Il nuovo ddl sulle intercettazioni in 7 punti
I finiani cantano vittoria, Berlusconi rinnega la legge, a sinistra non sono soddisfatti per niente: ecco cosa resta
Dopo giorni di trattative, assestamenti, modifiche, ritocchi, il disegno di legge sulle intercettazioni è stato – è la parola usata dai quotidiani oggi – “blindato” da Silvio Berlusconi. Basta, ora non lo si tocca più, sarebbe il concetto. A destra il Giornale sottolinea addirittura la delusione di Berlusconi, che si sarebbe astenuto dal voto nella riunione di ieri del PdL non riconoscendo più la legge (“non rispetta tutte le promesse”) e il Secolo apre con la soddisfazione di Fini per questo scontento passo indietro del PresdelCons:
Va ad onore di Berlusconi essersi astenuto sul ddl intercettazioni perché, a suo avviso, non manterrebbe in toto gli impegni presi con gli elettori in materia di tutela della privacy. Comunque sono certo che Berlusconi concordi con me sul fatto che la nuova formulazione del ddl fa sì che esso di certo non contrasti con altri impegni presi con gli elettori: quelli in materia di lotta alla criminalità e di difesa della legalità.
Su Repubblica tanta soddisfazione dei finiani è messa in discussione – “I finiani convinti di aver eliminato tutte le norme più inaccettabili” – e la condizione di Fini è giudicata quella di un prudente piuttosto che di un vincitore: “Fini evita la rottura”, “con i suoi fa buon viso a cattivo gioco”. Si legge la delusione di chi aveva investito sul Presidente della Camera di battaglie che Fini non vuole combattere.
E quindi cosa resta e cosa cambia nel ddl sulle intercettazioni “blindato” e che scontenta lo stesso Berlusconi? Lo spiegano molti articoli e schemi sui giornali di oggi, che riduciamo all’osso.
1. La durata. Dopo 75 giorni di intercettazioni, il pm potrà chiedere successive proroghe di 3 giorni.
2. Le intercettazioni ambientali (con le “cimici”) si potranno effettuare anche senza il rischio di imminente reato – non in luoghi privati – per 3 giorni.
3. È confermato il divieto per i mezzi di informazione della pubblicazione delle intercettazioni prima dell’udienza preliminare, con pesanti sanzioni per giornalisti ed editori. Gli atti giudiziari (come un’ordinanza d’arresto) potranno essere pubblicati solo “per riassunto”.
4. La sostituzione del pm che violi il segreto istruttorio è eventuamente decisa dal procuratore e non obbligatoria.
5. È soppresso il divieto di intercettare i membri dei servizi segreti.
6. Sulla ripresa dei processi, deciderà il presidente di Corte d’Appello, e le parti non possono opporsi.
7. Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti in corso, ma rimangono valide le intercettazioni fatte a quel momento.