L'”errore materiale” dei pm sul caso Ruby

Perché il giudice per l'udienza preliminare ha negato la richiesta dei pm di trascrivere immediatamente le intercettazioni riguardo Fede, Mora e Minetti

© Marco Merlini / LaPresse
01-06-2008 Roma
Politica
Quirinale, ricevimento offerto dal presidente della Repubblica in occasione del 2 giugno
Nella foto il direttore del Tg4 Emilio Fede
© Marco Merlini / LaPresse 01-06-2008 Roma Politica Quirinale, ricevimento offerto dal presidente della Repubblica in occasione del 2 giugno Nella foto il direttore del Tg4 Emilio Fede

Oggi sul Corriere della Sera Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella scrivono di un interessante sviluppo nella vicenda processuale del cosiddetto “caso Ruby”, in relazione alle accuse di favoreggiamento della prostituzione nei confronti di Emilio Fede, Nicole Minetti e Lele Mora (la posizione di Silvio Berlusconi è stata stralciata, si procederà con rito immediato).

In sostanza, la giudice per l’udienza preliminare Grazia Domanico avrebbe riscontrato un “errore materiale” nella richiesta dei pm Ilda Boccassini, Pietro Forno e Antonio Sangermano di trascrivere 1.300 intercettazioni così da poterne disporre da subito. La trascrizione anticipata delle intercettazioni è un’operazione “puramente tecnica”, scrivono Ferrarella e Guastella, “di solito invocata dalle difese nel corso dei dibattimenti, priva di contenuto valutativo ma molto faticosa e lunga, destinata a impegnare almeno due o tre consulenti per qualche mese di lavoro”. Per questa ragione, la prassi vuole che venga anticipata nei procedimenti con molte persone oggetto di richieste di rinvio a giudizio: per sveltire le procedure e risparmiare denaro si dà per scontato “che qualcuno dei tantissimi indagati sarà alla fine rinviato a un giudizio nel quale il Tribunale si gioverà di un notevole risparmio di tempo, se si troverà già pronte le trascrizioni”. In questo caso il gup non ha accordato la richiesta dei pm, per due ragioni.

La prima sarebbe appunto l’errore materiale. I pm avrebbero motivato la loro richiesta in base al secondo comma dell’articolo 392 del codice, che però è una norma che richiama l’incidente probatorio. La norma corretta, scrive il giudice, sarebbe in realtà il settimo comma dell’articolo 268, che disciplina le intercettazioni e prevede che «il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie». La seconda ragione sarebbe una questione di opportunità, spiega il Corriere della Sera.

La seconda ragione suona piuttosto di opportunità. In procedimenti con decine o centinaia di persone oggetto di richieste di rinvio a giudizio (come nelle recenti maxioperazioni di ‘ndrangheta del pm Boccassini) è ormai comune, e perfettamente in linea con esigenze di economia e poi di speditezza processuale, che la trascrizione delle intercettazioni venga effettuata molto prima del dibattimento e anche prima dell’udienza preliminare, perché è scontato che qualcuno dei tantissimi indagati sarà alla fine rinviato a un giudizio nel quale il Tribunale si gioverà di un notevole risparmio di tempo, se si troverà già pronte le trascrizioni. Ma con tre soli imputati e una udienza fissata già tra poco più di un mese, in teoria non può essere escluso che ci siano dei proscioglimenti o delle richieste di riti alternativi, esiti che priverebbero di senso una anticipata trascrizione di migliaia di intercettazioni.

Ieri, intanto, la Corte Costituzionale ha fissato al 6 luglio la decisione sull’ammissibilità del conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera contro il Tribunale di Milano. La Corte Costituzionale dovrà decidere a chi spetta la competenza sui reati di cui è accusato il presidente del Consiglio, se il cosiddetto Tribunale dei ministri o il Tribunale di Milano. Se il conflitto dovesse essere dichiarato ammissibile, il processo contro il premier potrebbe essere sospeso in attesa della sentenza definitiva della Corte.

foto: Marco Merlini / LaPresse