La nuova legge sulle droghe
Il governo ha ottenuto la fiducia sul decreto che dovrà riempire il vuoto legislativo lasciato dalla bocciatura della Fini-Giovanardi: ecco cosa cambierà
Aggiornamento 19.45:
Il governo ha ottenuto alla Camera la fiducia sul decreto legge contro le tossicodipendenze con 335sì e 186 voti contrari. Il provvedimento dello scorso 20 marzo, emanato dall’esecutivo dopo la sentenza della Consulta che ha stabilito l’incostituzionalità della Fini-Giovanardi, passa domani al vaglio dell’Aula di Montecitorio, per il voto finale, previsto per le 12.30. Il ddl reintroduce la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere.
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Dopo il vuoto legislativo creato dalla sentenza della Corte costituzionale che lo scorso febbraio ha bocciato la cosiddetta “Fini-Giovanardi”, che dal 2006 disciplina l’uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope in Italia, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha presentato un decreto legge che, dopo un percorso piuttosto complicato in Commissione, è arrivato alla Camera e dovrà essere convertito entro il 20 maggio. Viste le proteste del centrodestra e una discussione molto accesa tra i vari schieramenti, il governo ha posto alla Camera la fiducia sul decreto e si voterà oggi: domani, mercoledì 30 aprile, si svolgerà la votazione finale, prevista intorno alle 12.30. Il decreto passerà poi all’esame del Senato.
Da dove veniamo: la “Fini-Giovanardi” e la “Iervolino-Vassalli”
Per capire come si è arrivati al decreto Lorenzin bisogna fare rapidamente qualche passo indietro. Lo scorso 12 febbraio la Corte Costituzionale ha bocciato la “Fini-Giovanardi”, convertita in legge nel 2006 dall’allora governo Berlusconi, che mise sul provvedimento la questione di fiducia. La violazione riscontrata dalla Corte riguardava però non il contenuto della legge, ma le modalità della sua approvazione (ed è questo il principale argomento del centrodestra che contesta il nuovo decreto): la “Fini-Giovanardi” fu infatti inserita per la sua conversione in un provvedimento che si occupava di molte cose diverse tra loro e che nel titolo metteva insieme il finanziamento alle Olimpiadi invernali di Torino e le “disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”. Era, in sostanza, un ampio emendamento che occupava parte del testo e costituiva l’articolo 4 della legge.
La legge modificava il Testo Unico 309 del 1990, che fino ad allora era la legge nazionale in materia di droga. Era la cosiddetta “Iervolino-Vassalli”, dai nomi dei suoi due promotori, che aveva subìto – soprattutto nei primi anni Novanta – diverse e importanti modifiche: la prima fu una sentenza della Corte Costituzionale del 1991, che precisava che non bastava avere una quantità di stupefacenti di poco superiore alla “dose media giornaliera” per far scattare il reato di spaccio. La seconda, invece, fu un referendum abrogativo promosso dai Radicali e votato nell’aprile 1993, con cui venne abolita – con il 55 per cento dei favorevoli – la sanzione del carcere per l’uso personale di droga.
La Iervolino-Vassalli stabiliva che l’uso personale di droga – sia “leggera” che “pesante” – fosse un illecito, ma prevedeva sanzioni soprattutto di tipo amministrativo: prevedeva un avvertimento del prefetto, a cui seguivano dalla volta successiva provvedimenti concreti come la sospensione della patente o del passaporto, per un massimo di tre mesi e che chiamava in gioco, da lì in poi, l’autorità giudiziaria, con una serie di sanzioni che arrivavano al massimo a tre mesi di carcere (fu la parte di norma abolita con il referendum del 1993).
La produzione e lo spaccio invece erano sanzionate con pene diverse e si prevedeva la reclusione: ma i periodi variavano sia in base alla distinzione tra droghe leggere (dai 2 ai 6 anni più una multa) e droghe pesanti (dagli 8 ai 20 anni), sia in base alla quantità coinvolta, se “modica” o più ingente. Le misure alternative, anche terapeutiche, come l’affidamento in comunità, erano previste per le condanne fino a quattro anni. La distinzione tra “leggere” e “pesanti” era fatta in base ad apposite tabelle pubblicate dal ministero della Salute.
La maggiore novità della legge Fini-Giovanardi era stata proprio l’abolizione della distinzione tra droghe leggere e pesanti (unificando le tabelle del ministero della Salute), insieme all’inasprimento delle sanzioni. Nel caso di condanna per spaccio e traffico di stupefacenti, le pene andavano dai 6 a 20 anni: in concreto, la pena minima per un piccolo spacciatore di marijuana si alzava dai 2 ai 6 anni e prevedeva dunque quasi certamente il carcere. Le quantità minime per uso personale, fissate da una commissione del ministero della Salute, erano relativamente basse: per esempio 500 milligrammi di principio attivo per la cannabis, cioè circa 5 grammi lordi. Secondo molti la legge Fini-Giovanardi ha contribuito notevolmente in questi anni al sovraffollamento delle carceri italiane.
