Il sito della Cassazione e il diritto all’oblio
Credo ci sia un problema con il nuovo sito della Cassazione SentenzeWeb che ha reso disponibili on line le sentenze emesse dal 2009 ad oggi. Per ora sono solo quelle civili (sono 146.379), ma a breve dovrebbero esser diffuse sul web anche le sentenze penali, e lì, se il metodo sarà il medesimo, diverrà ancora più evidente qual è il problema.
Le sentenze sono pubblicate in forma integrale, complete delle generalità delle parti e di tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella vicenda giudiziaria, ed ovviamente contengono tutti i dati anche sensibili rilevanti nella causa. Per espresso obbligo di legge sono oscurati solo i nomi dei minori, le vittime di violenza sessuale e le generalità delle parti nei giudizi in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Il motore di ricerca è efficiente e semplicissimo ed in ossequio alle best practice dei dati aperti, il Centro Elettronico di Documentazione della Cassazione annuncia che nel prossimo futuro sarà utilizzato il formato XML Akoma Ntoso, che consentirà un agevole riutilizzo di tutte le informazioni, estraibili anche informaticamente.
Per capire dov’è il problema basta inserire nella ricerca un termine “sensibile”, ad esempio “HIV”: si conosceranno immediatamente nome, cognome e patimenti di coloro che hanno contratto l’AIDS da trasfusione, magari 15 anni fa, ed hanno avuto la sfortuna di finire, dopo decenni, avanti la Suprema Corte nella causa intentata all’ospedale. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi, ma sul nuovo sito della Cassazione, nelle cause per responsabilità medica, sono da oggi disponibili sul web tutti i patimenti e le imbarazzanti patologie causate dalla malpractice del cerusico di turno, con nome e cognome dei protagonisti. Amici e parenti (o casualmente qualche milione di persone) ad esempio possono leggere senza sforzo sul loro tablet, semplicemente inserendo nella stringa di ricerca il nome o la patologia, che il Sig. Nicola G. identificato con tanto di codice fiscale, è affetto da disfunzione erettile dopo un intervento subito nel 1999, e che la colpa è del chirurgo C.G. Ed anche il chirurgo C.G., pienamente identificato, può rinunciare grazie a Sentenzeweb all’oblio sulla triste vicenda accaduta 15 anni fa. Ovviamente i dati sanitari, nelle cause civili, sono solo il più evidente dei problemi: ma ci sono fallimenti, lesioni, incidenti, licenziamenti per giusta causa e chi più ne ha più ne metta. E siamo solo nel settore civile.
Come scriveva Calamandrei “sotto il ponte della giustizia passano tutti i dolori, tutte le miserie, tutte le aberrazioni, tutte le opinioni politiche, tutti gli interessi sociali“. Se è vero che la pubblicità e la trasparenza sono fondamentali nel sistema giustizia a garanzia dei cittadini, l’inattesa diffusione sul web delle sentenze senza alcuna cautela a tutela della riservatezza delle parti coinvolte mi pare una sorta di tradimento. Il processo, penale o civile che sia, è un rito necessario: nelle aule di giustizia passa sempre un’umanità dolente che ha cagionato o subìto un torto, e rimette al verdetto, al detto vero, una possibilità di riscatto. È un passaggio obbligato, spesso sofferto, e la magistratura è chiamata a farsi carico, con discrezione, delle più minute e private ingiustizie, per garantire le regole di convivenza. Lo deve fare in nome del popolo italiano, con grande trasparenza, ma non in piazza o in streaming. La pubblicazione della sentenza è prevista nei codici come sanzione per il suo effetto punitivo e deterrente, ma solo per alcuni particolari e tassativi casi. Non può la Cassazione improvvisamente comminare tale pena di default a tutti, vittime, carnefici e testimoni, colpevoli unicamente di esser stati parte di un giudizio, magari svolto 5 anni fa per fatti del secolo scorso. Nè vale a mitigare il danno la possibilità di chiedere l’anonimizzazione dei dati che nel Codice Privacy è previsto solo per motivi legittimi, prima della sentenza, e che rimane una scelta discrezionale del giudice.
Mettere a disposizione i dati e le informazioni relative al settore pubblico in modo trasparente, efficace e non discriminatorio è uno degli obiettivi prioritari del cosiddetto PSI (Pubblic Sector Information), e open data e open access sono battaglie sacrosante per la democrazia e per lo sviluppo sociale ed economico di un paese. Ma la tutela dei dati personali ed il suo (a mio giudizio discutibile) corollario del diritto all’oblio, non può valere solo nei confronti delle imprese commerciali, di Google o di Facebook. Deve valere anche, e forse soprattutto, nei confronti dello Stato. Difficile sostenere che la scelta della Cassazione sia contraria al quadro normativo italiano: il punto è che quel quadro normativo è drammaticamente carente. Siamo disarmati di fronte alla sorveglianza di massa da parte dei governi, e siamo disarmati di fronte alle scelte, lodevoli nell’intento ma pessime nei risultati, della Pubblica Amministrazione. Ci resta il Garante della privacy. La scelta della Cassazione è in netto contrasto con le nuove Linee guida del Garante della privacy sulla trasparenza nella PA: i dati personali devono esser oscurati, se non indispensabili per il fine, legittimo, perseguito con la pubblicazione. Se l’obiettivo della Cassazione con Sentenzeweb è quello dichiarato di rendere più trasparente e fruibile il servizio giustizia e non quello di consentire ad assicurazioni, banche e imprese di fare profilazioni di massa e mirate sui dati giudiziari, allora i nominativi ed i dati identificativi devono esser oscurati.
Sarà interessante sapere come questa storia andrà a finire: lo scontro, se mai ci sarà, è fra poteri dello Stato, e non è di facile risoluzione.