La riforma delle banche popolari

Nel decreto legge approvato dal governo sarò abolito il "voto capitario" e questo comporterà dei cambiamenti dentro alcune banche: cosa significa?

Foto Fabio Cimaglia / LaPresse
Roma 20-01-2015
Politica
Consiglio dei Ministri n°45
Nella foto Matteo Renzi, Pier Carlo Padoan

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Rome 20-01-2015
Politic
Council of Ministers n45
In the photo Matteo Renzi, Pier Carlo Padoan
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Martedì 20 gennaio il Consiglio dei ministri presieduto da Matteo Renzi ha approvato un decreto legge definito “Investment compact” per favorire gli investimenti e modificare in parte il sistema bancario. Matteo Renzi ha parlato di «momento storico» spiegando che l’Italia ha un sistema bancario «serio, solido e sano» ma che ha «troppi banchieri e troppo poco credito». L’obiettivo dell’intervento, ha spiegato, sarebbe rafforzare il sistema senza «danneggiare i piccoli istituti» e senza modificare «il credito cooperativo».

Chi riguarda?
La modifica più discussa riguarda le banche popolari ed è contenuta all’articolo 1 del decreto. Non riguarda le banche cooperative né le banche popolari di piccole dimensioni, quelle cioè con un patrimonio inferiore agli 8 miliardi. Il sistema delle banche popolari conta 70 istituti: non sono coinvolte dalla riforma quindi 60 banche ma solo le prime 10 e cioè, dalla più grande alla più piccola: Banco Popolare, Ubi Banca, Banca Popolare dell’Emilia Romagna (Bper), Banca Popolare di Milano (Bpm), Banca Popolare di Vicenza, Vento Banca, Banca popolare di Sondrio, Credito Valtellinese (Creval), Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Banca Popolare di Bari.

Cosa cambia?
Le banche popolari appartengono a una particolare categoria regolata dagli articoli 29, 30, 31 e 32 del Testo Unico Bancario (TUB). Nel Testo si dice, tra l’altro, che le banche popolari «sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», che nessun socio può detenere più dell’1 per cento del capitale e che «ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute». Si tratta del cosiddetto “voto capitario”: quello per cui all’interno dell’assemblea degli azionisti ogni socio può esprimere un singolo voto – uno vale uno – indipendentemente dal numero delle azioni che detiene o rappresenta. Questo fatto secondo alcuni bloccava – secondo altri tutelava – questo tipo di istituti: concretamente impediva a un’altra banca o a un singolo soggetto di acquisire il controllo della maggioranza dei voti nell’assemblea.

Il decreto appena approvato stabilisce che entro 18 mesi, entro quindi il luglio 2016, le banche popolari che rientrano nel parametro del patrimonio superiore agli 8 miliardi dovranno abbandonare il principio del voto capitario. Questo comporterà la loro trasformazione in società per azioni. Concretamente significa che un soggetto o una banca, italiana o estera, potrebbero arrivare ad avere la maggioranza assoluta nella loro assemblea. E che le popolari, alcune delle quali sono in crisi e sono alla ricerca di nuovi capitali, potranno rientrare in processi di fusione o aggregazione esattamente come gli altri istituti di credito.

Cosa se ne dice
Chi è favorevole alla riforma sostiene che così si ridurrà la frammentazione delle banche popolari, garantendo agli istituti più competitività, più forza, maggiori profitti e un miglioramento delle condizioni patrimoniali: e quindi una maggiore capacità di fare credito a cittadini e imprese. I sindacati temono che le fusioni genereranno nuovi esuberi e alcuni economisti sostengono che verrà cancellata la logica fondativa di questo tipo di banche, quella di mantenere un legame di fiducia con i clienti e uno stretto rapporto con il territorio.

Altre novità
Tra le altre modifiche contenute nel decreto presentate durante la conferenza stampa c’è la portabilità dei conti correnti. Il costo di chiusura del conto corrente sarà cioè a carico della banca e dovrà essere fatto in tempi rapidi, «al massimo in 12 giorni» ha spiegato il ministro dell’Economia Padoan. Nel decreto, scrive il Sole 24 Ore, sarà garantita la portabilità senza costi per il consumatore anche degli strumenti finanziari, degli ordini di pagamento e di altri servizi e strumenti associati al conto. Se le modalità e i termini previsti dalla nuova normativa non dovessero essere rispettati, la banca dovrebbe risarcire il cliente in modo proporzionale al ritardo e alla disponibilità sul proprio conto corrente al momento della richiesta di trasferimento.