La custodia cautelare spiegata da Valerio Onida
Il Presidente Emerito della Corte Costituzionale prova a rimettere in riga le letture sbagliate sul carcere preventivo
La demagogica campagna lanciata la settimana scorsa dalla copertina dell’Espresso (e ripresa da giornali e telegiornali in cerca di ascolti) sugli arresti domiciliari di Angelo Balducci, è stata un ennesimo episodio di travisamento del senso e dei termini della custodia cautelare nel diritto. Oggi sul Sole 24 Ore Valerio Onida interviene a provare di nuovo a spiegare gli abusi e le storture che questo tipo di lettura può generare, raccontando di altre simili reazioni a una recente sentenza della Corte Costituzionale. Valerio Onida è Presidente Emerito della Corte Costituzionale e uno dei più illustri giuristi italiani.
In materia di custodia cautelare in carcere valgono, e dovrebbero sempre valere, elementari principi di civiltà giuridica, tante volte affermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo, a tutela del diritto fondamentale alla libertà personale.
L’accusato in attesa di giudizio si presume non colpevole, e dunque misure restrittive, specie personali, possono essere adottate nei suoi confronti a condizione che non solo sussistano gravi indizi del reato, ma anche che sussistano specifiche esigenze cautelari, come quelle derivanti dal pericolo di reiterazione del reato, dal pericolo di fuga o dal pericolo d’inquinamento delle prove. Le condizioni che legittimano la misura restrittiva devono di norma essere accertate in concreto, e le misure adottate devono essere proporzionate e ristrette al minimo indispensabile per fronteggiare in concreto le riscontrate esigenze cautelari.
L’informazione sulle ragioni che motivano la custodia cautelare, ovvero la detenzione prima di una condanna, è sistematicamente ignorata e fa bene Onida a ricordarla ai lettori: “specifiche esigenze cautelari, come quelle derivanti dal pericolo di reiterazione del reato, dal pericolo di fuga o dal pericolo d’inquinamento delle prove”. Con una eccezione, di cui Onida fa la storia:
Una modifica del 2009, invece, riprendendo una linea già affermatasi nel 1991, ma fortemente ridimensionata nel 1995 (a proposito di oscillazioni del pendolo), aveva nuovamente esteso a una serie numerosa di reati, fra cui quelli sessuali, la regola eccezionale per cui, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, la magistratura deve comunque applicare la carcerazione preventiva, salvo che si dimostri l’insussistenza di esigenze cautelari (una sorta di inversione dell’onere della prova) e soprattutto senza alcuna possibilità di ricorrere a misure meno restrittive come gli arresti domiciliari.
Questo regime cautelare speciale, prima del 2009, era limitato agli accusati di reati di criminalità organizzata: e a questo riguardo era stato già esaminato sia dalla Corte costituzionale sia dalla Corte europea dei diritti, e ritenuto non incompatibile con le garanzie fondamentali dei diritti, data l’eccezionalità delle esigenze di politica criminale concernenti la lotta alle mafie.
Ma una recente sentenza della Corte Costituzionale (pubblicata lo scorso 7 luglio) ha ritenuto invece inapplicabili gli stessi criteri quando si tratti di reati sessuali, spiegando che in questi casi non vi è ragione di non applicare misure di custodia alternative al carcere (come gli arresti domiciliari). Onida commenta le reazioni critiche a questa sentenza.
C’è davvero da sorprendersi della sorpresa indignata di certi commenti. Il principio del “minimo sacrificio” della libertà personale prima della condanna, per cui la carcerazione preventiva non può essere usata in funzione di anticipazione della pena, ma solo per soddisfare specifiche esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili, è chiaramente implicito nella Costituzione. Semmai il problema è se si giustifichi, e come, il regime speciale previsto dalla legge, e ritenuto non incostituzionale, nel caso dei reati di mafia.
Ma a questo proposito è del tutto fuori luogo la critica di chi afferma che i reati sessuali non sono meritevoli di un trattamento meno severo rispetto ai crimini mafiosi. Infatti la deroga ai principi, se si giustifica, può giustificarsi eventualmente (e così lo è stata dalle Corti) solo in vista delle caratteristiche oggettive dei reati di criminalità organizzata, in cui sussiste fin dal momento dell’indagine la non irragionevole esigenza d’impedire efficacemente il permanere dei collegamenti degli accusati fra loro e con l’associazione mafiosa, ciò che solo il regime carcerario potrebbe assicurare.
Onida spiega quel che dovrebbe essere ovvio: fino a che un reato non è stato provato in tribunale, la carcerazione non può essere applicata in conseguenza di quel reato. Ma solo – lo dice la parola – come misura preventiva rispetto a possibili rischi per le indagini o per la comunità: già previsti dalle ragioni elencate sopra e indipendenti dalla gravità del reato contestato.
La gravità dei reati per cui si procede (e così dei reati sessuali) non c’entra: l’apprezzamento di essa deve trovare posto, come afferma la Corte, attraverso la «comminatoria di pene adeguate, da infliggere all’esito di processi rapidi a chi sia stato riconosciuto responsabile di quei reati, in sede di fissazione e di applicazione della pena», e non già con «una indebita anticipazione di queste prima di un giudizio di colpevolezza».
Ancora una volta la Corte ha portato la ragione là dove l’irrazionale tende, troppo spesso, a impadronirsi delle leggi.