La legge Fini-Giovanardi è incostituzionale
La Corte Costituzionale ha bocciato la contestata legge che dal 2006 disciplina l'uso di stupefacenti, e che non distingue tra droghe leggere e pesanti
La Corte Costituzionale ha bocciato la legge cosiddetta “Fini-Giovanardi”, che dal 2006 disciplina l’uso delle sostanze stupefacenti. La legge, che non prevede distinzioni tra droghe leggere e pesanti, ha portato a un inasprimento delle sanzioni relative non solo alla produzione e al traffico ma anche al consumo di sostanze stupefacenti: per l’uso personale oggi sono previste sanzioni amministrative come la sospensione del passaporto, della patente di guida o del porto d’armi, e l’inserimento in un programma terapeutico. La legge Fini-Giovanardi, tra le altre cose, ha contributo in maniera decisiva al sovraffollamento delle carceri italiane degli ultimi anni. La legge era stata molto criticata in questi anni per la mancata distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti e la sproporzione delle pene rispetto alla pericolosità delle condotte da reprimere.
La Corte Costituzionale «boccia» la legge Fini-Giovanardi che equipara droghe leggere e pesanti: nella norma di conversione furono inseriti emendamenti estranei all’oggetto e alle finalità del decreto. Con la decisione rivive la legge Iervolino-Vassalli come modificata da referendum del ‘93, che prevede pene più basse per le droghe leggere.
LE MOTIVAZIONI – La Corte costituzionale, nella odierna Camera di consiglio – si legge nel comunicato integrale della Consulta – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – per violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge – degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti).