Una legge fatta male
Perché il disegno di legge sulle intercettazioni è un pateracchio normativo prima ancora che un attacco alla libertà
di Carlo Blengino
Ho trascorso un’intera giornata sull’unico articolo di cui è composto il disegno di legge sulle intercettazioni che modifica circa 36 disposizioni di legge contenute in cinque corpi normativi differenti. Ho incollato e ricostruito faticosamente commi e locuzioni, cercando senza pregiudizi qualcosa di buono. E qualche cosa ho trovato.
Alcune innovazioni portate nel provvedimento potrebbero addirittura essere condivise dai molti che con la maschera di Guy Fawkes, simbolo degli Anonymous, stanno oggi manifestando legittimamente nelle piazze sul comma 29, e che sono usualmente meritori difensori della privacy in rete.
Purtroppo la proposta, per come è formulata, merita invece solo barricate senza possibilità di mediazione.
Con un unico articolo (seppur di 42 commi) si vuole intervenire su temi assai differenti tra loro, tentando di tutelare e (ri)bilanciare confusamente beni giuridici nettamente disomogenei. È difficile individuare una ragione per accorpare, in una sola norma, temi quali la terzietà e l’indipendenza dei magistrati, i limiti all’invasività del potere giudiziario e la libertà di espressione e di stampa.
Se ne trae la convinzione che vi sia un unico elemento che interessa trasversalmente tutti i punti trattati dalla proposta e ne può giustificare una trattazione unitaria: i problemi giudiziari e di immagine del PresdelCons. Detta così può apparire un luogo comune, ma l’affermazione deriva invece da puntuali considerazioni tecnico-giuridiche.
Non si individuano altre possibili ragioni per cui una legge debba trattare contestualmente, con interventi assolutamente disorganici, istituti e principi tanto differenti tra loro. Ci si chiede quale nesso ci sia tra:
1) i limiti e l’utilizzabilità delle intercettazioni di tutte le comunicazioni con una particolare attenzione alla privacy dei parlamentari e degli avvocati difensori (che talvolta sono anche parlamentari…);
2) l’autonomia dei pubblici ministeri in udienza e la loro sostituzione;
3) la libertà di stampa e cronaca con l’estensione di responsabilità disciplinari, amministrative e penali a carico di giornalisti, enti e “siti internet” (nuovo indeterminato soggetto, peggiore se possibile del “gestore del sito” del discusso provvedimento Agcom).
Le regole che consentono alle procure di sorvegliare le conversazioni e in generale la vita altrui credo debbano oggi esser riscritte. Le reti di comunicazione elettronica hanno determinato nuove declinazioni del diritto alla riservatezza. Quando Brandeis e Warren nel 1890 definirono il “diritto a restare soli” con il termine “privacy”, il problema erano le nuove instantanee della Kodak. L’iper-comunicazione digitale era lontana, e l’esigenza di riservatezza muta al mutare della tecnologia.
La nostra Costituzione tutela espressamente la riservatezza del domicilio e delle comunicazioni, ma non conferisce ad esempio chiara copertura al nuovo diritto alla protezione dei dati personali. Sulle reti di comunicazione le procure possono commettere legittimamente molteplici violazioni del diritto alla privacy. Oggi il Pubblico Ministero, e talvolta la sola Polizia Giudiziaria, senza l’autorizzazione di un giudice possono acquisire i tabulati telefonici e localizzare chiunque a distanza di mesi se non di anni. Possono ottenere senza intervento del giudice la password di un account accedendo così a contenuti privati, spesso anche più riservati del domicilio fisico, superando legalmente le garanzie minime previste per le perquisizioni.
Il DDL intercettazioni parifica alle intercettazioni delle comunicazioni, l’acquisizione dei tabulati telefonici di traffico e di localizzazione. Sarebbe un piccolo passo avanti (anche troppo avanti, posto che comunque la protezione dei dati è di livello inferiore a quella riservata alle conversazioni), se la scelta fosse il frutto di un pensiero meditato sui diversi (e nuovi) diritti costituzionali in gioco, e non l’estemporanea idea per impedire in futuro la localizzazione dei partecipanti a feste e festini. I problemi di “privacy” sono altri, e la scelta di intervenire settorialmente e alla bisogna è significativa.
Chi frequenta i tribunali sa che un buon giudice parla sempre e solo attraverso le sue sentenze e non rilascia dichiarazioni sul procedimento di cui ha cura. Se il protagonismo giudiziario lo contagia, è meglio che si astenga dal giudicare. È principio condivisibile ed il “bavaglio” è in questo caso giustificato dalla delicatezza della funzione. Ma è assai differente se il medesimo trattamento, o un trattamento anche peggiore, lo si riserva al Pubblico Ministero. Costui non deve giudicare nessuno, ma a parità di condizioni con la difesa, deve sostenere l’accusa. Fra tutti gli uffici giudiziari, il pubblico accusatore è il più complesso. Il PM come sostenitore dell’accusa dovrebbe esser parziale al pari d’un avvocato, ma come custode della legge, dovrebbe esser imparziale al pari di un giudice. Egli è “un avvocato senza passione ed un giudice senza imparzialità”. Così lo descriveva Calamandrei.
Per quale ragione questo magistrato che non giudica non dovrebbe rilasciare dichiarazioni sul procedimento che istruisce, se questo procedimento è oggetto di attenzione da parte della stampa e dell’opinione pubblica? Ma soprattutto, perché dovrebbe essere sostituito al primo refolo comunicativo? I processi, soprattutto se toccano i potenti di turno, possono e debbono esser portati all’attenzione della pubblica opinione. È la fortuna degli avvocati, che nel clamore sguazzano. Per par condicio, anche la controparte deve poter dire la sua. Ovviamente senza violare il segreto istruttorio, ma altrettanto ovviamente senza rischiare sostituzioni, che consentano all’indagato di scegliere il suo accusatore per un presunto fallo commesso usualmente anche dai suoi legali.
Sulla stampa, o meglio sul diritto di cronaca e di informazione che è riconosciuto uti cives, ovvero a tutti i cittadini e non solo ai giornalisti o ai professionisti, non vi è molto da ragionare per capirne l’origine ed il senso.
Mi consento solo una considerazione sul comma 29.
Sono anni che si tenta di parificare ogni pubblicazione sul web a un prodotto editoriale (così la L.62/2001), per poi da lì assoggettare i siti internet alla disciplina autorizzativa e di responsabilità editoriale della stampa e della televisione. Il primo tentativo fu fatto sotto il governo Prodi con il DdL Levi, e in parlamento giace la proposta Pecorella.
Ovviamente il primo passo per raggiungere lo scopo è individuare normativamente un soggetto responsabile che assuma una posizione di garanzia sui contenuti pubblicati sui siti. Così fu fatto per i telegiornali e i giornali radio dalla famosa legge Mammì che estese gli obblighi della legge sulla stampa agli allora nuovi media informativi. Senza tale fondamentale passaggio, che non sarà facile compiere sul web, è impensabile ed inutile stabilire obblighi o sanzioni. Il DdL “intercettazioni” parte dal fondo. Senza modificare l’impianto normativo della legge del 1948, che riguarda esclusivamente “tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”(art.1), inserisce all’art. 8 sul diritto di rettifica la parola “siti internet”. L’operazione è così maldestra e giuridicamente inconsistente da rendere davvero eccessiva la definizione di ammazzablog. Tecnicamente non ammazzerà nulla e nessuno, se non quel poco di dignità tecnica che un provvedimento di legge dovrebbe avere.