La questione del cognome materno
Come funziona adesso e come funzionerebbe con la legge proposta dal governo: ci sono ancora un po' di intoppi
Venerdì 10 gennaio il consiglio dei Ministri ha annunciato di aver approvato un disegno di legge (DDL) per permettere di dare ai figli il cognome della madre o quello di entrambi i genitori già alla registrazione dell’atto di nascita. I dettagli del DDL non sono ancora chiari: per il momento sembra che sarà sufficiente “l’accordo di entrambi i genitori”. In un comunicato stampa, il governo ha anche spiegato che “ulteriori profili” della questione saranno discussi nel corso del dibattito parlamentare e da un gruppo di tecnici provenienti da vari ministeri.
Queste ulteriori discussioni serviranno a precisare alcuni aspetti ambigui del DDL che per il momento è composto da 4 articoli e andrà a modificare l’articolo 315 bis del codice civile. Il viceministro Maria Cecilia Guerra, con delega alle pari opportunità, ha spiegato che potrebbe essere un problema che fratelli e sorelle abbiano cognomi diversi (una cosa che potrebbe facilmente accadere se il DDL entrasse in vigore com’è formulato ora) e inoltre bisognerebbe in qualche modo regolare i doppi cognomi per evitare che i figli di chi ha un doppio cognome possano ritrovarsi, dopo una o due generazioni, con tripli o quadrupli cognomi.
Guerra ha anche criticato la parte del DDL in cui si parla della necessità dell’accordo di entrambi i genitori per dare al figlio il cognome materno o quello di entrambi i genitori. Anche la sociologa Chiara Saraceno, su Repubblica, ha criticato questo passaggio della legge sostenendo che così si continua a privilegiare il cognome del padre. Se il DDL entrasse in vigore senza modifiche, il cognome del padre continuerebbe ad essere attribuito in modo automatico (anche se i genitori non sono d’accordo tra loro), mentre per dare il cognome della madre servirebbe una richiesta esplicita e una dichiarazione di assenso da parte di entrambi i genitori.
La decisione del governo è arrivata dopo che il 7 gennaio la Corte europea dei diritti umani (che è diversa alla Corte europea di giustizia ed è indipendente dall’Unione Europea) aveva accettato la richiesta fatta da Alessandra Cusan e Luigi Fazzo, due coniugi di Milano che nel 2006 avevano denunciato le norme italiane che, secondo loro, rendevano difficile o impossibile dare ai propri figli il cognome materno (qui, in francese, la sentenza integrale).
L’attuale legislazione italiana, infatti, obbliga il pubblico ufficiale che compila un atto di nascita a dare al bambino il cognome del padre. La corte ha stabilito che questo viola l’articolo 14 e l’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo. In particolare, l’articolo 14 vieta le discriminazioni di qualunque genere mentre l’8 proibisce le eccessive ingerenze dello stato nella vita familiare.
In Italia, dal 2000, è possibile cambiare cognome e prendere quello materno, anche se la procedura è piuttosto macchinosa: è basata sul decreto del presidente della Repubblica numero 396 del 2000 che permette di fare richiesta al prefetto della propria città per un cambio di cognome – compresa quindi l’adozione del cognome materno insieme o in sostituzione di quello paterno (qui una breve guida sui passi da seguire).
Per prima cosa bisogna inviare una lettera al prefetto, specificando le motivazioni per cui si chiede un cambio di cognome. A quel punto la richiesta deve essere pubblicata nell’albo pretorio del comune di residenza per 30 giorni. L’albo è pubblico e questa misura serve, in teoria, a dare la possibilità di opporsi al cambio di cognome a chi ne avesse l’intenzione. Successivamente bisogna scrivere una nuova lettera al prefetto, accompagnata dai documenti che provano che la richiesta è stata pubblicata nell’albo per 30 giorni. Se a quel punto nessuno ha protestato e il prefetto giudica valide le motivazioni, il cambio di cognome viene effettuato.
Negli ultimi anni diverse circolari ministeriali e sentenze dei tribunali amministrativi hanno reso il procedimento un po’ più chiaro. Ad esempio, per ottenere il cognome della madre oggi è sufficiente addurre motivi “affettivi”, mentre l’iter da seguire per fare ricorso nel caso la richiesta venga respinta è stato chiarito. Queste regole, però, non cambiano il fatto che al momento della nascita non è possibile dare a un figlio un cognome diverso da quello del padre. Per protestare contro questa situazione negli ultimi anni sono nati diversi gruppi e sono state iniziate numerose campagne di sensibilizzazione per chiedere un cambio delle attuali leggi (tra le altre, quella portata avanti da Equality Italia e da Cognomematerno.it).