Come funziona il reato di riorganizzazione del partito fascista
Un chiarimento giuridico, dopo la sventata iniziativa dei cinque senatori del PdL
Il 29 marzo cinque senatori del PdL – Cristiano de Eccher, Fabrizio Di Stefano, Francesco Bevilacqua, Achille Totaro e Giorgio Bornacin – hanno presentato una proposta di legge volta all’abolizione della dodicesima norma transitoria della Costituzione, cioè quella che recita così:
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
Assieme ai cinque senatori del PdL, la proposta era firmata anche dal finiano Egidio Digilio, che poi ha ritirato il suo sostegno alla proposta. Repubblica scrive che Cristiano de Eccher, primo firmatario, ha un passato da militante di estrema destra che gli è costata una condanna a due anni di reclusione proprio per “ricostituzione del partito fascista”. L’esistenza della proposta di legge è stata scoperta solo ieri: si tratta di una delle migliaia di proposte di legge frutto di autonome iniziative dei parlamentari e che, senza il sostegno del gruppo, non vengono nemmeno calendarizzate. In ogni caso ha fatto abbastanza scandalo: l’opposizione ha protestato con gran forza e anche i presidenti delle camere hanno sconfessato il provvedimento. Schifani si è detto “sorpreso ed esterrefatto” e ha chiesto ai cinque senatori di “rivedere la propria iniziativa”, Fini avrebbe definito la proposta “una follia”.
Vale la pena capire di cosa si sta parlando. Le disposizioni transitorie e finali della Costituzione sono diciotto: rappresentano la sua ultima parte e racchiudono una serie di norme relative alla transizione dal vecchio al nuovo regime. Una di questa, la dodicesima appunto, vieta la riorganizzazione “sotto qualsiasi forma” del “disciolto partito fascista”. Della norma si è molto discusso negli ultimi cinquant’anni, soprattutto per via della difficoltà della sua applicazione e delle sue possibili contraddizioni col diritto inalienabile alla libertà di espressione e alla libertà politica, garantito dalla stessa Costituzione.
Da una parte la dizione “sotto qualsiasi forma” permette un’interpretazione larga della norma, diretta anche a partiti di estrema destra non dichiaratamente fascisti ma esplicitamente nostalgici del fascismo e di Mussolini. Dall’altra, il riferimento al “disciolto partito fascista” sembra indicare il divieto di ricostituire specificamente il PNF di Mussolini, e non un qualsiasi generico partito di ispirazione fascista. Negli anni la norma non ha comunque impedito la fondazione del Movimento Sociale Italiano da parte di numerosi ex esponenti della Repubblica di Salò, né il proliferare di partiti e movimenti di estrema destra esplicitamente nostalgici del fascismo.
Alla dodicesima norma transitoria della Costituzione, poi, si ispirano altre due leggi ordinarie. Una è la legge 645 del 1952, la cosiddetta legge Scelba, che all’articolo 4 istituisce il reato di apologia del fascismo (altro reato molto contestato, anche dai Radicali, perché volto a punire le opinioni e non le azioni). L’altra è la legge 122 del 1993, la cosiddetta legge Mancino, che tra le altre cose punisce con la reclusione “chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche”. L’eventuale abolizione della dodicesima norma transitoria della Costituzione rimetterebbe in discussione anche queste due leggi ordinarie.
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