La Spagna e le scuole separate
Il Tribunale Supremo ha stabilito che gli istituti per soli maschi o per sole femmine possono esistere, ma non possono ricevere finanziamenti dallo Stato
Nel sistema scolastico nazionale spagnolo le scuole che ammettono solo studenti maschi o solo studentesse femmine potranno continuare ad esistere, ma non potranno ricevere finanziamenti pubblici. Lo hanno stabilito due recenti sentenze del Tribunale Supremo che hanno legittimato la decisione della Cantabria e dell’Andalusia di bloccare i fondi statali agli istituti che offrono un’educazione separata, che in Spagna sono circa 150, la maggior parte dei quali legati all’Opus Dei: di questi, 70 sono paritari e ricevono quindi attualmente finanziamenti.
Il Tribunale Supremo ha stabilito che il sostegno dello Stato a queste scuole è incompatibile con la legge spagnola che regola la pubblica istruzione (LOE) e che è stata approvata dal precedente governo socialista di Zapatero nel 2006 con la sola opposizione del Partido Popular. Nella legge c’è scritto che l’ammissione ad una scuola non può essere limitata “per motivi di nascita, razza, sesso, religione o qualsiasi altra condizione”. E i giudici hanno di conseguenza dichiarato che «lo Stato non può concedere ai centri scolastici privati lo status di “istituti paritari” poiché è espressamente proibita dalla vigente legislazione la discriminazione su basi sessuali». Già nel 2011 il Psoe aveva presentato una proposta di legge (mai approvata) per escludere dai finanziamenti pubblici le scuole per soli maschi o sole femmine.
Il ministro della Pubblica Istruzione José Ignacio Wert, favorevole al sistema separato nonostante i più recenti e accreditati studi di pedagogia propendano per la scuola mista, ha dichiarato di essere contrario alla sospensione dei finanziamenti e ha annunciato di voler modificare la legge del 2006 sulla quale si basa la sentenza del Tribunale. Per difendere la propria posizione, il ministro ha fatto riferimento a una convenzione dell’Unesco che risale a più di cinquant’anni fa (1960) e che dice: «L’educazione differenziata, se non comporta disparità di opportunità tra maschi e femmine, non è una forma di discriminazione». La sentenza del Tribunale supremo spagnolo non nega comunque l’esistenza di tali scuole, ma solo il fatto che esse possano ricevere soldi pubblici.
In Italia le scuole non statali (qui una mappa aggiornata al 2008) ricevono finanziamenti pubblici sotto forma di sussidi diretti (scuole dell’infanzia e private), di finanziamenti per specifici progetti che hanno l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficacia delle offerte formative (scuole medie e superiori), di contributi alle famiglie (i cosiddetti “buoni scuola” per la scuola dell’obbligo). Da un punto di vista giuridico, l’Articolo 33 della Costituzione italiana stabilisce che: “Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”. Ma anche che: “La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali”. L’uno o l’altro paragrafo vengono utilizzati rispettivamente dai sostenitori o dai detrattori dei finanziamenti pubblici agli istituti non statali.