Dopo la bocciatura della Fini-Giovanardi non sarebbe stato più sufficiente ripristinare la legge precedente, perché contraddittoria con le tante altre norme approvate negli anni e perché erano venuti meno tutti gli aggiornamenti introdotti dal 2006 a oggi, e cioè la tabellazione delle cosiddette “nuove droghe” che man mano venivano identificate.
Il decreto Lorenzin
In marzo il Consiglio dei ministri aveva varato un decreto legge in materia di stupefacenti, il numero 36 del 20 marzo 2014. La discussione non era però stata semplice: il ministro della Giustizia Andrea Orlando aveva infatti posto un “veto” al testo originale presentato dal ministro Lorenzin, in cui era previsto il raggruppamento di tutte le sostanze in due uniche tabelle, anziché le quattro della legge Iervolino-Vassalli. In quel modo, di fatto, si sarebbe tornati alla parificazione di tutte le condotte e di tutte le sostanze, “pesanti” e “leggere”, e dunque alla Fini-Giovanardi. Alla fine, il decreto approvato dal Cdm (il n.36 del 2014) e il successivo disegno di legge per conversione del decreto presentato in aula (il 2215) prevedono la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti e ripristinavano le tabelle sanitarie.
Il testo attualmente in esame è composto da 4 articoli: una sua parte ha a che fare con il consumo e la “cessione” di sostanze stupefacenti e psicotrope, una parte invece con i medicinali “off label”, quelli utilizzati per indicazioni non autorizzate e che non sono comprese nel cosiddetto “bugiardino” (sono i farmaci che non sono espressamente prodotti per trattare alcune patologie, ma che sono comunque efficaci contro di esse, per intenderci). La nuova legge promuove l’uso off label di un farmaco: favorisce cioè l’inserimento di questi farmaci nella cosiddetta Lista 648, quella dei medicinali che possono essere erogati per indicazione, dosaggio, frequenza di somministrazione, durata o via di somministrazione diversi rispetto a quelli per cui sono autorizzati. Grazie a un emendamento dei relatori Pierpaolo Vargiu e Donatella Ferrante inserito all’articolo 3 del testo, potranno essere inseriti anche quei farmaci per i quali esistano studi internazionali che ne comprovino l’efficacia per un’indicazione terapeutica diversa da quella registrata, sia in presenza di un’alternativa terapeutica valida e sia in assenza di sperimentazioni cliniche da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA).
Per quanto riguarda stupefacenti e sostanze psicotrope, la legge ridefinisce le tabelle ridistribuendo le sostanze, inserisce al loro interno le circa 500 sostanze classificate a partire dal 2006 e interviene sulle sanzioni. In particolare, le tabelle sono 4: la prima e la terza raggruppano le droghe pesanti, la seconda e la quarta quelle leggere. Delle tabelle delle droghe leggere fanno parte tutte le cannabis, mentre tutte le droghe sintetiche riconducibili per struttura chimica o effetti tossicologici al tetraidrocannabinolo (Thc), il principale principio attivo della cannabis, rientrano nella tabella I sulle droghe pesanti.
Per chi detiene droghe per uso personale con la Fini-Giovanardi era previsto un periodo da un mese a un anno di reclusione e una o una serie di sanzioni amministrative tra cui la sospensione:
– della patente di guida e divieto di conseguirla;
– della licenza del porto d’armi o della possibilità di ottenerla;
– del passaporto e di ogni altro documento equivalente o della possibilità di conseguirlo;
– del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se extracomunitario.
Con la nuova legge, la detenzione o l’acquisto per uso personale non avranno più rilevanza penale: le precedenti sanzioni amministrative restano valide, ma avranno una durata inferiore e variabile a seconda che si tratti di droghe pesanti (da 2 mesi a 1 anno) o leggere (da 1 a 3 mesi). Non sarà più fissata la “modica quantità” per uso personale: sarà il giudice a dover considerare l’eventuale superamento dei “livelli soglia” fissati dal ministero della Salute.
Per quanto riguarda il piccolo spaccio, è prevista la reclusione da 6 mesi a 4 anni (in precedenza era da 1 a 6 anni) e una multa da 1.000 a 15.000 euro (con la Fini-Giovanardi era da 3.000 a 26.000 euro). In pratica si evitano la custodia cautelare in carcere e l’arresto, facoltativo, sarà possibile solo in caso di flagranza di reato. Spetterà al giudice stabilire l’entità della pena in base alla qualità e alla quantità della sostanza spacciata e alle altre circostanze. Inoltre, la legge reintroduce i lavori di pubblica utilità tra le pene possibili: nel caso di piccolo spaccio o altri reati minori commessi da un tossicodipendente il giudice può infatti decidere di applicare, al posto di detenzione e multa, la pena del lavoro di pubblica utilità.