Che cosa vuol dire che Antonio Conte è stato “deferito”
L'allenatore della Juventus, salvo decida di patteggiare, sarà processato per "doppia omessa denuncia"
L’allenatore della Juventus Antonio Conte è stato deferito dalla Procura federale della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) per omessa denuncia sul risultato della partita Novara–Siena (2-2) del primo maggio 2011 del campionato di calcio di Serie B 2010/2011, sui quali la Commissione federale aveva emesso sentenza di illecito sportivo il 18 giugno scorso nell’inchiesta su calcio e scommesse. Quando è stata giocata la partita Antonio Conte era l’allenatore del Siena.
Oltre a Conte, il procuratore federale Stefano Palazzi ha deferito anche il difensore Leonardo Bonucci per illecito sportivo e il centrocampista Simone Pepe per omessa denuncia per la partita Udinese–Bari (3-3) del 9 maggio 2010. All’epoca Bonucci giocava con il Bari e Pepe con l’Udinese: ora giocano entrambi con la Juventus. Se il “tentato illecito” di Bonucci sarà provato, il giocatore potrebbe essere squalificato per tre anni.
Nella giustizia sportiva il “deferimento” è una specie di rinvio a giudizio. Il deferimento di un tesserato alla FIGC è richiesto dalla Procura federale alla Commissione Disciplinare. Entrambi sono organi della Giustizia Sportiva: la Procura federale si occupa di fare inchieste nei casi in cui viene segnalato un illecito sportivo. Se un tesserato viene deferito dalla Procura, questo verrà poi citato in giudizio e processato, a meno che non ci sia un patteggiamento. Nella Giustizia sportiva ci sono due gradi di giudizio: il primo grado della Commissione Disciplinare (per società sportive e tesserati) e il secondo grado (definitivo) della Corte di Giustizia federale.
Il primo agosto ci sarà la prima udienza. Se Antonio Conte dovesse decidere di patteggiare, dovrebbe farlo prima del primo agosto: se questa opzione dovesse essere accolta, non ci sarà il processo nei suoi confronti. Con una sentenza sostitutiva del giudice, il patteggiamento prevede il pagamento di una somma o la diminuzione della pena di un terzo. L’articolo 23 del Codice di giustizia sportiva definisce il patteggiamento come un’intesa tra le parti che si basa su accordi. La Commissione Disciplinare, in casi come questi, valuta soltanto la “congruità”, cioè la convenienza, senza emettere una sentenza “non impugnabile”.
Foto: Antonio Conte (Valerio Pennicino/Getty Images)