Chi giudica Silvio Berlusconi?
Cos'è il tribunale dei ministri, cosa non è, e cosa c'entra con Ruby
La richiesta da parte della maggioranza che Berlusconi venga giudicato dal Tribunale dei Ministri sulle accuse che gli vengono rivolte dall’inchiesta della Procura di Milano è evocata continuamente ormai da settimane, senza che ne vengano mai spiegati esattamente gli argomenti. E a rendere più sospettosi è anche il fatto che a destra siano diventati tutti giuristi convinti che debba decidere il Tribunale dei Ministri e a sinistra sono invece diventati tutti giuristi convinti che debba decidere la procura di Milano.
La discussione ruota intorno acosa si debba intendere con l’espressione “nell’esercizio delle proprie funzioni” e se la telefonata del PresdelCons in favore di Ruby alla questura di Milano vi rientri (non che vi rientri il reato, ovviamente, altrimenti non sarebbe reato: ma che il reato sia stato compiuto durante un atto che aveva a che fare con le funzioni del PresdelCons). Vediamo cosa dice la legge e cos’è il Tribunale dei Ministri. E vi avvisiamo subito che possiamo anche togliere le maiuscole, perché il tribunale dei ministri così immaginato non esiste.
L’articolo 96 della Costituzione stabilisce che “il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale”. La legge costituzionale di cui si parla è quella del n. 1 del 1989, che all’articolo 4 stabilisce che “per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, la pena è aumentata fino ad un terzo” e soprattutto – veniamo a quello di cui parliamo – che la procura, “omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni”, deve trasmettere gli atti presso quello che informalmente chiamiamo il tribunale dei ministri. Si tratta infatti di un collegio ogni volta diverso istituito alla bisogna “presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio […] composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore”.
Il secondo equivoco è sulla denominazione di tribunale, che lascia supporre una funzione giudicante: invece il collegio ha una funzione solamente inquirente. Berlusconi ha detto più volte di voler essere giudicato dal suo “giudice naturale”, facendo riferimento al tribunale dei ministri e a ciò che dice la Costituzione sul giudice naturale. Ma il tribunale dei ministri non ha a che fare con i giudici né col giudizio: istruisce il processo. Conduce le indagini preliminari, chiede un parere al pm che ha trasmesso il fascicolo, questo potrà chiedere poi l’archiviazione, una proroga delle indagini o il rinvio a giudizio. Se decide di archiviare il caso, si tratta di un’archiviazione non impugnabile. Se non decide di archiviare il caso, è tenuto a trasmettere gli atti (con relazione motivata) al procuratore della Repubblica, che a sua volta chiede alla Camera l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’indagato, e un processo condotto da un tribunale ordinario. Niente autorizzazione a procedere, niente processo. In ogni caso, il tribunale dei ministri non è affatto un “giudice”.
Ora. Quando le cose vanno lisce, la stessa procura che si imbatte in un potenziale reato da parte di un presidente del Consiglio o di un ministro non ha dubbi sulla ministerialità dei reati e quindi manda le pratiche al tribunale dei ministri. Ci sono invece dei casi – e uno di questi è proprio quello di Berlusconi – in cui accusa e difesa non sono concordi sulla competenza: in questi casi, a chi spetta stabilire la ministerialità di un presunto reato?
Il giudizio sulla ministerialità del reato spetta ai pm, perché sono loro che hanno in mano le carte e decidono se procedere o trasmettere tutto al tribunale dei ministri. Questo non vuol dire che il Parlamento non possa avere voce in capitolo. L’ultima sentenza della Corte Costituzionale in materia è la 241 del 2009, e dice che “all’organo parlamentare non può essere sottratta una propria, autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria, né tantomeno la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale”.
La direzione verso cui andiamo è questa, insomma. A questo punto è probabile che i due reati di cui è accusato Berlusconi facciano due strade diverse. Per quello di prostituzione minorile nemmeno la difesa di Berlusconi mette più in discussione la competenza della procura di Milano: resterà lì. Per quello di concussione, la valutazione è intorno all’eventualità che Silvio Berlusconi esercitasse o meno le sue funzioni nel telefonare alla Questura di Milano per intervenire – in quanto Presidente del Consiglio – su una vicenda che la difesa può sostenere avesse implicazioni varie di delicatezza e responsabilità del Presidente del Consiglio. Su questo il Post ha chiesto un parere all’avvocato Grazia Volo, che ha una lunga esperienza di confronti tra politica e giustizia, che sostiene di non ritenere personalmente che si configuri l’esercizio delle proprie funzioni, ma di ritenere anche che le norme si interpretino anche rispetto ai contesti più generali e che il contesto attuale sia quello di una battaglia tra poteri dello Stato da cui non si può prescindere.
Adesso la procura può trasmettere il fascicolo al tribunale dei ministri, secondo quanto chiesto dal Parlamento; oppure può rivendicare per sé la competenza. A quel punto in teoria si può arrivare a un rinvio a giudizio ma l’organo giudicante può ritenere poi di non essere competente; oppure procura o parlamento possono portare il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato alla Corte Costituzionale che dovrà dirimere la questione.