Le gomme da neve sono diventate obbligatorie?
No, ha detto il ministero, anche se un emendamento al decreto sviluppo sta generando molta confusione
Ieri la Camera ha convertito in via definitiva il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, il cosiddetto “decreto sviluppo bis”. Tra le molte cose contenute nel provvedimento – compresa l’Agenda digitale – ce n’è una che sta creando qualche confusione e che è stata ripresa da molti giornali nei giorni scorsi: la questione delle gomme da neve.
Nel decreto, infatti, è stato approvato un ampio emendamento all’articolo 8 (comma 11, lettera f bis), che impone di “prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l’utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l’incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative”.
L’emendamento dice “utilizzo esclusivo di pneumatici invernali”, quando si prevede molta neve. Questo significa che le gomme da neve saranno obbligatorie e in via esclusiva, e che non sia più sufficiente avere le catene da neve a bordo da usare con le gomme normali?
Molti giornali hanno scritto nei giorni scorsi che il governo voleva introdurre un “obbligo” delle gomme da neve. La questione è stata trattata tra gli altri dal Corriere (oggi) e da Repubblica, che il 6 dicembre aveva pubblicato il primo articolo sulla questione dicendo che l’emendamento era stato presentato il 27 novembre, in commissione parlamentare, dai senatori del PdL Enzo Ghigo e Antonio Paravia, ospitando anche una replica di Assogomme, l’associazione di Confindustria dei produttori di pneumatici.
Il dubbio sul fatto che le gomme da neve siano diventate obbligatorie è stato però risolto già il 7 dicembre dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In una nota del sottosegretario Guido Improta si dice che l’emendamento
non dispone assolutamente alcun obbligo di utilizzo di pneumatici da neve per la circolazione, come invece riportato oggi da alcuni organi di stampa. L’utilizzo di catene da neve e di pneumatici da neve resta equiparato.
E lo stesso Improta è citato oggi dal Corriere della Sera:
«Il problema non esiste: parliamo di situazioni straordinarie non di nevicate di pochi centimetri, l’equiparazione tra gomme da neve e catene da resta. Lo spirito della norma non è imporre un divieto ma dare una possibilità in più agli automobilisti di poter circolare in sicurezza»
Il decreto sviluppo bis non introduce quindi nessun obbligo di utilizzo “esclusivo” delle gomme da neve, dice Improta. La questione sembrerebbe risolta, anche se non è chiarissimo che cosa avesse in mente il senatore Paravia – uno dei due autori dell’emendamento – che ha pubblicato un lungo comunicato da cui sembra di capire che fosse effettivamente nelle sue intenzioni, in alcuni casi eccezionali, far prescrivere l’uso degli pneumatici da neve e solo di quelli. Ma il risultato, complice anche una formulazione molto ambigua, è stato quello di complicare la comprensione di norme già complicate rispetto alle prescrizioni in questo campo.
A questo proposito, tornando alla nota del ministero dei Trasporti, la novità fondamentale del provvedimento è un’altra: con la nuova norma è stata attribuita con chiarezza la responsabilità di prescrivere l’utilizzo delle catene “oppure, nel caso queste non siano utilizzabili, degli pneumatici” da neve: questa responsabilità è dell’ente proprietario della strada o del concessionario autostradale. La nota dice che in questo modo non si ripeteranno più “episodi spiacevoli come il blocco dell’autostrada A1 di due anni fa, quando migliaia di auto rimasero incolonnate per colpa della neve e non fu possibile addebitare a nessuno la responsabilità dell’accaduto”.
D’altra parte, come ha ricordato il ministero, il Codice della strada, all’articolo 6, considera equivalenti i “mezzi antisdrucciolevoli” (le catene) e gli “pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”. L’ordine di utilizzarli viene fatto dal proprietario della strada – con un’ordinanza del sindaco per le strade urbane o con un’ordinanza dell’ANAS, ad esempio – e i tratti interessati vengono segnalati con appositi avvisi e da un cartello con la ruota catenata. Questa è l’ordinanza di oggi dell’ANAS che indica i tratti stradali interessati.
Chi viaggia senza catene (o pneumatici da neve) commette una violazione del codice della strada e rischia una multa che ha importi differenti a seconda di dove viene commessa la violazione: 38 euro all’interno dei centri abitati e 80 fuori dai centri abitati.