanziamento di 232 milioni di euro.
Viene erogata se sono soddisfatti i seguenti due requisiti:
– essere disoccupati;
– avere avuto un contratto nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, per almeno 3 mesi, di cui almeno un mese nell’anno solare in corso.
Come per la NASPI, l’erogazione è vincolata alla partecipazione alle iniziative del Centro per l’Impiego, con i criteri specificati da futuri decreti. L’importo dei primi 3 mesi può variare tra il 75 per cento della retribuzione mensile media dell’anno in corso e del precedente anno solare (quindi per chi sarà disoccupato da luglio 2015 e ha lavorato complessivamente 9 mesi dal gennaio 2014, sarà la metà dello stipendio medio) e i 1300 euro (dato rivalutato annualmente). Poi si riduce del 3 per cento ogni mese, e dura per la metà delle settimane di contribuzione a partire dal gennaio dell’anno precedente all’inizio della disoccupazione, con un massimo di 6 mesi.
La fruizione del trattamento è compatibile – ma viene sospesa e poi riprende – con contratti di lavoro subordinato di durata inferiore a 5 giorni, o con lavoro autonomo fino a 4800 € annui.
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore o la lavoratrice instaurano un normale rapporto di lavoro o iniziano una attività come dipendente o autonomo compatibile ma non lo comunicano nei tempi previsti.
Sia la NASPI che la DIS-COLL vanno richieste all’INPS in via telematica, entro 68 giorni dal termine del rapporto di lavoro, e spettano dal primo giorno di presentazione della domanda ma comunque non prima di 8 giorni dall’inizio del periodo di disoccupazione.
ASDI
L’Assegno di Disoccupazione (ASDI) viene introdotto in via sperimentale solo per il 2015, e rappresenta una ulteriore tutela di sostegno al reddito per chi ha già usufruito di tutta la NASPI a cui aveva diritto, ma si trovi ancora senza lavoro e con un valore di ISEE inferiore a quanto verrà stabilito da un futuro decreto, che individuerà anche i criteri di priorità per l’intervento, rivolto principalmente a lavoratori con minori nel nucleo familiare o in età prossima al pensionamento. L’assegno, pari al 75 per cento dell’ultima indennità NASPI percepita, può essere ricevuto per 6 mesi, ma verrà erogato fino a esaurimento dei fondi appositamente stanziati per l’anno in corso (200 milioni di euro per ASPI e Contratto di ricollocazione).
Contratto di ricollocazione
Tra quelli contenuti nel decreto, questo è lo strumento che affronta il problema della perdita del lavoro dal punto di vista delle “politiche attive” – ti aiuto a cercare un altro lavoro, insomma – rispetto alle “politiche passive” – sostegno al reddito – dei trattamenti precedenti. Il lavoratore in stato di disoccupazione ha il diritto di ricevere dai Centri per l’impiego o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso il contratto di ricollocazione.
Al lavoratore è infatti riconosciuta una somma denominata “dote individuale di ricollocazione” spendibile presso i soggetti accreditati, il cui ammontare è proporzionato al profilo personale di occupabilità; il soggetto accreditato ha diritto a incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto, cioè quando il disoccupato ha trovato lavoro.
Il contratto prevede, per il lavoratore:
a) il diritto ad una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita da parte del soggetto accreditato;
b) il dovere di essere parte attiva rispetto alle iniziative proposte;
c) il diritto-dovere a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.
Il contratto decade nel caso di mancata partecipazione alle iniziative previste o nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro pervenuta grazie all’attività di accompagnamento attivo al lavoro, o se comunque il lavoratore trova un nuovo impiego in maniera indipendente.