Cos’è una legge retroattiva
Due insigni giuristi spiegano sul Corriere cosa dice e cosa non dice la legge sull'ineleggibilità di Berlusconi (e di tutti quanti)
Marcello Gallo – professore emerito di diritto penale alla Sapienza di Roma – e Gaetano Insolera – professore di diritto penale all’università di Bologna – hanno scritto una lettera a Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera, per spiegare cosa dice e non dice la legge 190 del 6 novembre 2012, comunemente conosciuta come legge Severino, quella che disciplina l’incandidabilità e la decadenza dei politici eletti con sentenza anche non passata in giudicato. E per chiarire che cos’è la retroattività di una norma rispetto a un equivoco molto diffuso. Da giorni si discute infatti se la legge Severino sia o no retroattiva e, dunque, applicabile o non applicabile al caso di Silvio Berlusconi.
Caro direttore, secondo canoni comuni alla civil law continentale nell’interpretazione di una legge occorre fare riferimento a regole che fissano condizioni e modalità rilevanti, salvo eccezioni espresse e consentite da queste regole stesse, per la generalità delle norme o per determinati settori normativi. Questo accade, in modo tipico, per quanto attiene ai presupposti di validità nel tempo: la questione, appunto, della retroattività o irretroattività di una determinata regola. Come vedremo questo è il punto decisivo delle discussioni che la legge Severino ha sollevato.
Cominciamo con lo sgombrare il campo da pseudo problemi. Primo e, secondo taluni, decisivo: se la legge in esame dia luogo alla violazione del principio, sancito dall’articolo 66 della Costituzione, in forza del quale spetta solo a ciascuna delle Camere il giudizio sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei suoi componenti. A riguardo può dirsi solo che la legge Severino non va contro questo principio. Spetta infatti alla Camera dei deputati o al Senato la verifica della realizzazione di una causa sopraggiunta: e in ciò consiste il giudizio sulle cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità. Più complessa la questione intorno alla cosiddetta natura giuridica della decadenza. Si tratta o no di una sanzione? La risposta affermativa esclude che possa applicarsi a fatti commessi prima dell’entrata in vigore del Decreto. E questo, senza alcun dubbio, sia che si ritenga sanzione penale ovvero sanzione di diritto amministrativo. Chiarissimi, inequivocabili, in proposito rispettivamente l’articolo 25, comma 2, della Costituzione e l’articolo 1 della Legge 24/11/1981, n. 689. L’argomento proposto contro il punto di vista che qualifica come sanzione la decadenza, pur ancorato ad autorevoli precedenti giurisprudenziali, non sembra convincente.