Napolitano non ha dato la grazia a Sallusti
Ma gli ha commutato la pena: è un atto diverso previsto dalla Costituzione, anche se, a differenza della grazia, non esiste nel codice penale
L’articolo 87 della Costituzione italiana dice: «[Il Presidente della Repubblica] Può concedere la grazia e commutare le pene». Il Presidente quindi, secondo la Costituzione, dispone di due facoltà distinte: annullare una pena concedendo la grazia, oppure commutarla in una pena diversa. La seconda facoltà è quella che è stata usata nei confronti di Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, ma su questo punto c’è molta confusione: sui giornali e persino nel codice penale.
Partiamo dal sito del Quirinale, dove sono presenti le tabelle e le statistiche che riguardano il potere di grazia. Qui sono divise chiaramente, come dice la Costituzione, le due diverse facoltà. Napolitano, si legge, ha concesso 18 provvedimenti di grazia e una commutazione della pena, nel dicembre del 2010 (il sito non è stato ancora aggiornato con il caso di Sallusti). Nel codice di procedura penale, però, all’articolo 681 che regola il potere di grazia, non si fa alcuna menzione del potere di commutare una pena: l’articolo, infatti, viene utilizzato per regolare la commutazione solo per analogia, visto che non esiste una norma precisa in materia.
La questione è stata spiegata da Cristiano Lorenzo Kustermann, sul sito del Partito Radicale. La confusione presente nel codice penale deriva dalle norme contenute nel codice precedente, il cosiddetto “codice Rocco”, ovvero il codice penale fascista del 1930. Questo a sua volta riprendeva il codice penale del 1889. Nel codice Rocco, per così dire, era tutto in uno e l’articolo 174 recitava: «L’indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge».
All’epoca grazia e commutare la pena non erano percepiti come due facoltà distinte perché la grazia era sostanzialmente un atto rivolto ai condannati a morte con cui il re commutava la loro pena in carcere (spesso a vita). Quando i costituenti scrissero l’articolo 87, che riguardava il potere di grazia, probabilmente non utilizzarono questo significato storico del termine di grazia (che poi era anche il significato giuridico, espresso nel codice penale). Usarono invece il significato che aveva assunto la parola “grazia” nel linguaggio corrente.
Negli anni ’40 infatti si era spento il ricordo della grazia come istituto che commuta la pena di morte in carcere ed era rimasto soltanto il significato di annullamento della pena restante. Quindi crearono per il Presidente della Repubblica la nuova facoltà di commutare la pena, dandogli una nuova autonomia concettuale. Il codice penale, però, non è ancora stato aggiornato a questa “novità” e la commutazione della pena non trova regolamentazione in nessuna legge ordinaria. La commutazione della pena, quindi, segue le stesse identiche regole che valgono per la grazia e che sono specificate nell’articolo 681. Anche se l’articolo non parla mai di commutazione della pena.