Che cos’è l’impeachment?
Lo ha tirato in ballo il M5S contro Napolitano: ma in Italia ha una procedura e una storia assai diverse da quelle americane
Da mesi alcune forze politiche sostengono di voler presentare una richiesta di “impeachment” contro il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, per ottenerne la destituzione. Il primo è stato Beppe Grillo, l’ultima volta dal palco della manifestazione chiamata “V-3 Day” a Genova, lo scorso 1 dicembre. Secondo i giornali di martedì – che usano lo stesso termine “impeachment” – anche Silvio Berlusconi starebbe considerando questa ipotesi.
La parola “impeachment” è inglese e fa riferimento a un concetto giuridico esistente negli Stati Uniti (storicamente, soprattutto con i casi dei presidenti Nixon e Clinton): ma nel linguaggio giornalistico italiano è oggi usata per definire una procedura prevista dalla Costituzione con la quale il Parlamento può mettere il presidente della Repubblica in stato d’accusa. L’articolo 90 della Costituzione dice che «Il presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione». Sono quindi solo questi due i reati imputabili al capo dello Stato che ne prevedono le dimissioni forzate.
La procedura perché inizi un vero e proprio processo al presidente della Repubblica è però abbastanza complessa e prevede numerosi passaggi. Innanzitutto deve essere presentata una richiesta di messa in stato d’accusa al presidente della Camera, corredata da tutto il materiale probatorio a sostegno dell’accusa. Il presidente della Camera trasmette poi a un apposito comitato il materiale. In alternativa può essere lo stesso comitato a promuovere d’ufficio un’indagine sul presidente della Repubblica, di sua iniziativa. Il comitato è formato dai componenti della giunta del Senato e da quelli della giunta della Camera competenti per le autorizzazioni a procedere (i cui membri sono nominati dai presidenti delle Camere, e devono rappresentare tutte le forze politiche). Ha il compito di decidere sulla legittimità dell’accusa, e dopo aver raggiunto un verdetto – votato a maggioranza – presenta una relazione al Parlamento riunito in seduta comune. Oltre ai relatori scelti dal comitato, il regolamento concede ad altri membri del comitato di presentare relazioni di minoranza. Il rapporto esposto al Parlamento contiene le decisioni del comitato, che può scegliere di archiviare il caso se ritiene che le accuse sono diverse da quelle stabilite dall’art. 90, oppure di deliberare la votazione in aula della messa in stato d’accusa.
In entrambi i casi il presidente della Camera riunisce nuovamente il Parlamento in seduta comune, che questa volta dovrà esprimersi sull’autorizzazione a procedere. I parlamentari possono proporre che il comitato conduca ulteriori indagini, oppure possono mettere in discussione la competenza parlamentare dei reati imputati. Il Parlamento vota su queste eventuali proposte. Se sono respinte, si procede con il prendere atto delle decisioni del comitato. Se esso ha deliberato di archiviare il caso, la decisione viene approvata senza il passaggio del voto. Se invece la relazione propone la messa in stato d’accusa, la si vota a scrutinio segreto. Perché si proceda, la proposta di destituzione deve raggiungere la maggioranza assoluta dell’assemblea. Se il Parlamento dà l’autorizzazione a procedere, la questione passa alla Corte Costituzionale, alla quale per questa particolare circostanza vengono affiancati sedici giudici aggregati, estratti a sorte da un elenco di quarantacinque persone – i requisiti di accesso sono gli stessi dei giudici della Corte – compilato dal Parlamento ogni nove anni. Nella stessa seduta il Parlamento elegge dei rappresentati dell’accusa, che in pratica faranno da pubblici ministeri durante le sedute della Corte. È quindi la Corte costituzionale così composta che infine decide se applicare la sentenza e la pena da infliggere.
È una procedura lunga e complicata e perché arrivi alla conclusione è necessario che un’ampia maggioranza delle forze politiche la sostenga. Per questo in Italia non si è mai proceduto effettivamente con una messa sotto accusa del capo dello Stato: e anche in queste settimane di annunci il M5S non ha compiuto nessuno dei passi formali necessari ad avviare la procedura. Spesso, però, i partiti hanno usato questa minaccia per obiettivi politici intermedi o per ottenere le dimissioni spontanee del presidente. Il PCI minacciò la messa in stato d’accusa del presidente Giovanni Leone, da tempo accusato di presunta complicità nello scandalo Lockheed, per cui poi dovette dimettersi. Nel 1991, invece, fu il PdS (assieme ad altri partiti di opposizione) a chiedere ufficialmente che il presidente Francesco Cossiga fosse messo sotto accusa. Le motivazioni erano molto simili a quelle che ora il M5S muove a Napolitano: Cossiga, secondo i firmatari della richiesta, aveva superato i limiti del suo ruolo per «modificare la forma di governo», aveva avviato «l’esercizio di una propria funzione governante» e assunto comportamenti da «capo di un partito». L’accusa già allora parlava di golpe e il presidente era accusato di essersi fatto «portatore di un personale disegno per la soluzione della crisi italiana che prevede lo scavalcamento delle regole fissate dalla Costituzione per modificare la forma di governo e la stessa Costituzione». Proprio Giorgio Napolitano, a quel tempo parlamentare europeo del PdS, aveva criticato l’operato di Cossiga come presidente della Repubblica ma era contrario alla richiesta di “impeachment”. Il comitato, comunque, negò tutte le accuse: il procedimento venne archiviato. Cossiga si dimise alcuni mesi prima del termine del suo mandato, nel 1992. Anche Forza Italia aveva evocato la possibile accusa contro Oscar Luigi Scalfaro, colpevole secondo il centrodestra di aver illegittimamente nominato Lamberto Dini presidente del Consiglio dopo la caduta del primo governo Berlusconi, senza una legittimazione elettorale.